Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23640 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23640
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –
Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –
Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –
Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso 5121-2007 proposto da:
P.A. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA VERBANIA 2/A, presso gli avvocati VIOLI
ANTONIETTA e TIRONE LAURA, rappresentato e difeso da se medesimo;
– ricorrente –
contro
CURATELA DEL FALLIMENTO DI T.A.;
– intimata –
avverso la sentenza n. 1210/2006 della CORTE D’APPELLO di PALERMO,
depositata il 22/11/2006;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del
20/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;
udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità del
ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 22.11.06, la Corte d’Appello di Palermo ha respinto l’appello proposto dall’avv. P.A. avverso la sentenza del Tribunale di Marsala del 19.5.99, che, in accoglimento della domanda ex art. 67, comma 2 L. Fall. svolta nei suoi confronti dal Fallimento di T.A., aveva dichiarato l’inefficacia di un contratto di compravendita mobiliare da lui stipulato col fallito e lo aveva condannato a pagare alla curatela la somma di L. 9.600.000, pari al valore dei beni acquistati e non restituiti.
P.A. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato a cinque motivi.
Il Fallimento di T.A. non ha svolto difese.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2.3.06, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire da tale data e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) che lo ha abrogato.
Con tutti i motivi di ricorso il P. ha denunciato violazione di legge e/o vizi di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5.
Tuttavia, sotto il primo profilo, i motivi non contengono i prescritti quesiti di diritto, che avrebbero dovuto essere formulati in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (fra le tante, Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, sono privi di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla loro formulazione ed alla valutazione della loro immediata ammissibilità (fra le tante, Cass. S.U. nn. 20603/07, 12339/010).
Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Poichè il Fallimento di T.A. non ha svolto difese, non v’è luogo alla liquidazione delle spese processuali.
P.Q.M.
La Corte dichiara inammissibile il ricorso.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011