Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2364 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2364 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 22916-2012 proposto da:
RICCI ETTORE RCCTTR49S22A481P, RICCI ALESSANDRA
RCCLSN74M52Z133F, RICCI RITA RCCRTI82E59Z133P, LE
DONNE FELICETTA LDNFCT24S66A481L, RICCI KATIUSCIA
RCCKCS78E53Z133Q,

RICCI

FRANCESCO

RCCFNC22M23A481P,

RICCI

ALESSANDRO

RCCLSN25D28A481C, RICCI ELISA RCCLSI72L70Z133E, RICCI
ANNA

RCCNNA82L70Z133M,

RICCI

ANTONIO

RCCNTN52M21A481D, RICCI AGOSTINO
RCCGNT86TO5C096X, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA
FEDERICO CONFALONIERI 5, presso lo studio dell’avvocato
MANZI LUIGI, rappresentati e difesi dall’avvocato PUTATURO
WALTER giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrenti –

Data pubblicazione: 04/02/2014

Contro
RICCI DOMENICO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
MASSIMI 8, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO
D’ANTINO, rappresentato e difeso dall’avvocato BALDUCCI

arrAvi0
controricorso;

– controricorrente nonché contro
RICCI NADIA, PROCURA GENERALE della REPUBBLICA
presso la CORTE DI APPELLO DELL’AQUILA, RICCI
ALESSANDRO, CHIAVERINI GERMANO;

– intimati avverso il decreto N. V.G. 89/2012 della CORTE D’APPELLO di
L’AQUILA del 10/07/2012, depositato il 17/07/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;
udito l’Avvocato Putaturo Walter difensore dei ricorrenti che si riporta
al ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha
concluso per l’inammissibilità del ricorso.

.,

Ric. 2012 n. 22916 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

,

ANTONIO giusta procura speciale in calce al

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione ex artt. 377 e 380 bis cod. proc. civ.,

“La Corte d’Appello dell’Aquila respingeva il reclamo proposto ex art. 720 bis cpc da Felicetta Le
Donne e Ricci Alessandro, Agostino, Anna, Antonio, Elisa, Ettore, Francesco, Katiuscia e Rita
contro il provvedimento del Tribunale di Sulmona, in funzione di giudice tutelare, con il quale era
stata disposta l’amministrazione di sostegno in favore di Ricci Alessandro (coniuge di Le Donne e
padre o nonno degli altri ricorrenti) e affidato l’incarico di amministrazione di sostegno all’avv.
Germano Chiaverini. Il giudice di secondo grado, valutato il materiale probatorio assunto nel
precedente grado di giudizio, rilevava che Alessandro Ricci, affetto da ipoacusia, da difficoltà
nell’articolazione della parola e da sindrome parkinsoniana, era privo di qualsiasi autonomia,
dipendendo per tutti gli incombenti quotidiani (acquisti, alimentazione, igiene personale) e
amministrativi (ritiro della pensione, contatti con le banche e con gli uffici pubblici) dai propri
familiari. Si precisava che tali patologie incidevano gravemente sulla capacità dello stesso soggetto
di orientarsi nel tempo e nello spazio e di relazionarsi con persone estranee ai suoi parenti, con i
quali la comunicazione era possibile solo grazie alla grande pazienza da loro mostrata. Si riteneva
pertanto che non potesse essere condivisa la richiesta dei reclamanti di revocare la misura protettiva
dell’amministrazione di sostegno e che non potesse trovare accoglimento neanche quella di
nominare amministratore di sostegno il figlio Ettore, a causa della violenta contrapposizione
esistente tra i membri della famiglia, perdurata per tutto il tempo del giudizio e culminata in
denunce penali.
Avverso tale pronuncia Felicetta Le Donne e Ricci Alessandro, Agostino, Anna, Antonio, Elisa,
Ettore, Francesco, Katiuscia e Rita hanno proposto ricorso per cassazione affidandosi ad un unico
motivo, nel quale è stata denunciata la violazione degli artt. 404 ss. cod. civ. e 116 cod. proc. civ.,
nonché il vizio di motivazione, dal momento che la corte territoriale, pur facendone richiamo nel
provvedimento impugnato, non avrebbe esaminato la documentazione sanitaria offerta dai
reclamanti e ne avrebbe travisato il contenuto. Hanno sostenuto i ricorrenti che dalle relazioni e dai
certificati dei medici specialisti, acquisiti agli atti del procedimento sin dal giudizio di primo grado,
emergerebbe che, nonostante i problemi di salute, Alessandro Ricci sarebbe pienamente capace di
intendere e di volere, potendo assumere in piena libertà le decisioni inerenti la gestione del suo
patrimonio. La Corte territoriale avrebbe posto a fondamento dell’adozione della misura
dell’amministrazione di sostegno la semplice presenza di malattie fisiche nel beneficiario,
trascurando il fatto che le sue facoltà intellettive non erano state compromesse e che tutti i parenti
(ad eccezione del figlio Domenico, che aveva promosso diverse azioni giudiziarie contro il padre)
avevano contestato il provvedimento assunto in primis dal Tribunale e poi confermato dalla Corte
d’Appello. I ricorrenti hanno inoltre contestato la nomina quale amministratore di una persona
estranea alla famiglia, anziché del figlio Ettore, essendo state disattese le risultanze istruttorie ed in
particolare la relazione sociale del 19 settembre 2011 dell’assistente Maria Melone, nella quale era
stata esclusa l’esistenza di situazioni di emergenza socio assistenziale, risultando il soggetto
interessato adeguatamente assistito nelle sue esigenze.
Ha resistito con controricorso Domenico Ricci, chiedendo il rigetto delle pretese avversarie.
Il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, poiché si cerca di indurre questa Corte ad un
sostanziale riesame del materiale probatorio raccolto nei precedenti giudizi, non consentito al
giudice di legittimità, il quale ha la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza
giuridica e della coerenza logico formale, delle argomentazioni svolte dal giudice di merito (ex
multis Cass. nn. 23726 del 2009; 15693 del 2004; 2357 del 2004; 12467 del 2003; 16063 del 2003).
L’art. 404 cod. civ., introdotto dalla legge n. 6 del 2004, prevede che “la persona che, per effetto di
una infermità ovvero di una menomazione fisica o psichica, si trova nella impossibilità, anche

