Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23640 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 16/05/2017, dep.09/10/2017),  n. 23640

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCHIRO’ Stefano – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – rel. Consigliere –

Dott. VELLA Paola – Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 11901/2015 proposto da:

EQUITALIA SUD SPA, (OMISSIS), incorporante della Equitalia Gerit Spa,

in persona del Responsabile, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

G. P. DA PALESTRINA, 19, presso lo studio dell’avvocato STEFANIA DI

STEFANI, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

C.R.M., COMUNE REGGIO CALABRIA, ROMA CAPITALE

(OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 6513/37/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, depositata il 31/10/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 16/05/2017 dal Consigliere Dott. LUCIO NAPOLITANO.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte:

costituito il contraddittorio camerale ai sensi dell’art. 380 bis c.p.c., come integralmente sostituito del D.L. n. 168 del 2016, art. 1 bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. n. 197 del 2016;

dato atto che il collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata, osserva quanto segue:

Con sentenza n. 6153/37/2014, depositata il 31 ottobre 2014, la CTR del Lazio dichiarò inammissibile l’appello proposto da Equitalia Sud S.p.A. nei confronti della sig.ra C.R.M., del Comune di Reggio Calabria e del Comune di Roma Capitale sul presupposto che non fossero stati depositati in atti dall’appellante gli avvisi di ricevimento relativi alla notifica del ricorso in appello nei confronti delle controparti.

Avverso la pronuncia della CTR l’agente della riscossione ha proposto ricorso per cassazione affidato a due motivi.

Gli intimati C.R.M., Roma Capitale e Comune di Reggio Calabria non hanno svolto difese.

Con il primo motivo la ricorrente denuncia nullità del procedimento di secondo grado e della sentenza per avvenuta trattazione della causa in violazione del contraddittorio e del diritto di difesa, del D.L.gs. n. 546 del 1992, ex artt. 17, 31 e 34, nonchè dell’art. 24 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, lamentando che il difensore dell’appellante non avrebbe ricevuto comunicazione dell’avviso di fissazione dell’udienza di discussione.

Con il secondo motivo la ricorrente lamenta omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

La CTR, infatti, secondo parte ricorrente, ha omesso di rilevare il regolare deposito in atti degli avvisi di ricevimento relativi alle notifiche del ricorso in appello nei confronti della parte privata C.R.M. e del Comune di Reggio Calabria, con la conseguenza che l’appello non avrebbe dovuto essere dichiarato inammissibile in relazione alla mancanza di prova della notifica del ricorso in appello nei confronti del Comune di Roma Capitale, peraltro non potuto produrre in udienza in conseguenza del mancato avviso della fissazione dell’udienza di discussione, secondo quanto dedotto in ordine al primo motivo, dovendosi previamente integrare il contraddittorio nei confronti del Comune di Roma Capitale (cfr. Cass. sez. 5, 13 luglio n2016, n. 14253; Cass. sez. 5, 23 dicembre 2015, n. 25877; Cass. sez. 5, 27 maggio 2015, n. 10934).

Va previamente esaminato il secondo motivo.

Esso risulta manifestamente fondato.

Contrariamente a quanto affermato dall’impugnata sentenza, risultavano allegate alla produzione dell’appellante copie degli avvisi di ricevimento delle raccomandate A/R n. (OMISSIS) e (OMISSIS) aventi come destinatari la contribuente ed il Comune di Reggio Calabria.

Ignorando detta produzione, la sentenza impugnata è incorsa nel vizio denunciato, atteso che – comprovata la regolare notifica del ricorso in appello nei confronti di due delle tre parti evocate in giudizio dinanzi alla Commissione tributaria regionale del Lazio – il giudice tributario d’appello non avrebbe potuto dichiarare, come ha invece fatto, tout court, l’appello inammissibile, ma, in mancanza del solo avviso di ricevimento afferente alla notifica del ricorso in appello nei confronti del Comune di Roma Capitale, avrebbe previamente dovuto disporre l’integrazione del contraddittorio, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 61 e art. 14, comma 2, nei confronti del litisconsorte processuale pretermesso.

La sentenza impugnata va dunque cassata in relazione al secondo motivo, assorbito il primo, con conseguente rinvio per nuovo esame alla CTR del Lazio in diversa composizione, che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

 

Accoglie il ricorso in relazione al secondo motivo, assorbito il primo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia alla Commissione tributaria regionale del Lazio in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 16 aggio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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