Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23641 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 03/11/2020, dep. 31/08/2021), n.23641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. CASADONTE Annamaria – Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 22555-2019 proposto da:

O.M., rappresentato e difeso dall’avvocato PAOLO TACCHI

VENTURI, giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, – COMMISSIONE TERRITORIALE PER IL

RICONOSCIMENTO DELLA PROTEZIONE INTERNAZIONALE DI VERONA – in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

lo rappresenta e difende ope legis;

– resistente –

avverso il decreto di rigetto n. cronol. 5087/2019 del TRIBUNALE di

VENEZIA, depositato il 19/06/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

03/11/2020 dal Consigliere Dott. CHIARA BESSO MARCHEIS.

 

Fatto

PREMESSO

CHE:

1. O.M., cittadino della (OMISSIS), adiva il Tribunale di Venezia, sezione specializzata in materia di immigrazione, in seguito al rigetto da parte della Commissione territoriale di Verona, sezione di Vicenza, della sua domanda di riconoscimento dello status di rifugiato o, in subordine, della protezione c.d. sussidiaria o del diritto all’asilo ex art. 10 Cost., comma 3 o ancora del rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari. A sostegno della domanda, aveva dichiarato di avere lasciato il proprio paese per il timore di essere perseguitato o comunque di essere soggetto a ritorsioni da parte dei figli di un politico (improvvisamente deceduto a seguito di una lite con lo zio del ricorrente).

Il Tribunale, con decreto 19 giugno 2019, n. 5087, ha rigettato il ricorso.

Avverso la decisione del Tribunale di Venezia propone ricorso per cassazione O.M..

L’intimato Ministero dell’interno si è costituito, decorso il termine di cui all’art. 370 c.p.c., “al fine dell’eventuale partecipazione all’udienza”.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

I. Il ricorso è articolato in quattro motivi.

1) Il primo motivo fa valere “nullità della sentenza per motivazione apparente/inesistente in relazione al D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 32, comma 3, e D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, art. 5, comma 6, D.P.R. n. 394 del 1999, artt. 11 e 29, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3-bis”: nella motivazione del provvedimento impugnato, in relazione alla domanda di rilascio di un permesso di soggiorno per motivi umanitari, sarebbe “assente in maniera macroscopica un reale accertamento della situazione soggettiva del paese di origine e della condizione soggettiva del richiedente in quel contesto, alla luce delle peculiarità della sua vicenda personale”, avendo il Tribunale motivato solo richiamando la non credibilità della vicenda narrata.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale, sia pure con motivazione sintetica, ha motivato il rigetto della protezione umanitaria, in particolare rilevando la mancata dimostrazione dell’avvenuta, compiuta integrazione del ricorrente in Italia, affermazione rispetto alla quale il medesimo si limita a genericamente lamentare l’omessa valorizzazione da parte del Tribunale degli attestati di frequenza di corsi della lingua italiana e di attività di volontariato e lavoro, profili di per sé non decisivi.

2) Il secondo motivo contesta violazione degli artt. 116 c.p.c., D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5 e D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 8, comma 3: il Tribunale avrebbe desunto “in modo apodittico la non credibilità del ricorrente, senza dare applicazione rigorosa (..) degli indici legali di affidabilità” di cui al richiamato art. 3.

Il motivo non può essere accolto. Il Tribunale ha analiticamente analizzato (v. pp. 7-8 del provvedimento impugnato) le dichiarazioni rese dal ricorrente, davanti alla Commissione e in sede di audizione nel processo, e ha ritenuto, con accertamento in fatto, la non credibilità delle dichiarazioni del richiedente, rilevando plurime contraddizioni in quanto narrato, contraddizioni non superate dalla documentazione prodotta, in coerenza con quanto prescrive l’art. 3, comma 5 richiamato.

3) Il terzo motivo denuncia “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 3, comma 5, D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35-bis, commi 10 e 11, art. 50-bis c.p.c., art. 16 direttiva UE 32/2013”: il Tribunale ha delegato a un giudice onorario, non parte del collegio giudicante, l’esame del ricorrente, così violando i principi di oralità e immediatezza e, quindi, le disposizioni richiamate.

Il motivo non può essere accolto. La giurisprudenza di questa Corte si è infatti orientata nel senso di confermare la legittimità della prassi, seguita dalle sezioni specializzate di numerosi tribunali, di delegare l’udienza destinata all’audizione del richiedente asilo a un giudice onorario appartenente all’ufficio per il processo e non facente parte del collegio giudicante. Cass. n. 3356 del 2019 e Cass. 4887 del 2020 hanno affermato che, in materia di protezione internazionale, “non è affetto da nullità il procedimento nel cui ambito un giudice onorario del tribunale, su delega del giudice professionale designato per la trattazione del ricorso, abbia proceduto all’audizione del richiedente, rimettendo poi la causa per la decisione al collegio della sezione specializzata, poiché il D.Lgs. 13 luglio 2017, n. 116, art. 10 recante riforma organica della magistratura onoraria, consente ai giudici professionali di delegare compiti e attività, compresa l’assunzione di testimoni, ai giudici onorari anche nei procedimenti collegiali, mentre l’art. 11 del medesimo decreto vieta l’assegnazione di affari ai giudici onorari solo per specifiche tipologie di giudizi, tra i quali non rientrano quelli di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 35-bis “.

4) Il quarto motivo fa valere “violazione e/o falsa applicazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c) per l’impiego di fonti informative non idonee”: il Tribunale “non prende in considerazione altre fonti autorevoli e attendibili”, che descrivono una situazione differente da quella rappresentata, inoltre fa riferimento alla città di (OMISSIS) nel (OMISSIS), mentre il ricorrente ha vissuto per 19 anni a (OMISSIS) e poi ad (OMISSIS) e “si è trasferito a (OMISSIS) semplicemente come rifugio temporaneo dopo la morte della madre”, infine le consultazioni riportate hanno attinenza con l’ipotesi prevista dal citato art. 14, lett. C mentre nulla è riportato in relazione alle altre due ipotesi contemplate dall’articolo, ipotesi che più della c) sembrano essere attinenti a quanto riferito dal ricorrente.

Il motivo non può essere accolto. Il ricorrente fa riferimento ad altre fonti “autorevoli e attendibili” allegate e prodotte, ma non specifica nel motivo quali siano e quale sia il loro contenuto. Il Tribunale ha poi ha considerato quale zona di provenienza del ricorrente il (OMISSIS) perché alla città di (OMISSIS) il medesimo aveva fatto riferimento, sia pure quale “rifugio temporaneo” che era stato costretto ad abbandonare (v. p. 17 del ricorso). Quanto infine alle lettere a) e b) del richiamato art. 14, ossia il rischio di subire una condanna a morte o all’esecuzione della pena di morte ovvero la tortura o altra forma di pena o trattamento inumano o degradante, tale rischio è stato comunque escluso dal Tribunale, avendo ritenuto non credibile la vicenda narrata dal richiedente.

II. Il ricorso va quindi rigettato.

Nessuna statuizione deve essere adottata sulle spese, in quanto il Ministero non ha svolto attività difensiva.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Sussistono, D.P.R. n. 115 del 2002, ex art. 13, comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.

Così deciso in Roma, nella adunanza camerale della sezione seconda civile, il 3 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA