Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23639 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. II, 31/08/2021, (ud. 07/10/2020, dep. 31/08/2021), n.23639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MANNA Felice – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. FALASCHI Milena – rel. Consigliere –

Dott. DONGIACOMO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22721-2019 proposto da:

MINISTERO DELL’INTERNO, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato

e domiciliato sempre ex lege in Roma, via dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

O.J.;

– intimato –

avverso il decreto n. 448/2019 del Tribunale di L’Aquila, depositato

il 07/02/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/10/2020 dal Consigliere Dott.ssa Milena FALASCHI.

 

Fatto

OSSERVA IN FATTO E IN DIRITTO

Ritenuto che:

– la Commissione territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Ancona rigettava la domanda del ricorrente volta all’ottenimento dello status di rifugiato, della protezione c.d. sussidiaria o in subordine di quella umanitaria;

– avverso tale provvedimento interponeva opposizione O.J., che veniva accolta quanto alla protezione sussidiaria dal Tribunale di L’Aquila con decreto del 07.02.2019;

– la decisione impugnata evidenziava, infatti, la sussistenza dei requisiti previsti dalla normativa, in particolare del D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14, lett. c), giacché la situazione della (OMISSIS) dimostrava il rischio di “danno grave”, con operazioni di polizia che ancora nell’attualità continuavano ad essere caratterizzate da violazioni dei diritti umani, come emerso dal più recente rapporto di Amnesty International relativo all’anno 2017;

– propone ricorso per la cassazione avverso tale decisione il Ministero dell’interno affidato ad un unico motivo;

– O.J. è rimasto intimato.

Atteso che:

– è preliminare l’esame dell’ammissibilità del ricorso.

Il provvedimento impugnato si inserisce in un sistema compiuto di tutela giurisdizionale in quanto avverso il decreto del Tribunale è espressamente prevista la possibilità di ricorso – ordinario – per cassazione ai sensi del D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, art. 35 bis, comma 13, in relazione al quale questa Corte, con condivisibile affermazione, ha ritenuto manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale connessa alla limitatezza del termine di trenta giorni previsto per l’esperimento del rimedio (Cass. n. 17717/2018); tanto esclude la carenza di tutela che legittima il ricorso al mezzo di impugnazione straordinario.

Il ricorso per cassazione risulta dunque inammissibile in quanto tardivo, alla stregua delle medesime allegazioni del Ministero ricorrente, che hanno trovato riscontro in atti; l’impugnazione risulta proposta con atto notificato a mezzo p.e.c. il 19 luglio 2019 e quindi oltre il termine di trenta giorni D.Lgs. 25 gennaio 2008, n. 25, ex art. 35 bis, comma 13, decorrente dalla comunicazione del decreto da parte della cancelleria, avvenuta in data 7 febbraio 2019.

Nonostante la declaratoria di inammissibilità del ricorso non si fa luogo al regolamento delle spese di lite non avendo la parte intimata svolto attività difensiva.

Pur essendo il ricorso inammissibile non sussistono i presupposti perché, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, il Ministero sia tenuto a versare un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione a norma dell’art. 13, comma 1 bis D.P.R. cit.

In tal senso rileva l’insegnamento a sezioni unite di questa Corte n. 9938 dell’8.5.2014, ove in motivazione si precisa che è “principio generale dell’assetto tributario che lo Stato e le altre Amministrazioni parificate non sono tenute a versare imposte o tasse che gravano sul processo per la evidente ragione che lo Stato verrebbe ad essere al tempo stesso debitore e creditore di se stesso con la conseguenza che l’obbligazione non sorge”.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sezione seconda civile, il 7 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA