Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2364 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. II, 01/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2364

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

TESSAROLO COMM. GIUSEPPE s.r.l., in persona del legale rappresentante

pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di procura speciale in

calce al ricorso, dagli Avv. Tessarolo Alfredo e Marco Spadaro,

elettivamente domiciliata nello studio di quest’ultimo in Roma, viale

delle Milizie, n. 76;

– ricorrente –

contro

SOCIETA’ F.LLI FALSARELLA s.p.a., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentata e difesa, in forza di

procura speciale a margine del controricorso, dagli Avv. Guarnieri

Antonio e Geraldine Florence Pagano, elettivamente domiciliata nello

studio di quest’ultima in Roma, circonvallazione Clodia, n. 88;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Venezia n. 986 in data

11 giugno 2009;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti;

sentito l’Avv. Geraldine Florence Pagano;

sentito il Pubblico Ministero, in persona del Sostituto Procuratore

Generale dott. RUSSO Rosario Giovanni, che ha concluso: “nulla

osserva”.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Giudicando in sede di rinvio, la Corte d’appello di Venezia, con sentenza depositata il 11 giugno 2009, in parziale riforma della sentenza del Tribunale di Bassano del Grappa, che per il resto ha confermato, ha respinto la domanda di condanna della società Tessarolo al risarcimento del danno ai sensi dell’art. 96 c.p.c., comma 2, in favore della società Ceramiche Falsarella a r.l.

(poi divenuta F.lli Falsarella s.p.a.). La Corte territoriale ha compensato tra le parti le spese di lite del giudizio avanti al Tribunale e del primo giudizio in fase di appello; ha condannato la Ceramiche Falsarella alla rifusione, in favore della società Tessarolo, delle spese di lite della fase avanti la Corte di cassazione e del giudizio di rinvio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello la s.r.l.

Tessarolo ha proposto ricorso, sulla base di due motivi.

L’intimata ha resistito con controricorso.

Con il primo motivo (violazione dell’art. 360 c.p.c., n. 3, art. 384 c.p.c., comma 2, e art. 91 cod. proc. civ.: violazione e falsa applicazione di norme di diritto) si chiede se la Corte d’appello, nel giudizio rescissorio, debba uniformarsi al principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione e comunque a quanto stabilito dalla Corte di cassazione.

Il motivo è inammissibile per inidoneità del quesito. Infatti il quesito non specifica dove il giudice del rinvio si sarebbe discostato dal principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione o da quanto da essa stabilito. Il quesito si limita a ripetere, in astratto, quanto previsto dall’art. 384 cod. proc. civ., comma 2.

Il secondo motivo denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione in relazione all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5. Si fa presente che la sentenza d’appello impugnata ha esplicitamente revocato la condanna ex art. 96 cod. proc. civ. emessa dal giudice di primo grado; tuttavia, ha compensato le spese di primo e di secondo grado poichè la Tessarolo aveva visto respinte alcune sue domande.

Si afferma che la Tessarolo non ha visto respinta alcuna delle sue domande, nè in primo nè in secondo grado; si denuncia, pertanto, travisamento dei fatti ed assoluta contraddizione tra la parte motiva ed il dispositivo.

Il motivo è infondato. Esso non tiene conto del fatto che la compensazione delle spese di lite del giudizio di primo grado e dell’appello è stata basata sulla circostanza che alcune delle domande della Tessarolo sono state respinte (ad esempio, quella di convalida del sequestro), non essendo quindi la stessa risultata totalmente vittoriosa. Non è riscontrabile, pertanto, la lamentata contraddittorietà della motivazione.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria della società ricorrente e della società controricorrente.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che le osservazioni contenute nella memoria della parte ricorrente non colgono nel segno;

che, in ordine al primo motivo, si osserva che questa Corte ha in più occasioni chiarito che i quesiti di diritto imposti dall’art. 366-bis cod. proc. civ. – introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6 secondo una prospettiva volta a riaffermare la cultura del processo di legittimità – rispondono all’esigenza di soddisfare non solo l’interesse del ricorrente ad una decisione della lite diversa da quella cui è pervenuta la sentenza impugnata ma, al tempo stesso e con più ampia valenza, anche di enucleare il principio di diritto applicabile alla fattispecie, collaborando alla funzione nomofilattica della Corte di cassazione; i quesiti costituiscono, pertanto, il punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del principio giuridico generale, risultando, altrimenti, inadeguata e, quindi, non ammissibile l’investitura stessa del giudice di legittimità (tra le tante, Cass., Sez. Un., 6 febbraio 2009, n. 2863; Cass., Sez. Un., 14 febbraio 2008, n. 3519; Cass., Sez. Un., 29 ottobre 2007, n. 22640);

