Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2364 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 19947-2017 proposto da:

N.A., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA

MANTEGAZZA 24, presso il Dott. M.G., rappresentata e difesa

dall’avvocato CARMELA LOMARTIRE;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARLA, 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 667/2017 della CORTE D’APPELLO di LECCE,

depositata il 28/02/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 28.2.2017, la Corte d’appello di Lecce, in riforma della pronuncia di primo grado, ha rigettato la domanda di N.A. volta alla riliquidazione dell’indennità di accompagnamento nella stessa misura dell’analoga indennità spettante ai grandi invalidi di guerra;

che avverso tale pronuncia N.A. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha resistito con controricorso;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo di censura, la ricorrente denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la Corte di merito statuito su una domanda che l’INPS non aveva proposto con l’atto di gravame, rilevando d’ufficio l’applicabilità nella specie del D.P.R. n. 915 del 1978, n. 1, lett. A, la sola Tabella E;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione su un punto decisivo della controversia, per non avere la Corte territoriale ritenuto inammissibile, siccome nuova, la prospettazione dell’Istituto volta a sussumere la fattispecie nell’ambito del D.P.R. n. 915 del 1978, n. 1, lett. A, Tabella E;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione dell’art. 100 c.p.c., per avere la Corte di merito ritenuto che ella non avrebbe dimostrato il proprio interesse ad agire, obliterando la circostanza che l’INPS, oltre a non aver espressamente sollevato alcuna eccezione del genere in prime cure, non aveva nemmeno contestato l’importo dei ratei da lei effettivamente percepiti;

che i motivi possono essere trattati congiuntamente, in relazione all’intima connessione delle censure svolte;

che, su un piano generale, va ribadito che il giudice d’appello, investito del riesame di una determinata domanda o eccezione, non incorre nel vizio di ultrapetizione qualora proceda, lasciando immutato il petitum, alla valutazione di profili giuridici che, pur riferentisi alle questioni sottoposte alla sua cognizione, non risultino espressamente contemplati nei motivi di impugnazione, giacchè, in aderenza al principio iure novit curia, la ricerca e l’interpretazione della norma astratta applicabile al caso concreto rientra pur sempre nel suo potere-dovere e può quindi essere compiuta anche d’ufficio (giurisprudenza consolidata fin da Cass. n. 973 del 1968; cfr. da ult. Cass. n. 30607 del 2018);

che, con specifico riguardo alla disciplina della fattispecie in esame, correttamente la Corte territoriale ha ritenuto applicabile la n. 1, lett. A, Tabella E, essendosi chiarito che, ai fini della determinazione dell’indennità di accompagnamento spettante ai ciechi civili assoluti, deve applicarsi la n. 1, lett. A, Tabella E, allegata alla L. n. 656 del 1986, relativa all’indennità di accompagnamento prevista per le persone affette da cecità bilaterale assoluta per causa di guerra, stante il testuale richiamo contenuto nella L. n. 429 del 1991, art. 1 e nella L. n. 508 del 1988, art. 2, comma 2, (cfr. in tal senso Cass. n. 17648 del 2016, espressamente cit. a pag. 4 della sentenza impugnata);

che è consolidato il principio di diritto secondo cui la carenza dell’interesse ad agire richiesto dall’art. 100 c.p.c., è rilevabile d’ufficio in ogni stato e grado del procedimento, anche in mancanza di contrasto tra le parti sul punto (cfr. da ult. Cass. n. 19268 del 2016) e salva, s’intende, la formazione di un giudicato circa la sua sussistenza (Cass. n. 15084 del 2006);

che il sistema di preclusioni del processo civile tuttora vigente e di avanzamento nell’accertamento giudiziale dei fatti mediante il contraddittorio delle parti, se comporta per queste ultime l’onere di collaborare, fin dalle prime battute processuali, a circoscrivere la materia controversa, evidenziando con chiarezza gli elementi in contestazione, suppone che la parte che ha l’onere di allegare e provare i fatti anzitutto specifichi le relative circostanze in modo dettagliato cd analitico, così che l’altra abbia il dovere di prendere posizione verso tali allegazioni puntuali e di contestarle ovvero di ammetterle, in mancanza di una risposta in ordine a ciascuna di esse (Cass. n. 21847 del 2014);

che, avendo la Corte di merito rilevato che la domanda proposta in prime cure “non era neppure sostenuta da conteggi, da specifiche allegazioni, ovvero da documentazione dalla quale potesse desumersi l’entità del discostamento tra l’importo percepito e quello preteso” (così la sentenza impugnata, pag. 4), del tutto correttamente ha ritenuto carente d’interesse la domanda proposta in giudizio, non potendo il processo, specie allorchè venga dedotto l’inadempimento di un’obbligazione pecuniaria, avere finalità meramente esplorative, come inevitabilmente accadrebbe allorchè si desse ingresso a domande non supportate da precise allegazioni in fatto circa il lamentato inadempimento;

che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, provvedendosi come da dispositivo sulle spese del giudizio di legittimità, giusta il criterio della soccombenza;

che, in considerazione del rigetto del ricorso, sussistono presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per compensi, oltre spese generali in misura pari al 15% e accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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