Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23641 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23641

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17891-2015 proposto da:

ROMA CAPITALE, (OMISSIS), in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DEL TEMPIO DI GIOVE 21,

presso lo studio dell’avvocato DOMENICO ROSSI, (UFFICI

DELL’AVVOCATURA CAPITOLINA) che lo rappresenta e difende unitamente

all’avvocato ANTONIO CIAVARELLA;

– ricorrente –

contro

EMMETRE PUBBLICITA’ C.P. DI S.C. E C. SNC;

– intimata –

avverso la sentenza n. 3361/20/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 20/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte,

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito dal D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016; dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata e che parte ricorrente ha depositato memoria, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 3361/20/2014, depositata il 20 maggio 2014, non notificata, la CTR del Lazio ha rigettato l’appello proposto da Roma Capitale nei confronti di Emmetre Pubblicità C.P. di S.C. e C. S.n.c., per la riforma della sentenza di primo grado della CTP di Roma, che, ritenuta la sussistenza della propria giurisdizione, aveva accolto il ricorso proposto dalla contribuente avverso nove avvisi di accertamento per l’anno 2004, con il quale il Comune di Roma aveva contestato l’omesso versamento del canone per l’occupazione di suolo pubblico sul quale la società aveva installato impianti pubblicitari.

La sentenza della CTR del Lazio ha disatteso il motivo di gravame col quale l’ente locale aveva riproposto la questione di giurisdizione, ritenendolo unico motivo di appello.

Avverso detta pronuncia il Comune di Roma Capitale ha proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi.

Disposta con ordinanza interlocutoria di questa Corte 30 dicembre 2016, n. 27551 la rinnovazione, ex art. 291 c.p.c., della notifica, eseguita ai sensi dell’art. 143 c.p.c., del ricorso per cassazione alla società intimata che, nelle more, risultava aver mutato denominazione sociale da Emmetre Pubblicità C.P. di C.S. e C. S.n.c. in Emmetre – C.P. di I.L. S.n.c., quest’ultima non ha comunque svolto difese.

Il ricorso deve essere dichiarato improcedibile per mancato deposito in cancelleria del ricorso notificato entro il termine di venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per provvedere alla rinnovazione.

Considerato che il termine assegnato nella succitata ordinanza interlocutoria del 30 dicembre 2016, comunicata a mezzo PEC in pari data, per provvedere alla rinnovazione della notifica, era di giorni sessanta con decorrenza dalla relativa comunicazione, esso veniva a scadere il 28 febbraio 2017.

Se è vero che l’atto è stato tempestivamente consegnato all’Ufficiale giudiziario presso il Tribunale di Velletri per la rinnovazione della notifica il 24 febbraio 2017, è incontroverso che il ricorso rinotificato è stato depositato presso la cancelleria della Corte solo in data 19 aprile 2017.

Il fatto che, in relazione alla modalità della notifica, avvenuta ex art. 143 c.p.c. non fosse ancora compiuto, allo spirare del termine dei venti giorni dalla scadenza del termine assegnato per la rinnovazione con l’ordinanza interlocutoria, il termine per il perfezionamento della notifica nei confronti della destinataria dell’atto, non avrebbe dovuto impedire alla ricorrente di poter documentare, entro il termine di cui all’art. 371 bis c.p.c., di avere posto in essere tutte le attività ad essa facenti carico per l’adempimento della succitata ordinanza.

Ritiene quindi la Corte che, in relazione al disposto dell’art. 371 bis c.p.c., il ricorso debba essere dichiarato improcedibile (si vedano, più di recente, Cass. sez. 1 25 gennaio 2017, n. 1930, Cass. sez. lav. 21 novembre 2013, n. 26141).

Nulla va statuito in ordine alle spese del giudizio di legittimità, non avendo svolto difese la società intimata.

PQM

 

Dichiara improcedibile il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 16 maggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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