in ordine al procedimento civile iscritto al R.G. 22916 del 2012

In conclusione, ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile”.
Il Collegio condivide la relazione osservando in ordine alla memoria depositata dalla parte
ricorrente che anche la censura relativa alla nomina come amministratore di sostegno di una persona
diversa da uno dei familiari si traduce in una contestazione delle ragioni di merito della scelta e
nella prospettazione di una valutazione alternativa a quella incensurabilmente eseguita con ampia ed
esauriente motivazione dal giudice nel provvedimento impugnato, nel quale è sottolineato il clima i
di contrasto endofamiliare dal quale è scaturita l’opzione per un terzo estraneo;
Il ricorso, in conclusione deve essere dichiarato inammissibile.
P.Q.M.
La Corte,
dichiara inammissibile il ricorso. Condanna i ricorrenti al pagamento delle spese del presente
procedimento in favore della parte contro ricorrente liquidate in E 1000 per compensi; e 100 per
esborsi oltre accessori di legge.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2013
Il presidente

parziale o temporanea, di provvedere ai propri interessi, può essere assistita da un amministratore di
sostegno, nominato dal giudice tutelare del luogo in cui questa ha la residenza o il domicilio”. Tale
misura protettiva si compone di un duplice accertamento rimesso al giudice del merito (Cass.
2006/13584; Cass. 2009/9628; Cass. 2010/4866; Cass. 2011/22332), il primo concernente la
sussistenza di una infermità o di una menomazione fisica o psichica (requisito soggettivo) e il
secondo riguardante l’incidenza di tali condizioni sulla capacità del soggetto di provvedere ai propri
interessi (requisito oggettivo). La Corte d’Appello, contrariamente a quanto sostenuto dai ricorrenti,
ha preso in considerazione la documentazione medico-sanitaria menzionata nel presente ricorso per
cassazione, richiamandola espressamente nel provvedimento impugnato. Il giudice del reclamo ha
infatti precisato che le gravi difficoltà di Ricci a relazionarsi con gli altri risultavano anche dai
certificati prodotti dai reclamanti per sostenere la piena capacità di intendere e di volere del
soggetto beneficiario. La decisione quindi non è stata assunta sulla sola base dell’accertata infermità
fisica, ma sulla incidenza di questa ultima sull’idoneità del soggetto a gestire i propri interessi,
tenuto conto della complessiva condizione psico-fisica del soggetto da assistere e di tutte le
circostanze caratterizzanti la fattispecie.

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