Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23640 del 21/11/2016

Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, (ud. 30/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – Consigliere –

Dott. DE MARZO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

M.L., elettivamente domiciliata in Roma, via Giuseppe

Pisanelli 2, presso lo studio dell’avv. Stefano Di Meo, dal quale è

rappresentata e difesa, per procura speciale in calce al ricorso,

insieme all’avv. Giovanni Gaetano Ponzone che autorizzano l’invio

delle comunicazioni relative al processo presso gli indirizzi di

p.e.c. giovannigaetanoponzone.legalmail.it e

stefanodimeo-ordineavvocatiroma.org e il fax 080/4323338;

– ricorrente –

nei confronti di:

C.A.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 923/2014 della Corte d’appello di Bari emessa

in data 9 aprile 2014 e depositata il 16 giugno 2014, R.G. n.

1019/2013;

sentito il Pubblico Ministero in persona del sostituto procuratore

generale dott. Ceroni Francesca che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso con condanna alle spese della parte resistente.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. C.A. è ricorso alla Corte di appello di Bari per sentir dichiarare l’efficacia in Italia della sentenza ecclesiastica emessa dal Tribunale Ecclesiastico Regionale Pugliese in Bari il (OMISSIS), sentenza confermata in appello dal Tribunale Ecclesiastico Interdiocesano di Benevento il (OMISSIS) e dichiarata esecutiva dal Supremo Tribunale della Segnatura Apostolica il (OMISSIS), con la quale era stata dichiarata la nullità del matrimonio concordatario fra il C. e M.L., celebrato in (OMISSIS), per “esclusione dell’indissolubilità del matrimonio” da parte del C..

2. Si è costituita M.L. opponendosi alla richiesta delibazione per insussistenza dei presupposti richiesti dalla L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2 e della L. n. 218 del 1995, art. 64 e per violazione dell’art. 123 c.c. e art. 29 Cost. dato che la convivenza fra i coniugi si era protratta per tutto la durata decennale del matrimonio allietato dalla nascita di una figlia nel (OMISSIS). In via subordinata la convenuta ha chiesto la condanna del C. a una indennità ex art. 129 bis c.c.

3. La Corte di appello di Bari, con sentenza n. 923/2014, ha accolto la domanda del C. e ritenuto insussistenti i requisiti per l’applicazione dell’art. 129 bis c.c.. Decisivo ai fini dell’accoglimento della domanda il rilievo della conoscenza da parte della M. della riserva mentale rispetto al matrimonio che aveva caratterizzato l’atteggiamento e le dichiarazioni del C. sin dall’epoca in cui i futuri coniugi erano fidanzati. Quanto alla domanda subordinata la Corte di appello ha affermato che per l’applicazione dell’art. 129 bis è necessario che la nullità del matrimonio sia imputabile esclusivamente al coniuge tenuto alla corresponsione dell’indennità, e di cui sia riconosciuta la mala fede, mentre, per altro verso, deve essere riconosciuta la buona fede dell’avente diritto. Presupposti inesistenti nel caso in esame in cui la M., pur a conoscenza delle riserve mentali del C., aveva accettato il rischio di sposarlo avendo fiducia che con il matrimonio si sarebbero annullate le tensioni derivanti dal differente atteggiamento dei nubendi.

4. Ricorre per cassazione M.L. deducendo due motivi di ricorso: a) violazione e falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, della L. n. 121 del 1985, art. 8, comma 2 e della L. n. 218 del 1995, art. 64 nonchè degli artt. 123 e 129 bis c.c., dell’art. 29 Cost. e dell’art. 116 c.p.c.; b) omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti.

5. Non svolge difese C.A..

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

Che:

6. Va ritenuta irricevibile la seconda memoria difensiva predisposta dal controricorrente e depositata all’udienza di discussione come note di replica alle conclusioni del P.G.

7. Con il primo motivo la ricorrente richiama la pronuncia delle Sezioni Unite della Corte di Cassazione n. 16379 del 17 luglio 2014 secondo cui la convivenza come coniugi, protrattasi per almeno tre anni dalla data di celebrazione del matrimonio concordatario, è ostativa alla dichiarazione di efficacia nella Repubblica Italiana delle sentenze definitive di nullità di matrimonio pronunciate dai tribunali ecclesiastici, per qualsiasi vizio genetico del matrimonio accertato e dichiarato dal giudice ecclesiastico nell’ordine canonico nonostante la sussistenza della convivenza coniugale. Fa inoltre rilevare che la Corte di appello non ha correttamente considerato i comportamenti dei coniugi e i fatti specifici esteriormente riconoscibili anche da terzi e ha attribuito rilievo alle dichiarazioni del C. sulla assenza di armonia nella coppia e nella vita matrimoniale che avrebbe impedito l’instaurazione di un effettivo consorzio familiare e affettivo. Rileva che, al contrario, dall’esame della documentazione e dalle prove acquisite nel corso del giudizio canonico, non si rivelano elementi dai quali evincere l’assenza di una vita coniugale comune, stabile e continuativa, esteriormente riconoscibile in corrispondenti fatti e comportamenti dei coniugi, ma può, invece, affermarsi che l’istruttoria espletata nel giudizio canonico ha evidenziato l’esistenza di una riserva mentale del C. non conosciuta dalla odierna ricorrente. Circostanze queste ostative alla delibazione della sentenza ecclesiastica per contrasto all’ordine pubblico e al principio della tutela della buona fede e dell’incolpevole affidamento del soggetto rimasto estraneo alle riserve mentali del proprio coniuge.

8. Con il secondo motivo di ricorso si fa rilevare che i coniugi C. – M. hanno fortemente voluto e volontariamente concepito una figlia nata il (OMISSIS), fatto questo non considerato dalla Corte di appello che ne avrebbe dovuto dedurre la piena ed effettiva accettazione del rapporto matrimoniale, tale da implicare la sopravvenuta irrilevanza giuridica dei vizi genetici eventualmente inficianti l’atto di matrimonio.

9. Il ricorso è fondato. La giurisprudenza di questa Corte (Cass. civ., Sezioni Unite, n. 16379 del 17 luglio 2014, Cass. civ. sezione 1 n. 1494 del 27 gennaio 2015) è univoca nel ritenere che la convivenza “come coniugi”, quale elemento essenziale del “matrimonio-rapporto”, ove protrattasi per almeno tre anni dalla celebrazione del matrimonio concordatario, integra una situazione giuridica di “ordine pubblico italiano”, la cui inderogabile tutela trova fondamento nei principi supremi di sovranità e di laicità dello Stato, già affermata dalla Corte costituzionale con le sentenze n. 18 del 1982 e n. 203 del 1989, e ostativa alla dichiarazione di efficacia della sentenza di nullità pronunciata dal tribunale ecclesiastico per qualsiasi vizio genetico del “matrimonio-atto”.

10. I1 ricorso va pertanto accolto e la causa decisa nel merito con il rigetto della domanda di riconoscimento della sentenza ecclesiastica. Le spese del giudizio di merito e di cassazione seguono la soccombenza.

PQM

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, rigetta la domanda di riconoscimento nell’ordinamento italiano della sentenza ecclesiastica. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese del giudizio di merito liquidate in complessivi Euro 4.200 e del giudizio di cassazione liquidate in complessivi 7.200 Euro, di cui 200 per spese. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. n. 196 del 2003, art. 52.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 30 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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