che per questo – la funzione nomofilattica demandata al giudice di legittimità travalicando la risoluzione della singola controversia – il legislatore ha inteso porre a carico del ricorrente l’onere imprescindibile di collaborare ad essa mediante l’individuazione del detto punto di congiunzione tra la risoluzione del caso specifico e l’enunciazione del più generale principio giuridico, alla quale il quesito è funzionale, diversamente risultando carente in uno dei suoi elementi costitutivi la stessa devoluzione della controversia ad un giudice di legittimità: donde la comminata inammissibilità del motivo di ricorso che non si concluda con il quesito di diritto o che questo formuli in difformità dai criteri informatori della norma;

che il quesito proposto a corredo del primo motivo, stante la sua genericità, si risolve nella astratta richiesta di applicabilità di una norma, ma – non riportando nella sintesi conclusiva il principio di diritto enunciato dalla Corte di cassazione in sede rescindente – non indica in cosa sarebbe consistito in concreto, nella specifica vicenda, l’errore asseritamente compiuto dal giudice del rinvio, nè quale sarebbe la diversa regola da applicare secondo la prospettazione della ricorrente;

che, d’altra parte, non rileva che il ricorso sia stato notificato quando la L. 18 giugno 2009, n. 69, era già stata pubblicata ed entrata in vigore;

che, invero, alla stregua del principio generale di cui all’art. 11 preleggi, comma 1, secondo cui, in mancanza di un’espressa disposizione normativa contraria, la legge non dispone che per l’avvenire e non ha effetto retroattivo, nonchè del correlato specifico disposto della L. n. 69 del 2009, art. 58, comma 5 in base al quale le norme previste da detta legge si applicano ai ricorsi per cassazione proposti avverso i provvedimenti pubblicati a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima Legge (4 luglio 2009), l’abrogazione dell’art. 366-bis cod. proc. civ. (intervenuta ai sensi della citata L. n. 69 del 2009, art. 47) è diventata efficace per i ricorsi avanzati con riferimento ai provvedimenti pubblicati successivamente alla suddetta data, con la conseguenza che per quelli proposti – come nella specie – contro provvedimenti pubblicati antecedentemente (e dopo l’entrata in vigore del D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40) tale norma è da ritenere ancora applicabile (Cass. Sez. 1, 26 ottobre 2009, n. 22578; Cass., Sez. 3, 24 marzo 2010, n. 7119);

che, in ordine al secondo motivo, va ribadito che la domanda della società Tessarolo è stata accolta nei gradi di merito soltanto in parte: non solo la richiesta di convalida del sequestro conservativo è stata rigettata, ma in suo favore è stato riconosciuto un importo monetario a titolo di risarcimento del danno inferiore a quello richiesto; la Corte d’appello, inoltre, ha rigettato il gravame principale della società Tessarolo, con cui si richiedeva l’applicazione della penale e di elevare gli accessori sull’ammontare riconosciuto;

che, tanto premesso, è priva di fondamento la doglianza lamentata, versandosi in un caso di soccombenza reciproca che giustificava la compensazione totale tra le parti delle spese di lite;

che, infatti, la nozione di soccombenza reciproca, che consente la compensazione parziale o totale tra le parti delle spese processuali (art. 92 c.p.c., comma 2), sottende – anche in relazione al principio di causalità – una pluralità di domande contrapposte, accolte o rigettate e che si siano trovate in cumulo nel medesimo processo fra le stesse parti ovvero anche l’accoglimento parziale dell’unica domanda proposta, allorchè essa sia stata articolata in più capi e ne siano stati accolti uno o alcuni e rigettati gli altri ovvero quando la parzialità dell’accoglimento sia meramente quantitativa e riguardi una domanda articolata in un unico capo (Cass., Sez. 3, 21 ottobre 2009, n. 22381);

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese processuali sostenute dalla controricorrente, liquidate in complessivi Euro 1.200, di cui Euro 1.000 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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