Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23639 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 20/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23639

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. MACIOCE Luigi – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. CRISTIANO Magda – rel. Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 6451-2007 proposto da:

C.B. (c.f. (OMISSIS)), elettivamente

domiciliato in ROMA, V.LE BRUNO BUOZZI 47, presso l’avvocato IZZO

CARLO GUGLIELMO, che lo rappresenta e difende, giusta procura in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

PITCAIRN S.R.L. (p.i. (OMISSIS)), in persona dell’Amministratore

Unico pro tempore, OCEANIA S.P.A. IN LIQUIDAZIONE (p.i.

(OMISSIS)), in persona del Liquidatore pro tempore, elettivamente

domiciliate in ROMA, VIA N. COLAJANNI, 3, presso l’avvocato GIUGNI

OTTURINO, che le rappresenta e difende unitamente all’avvocato

PICCHIONI GIUSEPPE, giusta procure in calce al controricorso;

– controricorrenti –

contro

IMAFIN S.R.L., SOGIN S.R.L.;

– intimata –

avverso la sentenza n. 796/2006 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 13/07/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

20/09/2011 dal Consigliere Dott. MAGDA CRISTIANO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato IZZO CARLO GUGLIELMO che ha

chiesto l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Rosario Giovanni che ha concluso per l’inammissibilità ex art.

366 c.p.c., condanna aggravata alle spese.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza dell’8.1.04, il Tribunale di Modena respinse l’opposizione ex art. 98, L. Fall. proposta dall’avv. C. B. avverso lo stato passivo del Fallimento di G. W., cui, in corso di causa, erano succedute le società assuntrici del concordato fallimentare omologato, Pitcairn s.r.l., Oceania s.p.a., Sogin s.r.l. (già Eniwetok s.r.l.) ed Imafin s.r.l.

(già Suwarovv s.r.l.).

Con sentenza pubblicata il 13.7.06, la Corte d’Appello di Bologna dichiarò inammissibile il gravame proposto dal C. contro la decisione.

L’avv. C. ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza, affidato ad un solo motivo. Pitacairn s.r.l ed Oceania s.p.a. hanno resistito con un unico controricorso, mentre Sogin s.r.l. ed Imafin s.r.l. non hanno svolto difese.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso è stato proposto nella vigenza dell’art. 366 bis c.p.c., introdotto, con decorrenza dal 2.3.06, dal D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 6, comma 1 ed applicabile ai ricorsi per cassazione avverso le sentenze e gli altri provvedimenti pubblicati a partire da tale data e sino al 4.7.09, data di entrata in vigore della L. n. 69 del 2009, art. 47, comma 1, lett. d) che lo ha abrogato.

Con l’unico motivo di ricorso, il C. ha denunciato violazione di legge e/o vizio di motivazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 per avere la Corte territoriale dichiarato inammissibile l’appello, in quanto proposto oltre il termine di quindici giorni di cui all’art. 99, u.c., L. Fall. (nel testo in vigore sino al 15.7.06, applicabile ratione temporis al caso di specie), senza tener conto che la notifica era stata eseguita nei suoi personali confronti, presso lo studio di un avvocato che era suo mero domiciliatario e non anche suo procuratore.

Tuttavia, sotto il primo profilo di impugnazione, il motivo non contiene il prescritto quesito di diritto, che avrebbe dovuto essere formulato in un’apposita parte del ricorso, a ciò deputata, attraverso espressioni specifiche, idonee a evidenziare sia la “regula iuris” adottata nel provvedimento impugnato, sia quella diversa ritenuta applicabile (fra le tante, Cass. S.U. n. 12339/010), mentre, sotto il secondo, è privo di un momento di sintesi volto a circoscriverne puntualmente i limiti, in modo da non ingenerare incertezze in ordine alla sua formulazione ed alla valutazione della sua immediata ammissibilità (fra le tante, Cass. S.U. nn. 20603/07, 12339/010).

Il ricorso va pertanto dichiarato inammissibile. Le spese del processo nei confronti di Pitcairn s.r.l. ed Oceania s.p.a. in liquidazione seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna C. B. al pagamento delle spese processuali in favore di Pitcairn s.r.l. ed Oceania s.p.a. in liquidazione, che liquida in Euro 7.000 per onorari ed Euro 200 per esborsi, oltre spese generali ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 20 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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