Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23638 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23638

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 9535-2012 proposto da:

COMUNE DI VIBO VALENTIA, in persona del Sindaco pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIA DELLA FREZZA 59, presso

l’avvocato RAFFAELE MIRIGLIANI, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIERO GUIDO ALPA, giusta procura a margine

del ricorso;

– ricorrente –

contro

S.D.C.P., in proprio, S.D.C.L.,

S.D.C.M., S.D.C.G.,

M.R., M.P., elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

TESSALONICA 47, presso l’avvocato CLAUDIO GUALTIERI, rappresentati e

difesi dall’avvocato PIERNICOLA SICILIANI DE CUMIS, giusta procura

in calce al controricorso;

– controricorrenti –

avverso la sentenza n. 855/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 01/09/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. MARIA GIOVANNA C. SAMBITO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato MIRIGLIANI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per i controricorrenti, l’Avvocato SICILIANI DE CUMIS che ha

chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per l’inammissibilità, in

subordine rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Vibo Valentia, con sentenza n. 7 del 2003, in accoglimento della domanda proposta dagli eredi di P.L. condannò l’omonimo Comune al risarcimento del danno per la irreversibile trasformazione di un terreno di loro proprietà, incluso in un PEEP, nonchè alla corresponsione dell’indennità di occupazione temporanea.

In parziale accoglimento del gravarne del Comune, la Corte di appello di Catanzaro, con la sentenza indicata in epigrafe, ridusse l’ammontare del dovuto a titolo risarcitorio ed indennitario, ordinando all’Ente territoriale il deposito dell’indennità. In particolare, per quanto d’interesse, la Corte: a) rigettò l’eccezione d’indeterminatezza della domanda, essendo indicati dalla citazione introduttiva del giudizio sia il petitum, restitutorio e risarcitorio, che la causa petendi data dal comportamento illegittimo della pA, che non aveva emesso il decreto di espropriazione e realizzato su parte di esso opere pubbliche; b) determinò in complessivi mq. 27.687 l’estensione del terreno occupato incluso nell’ambito del PEEP n. 1, variamente utilizzato ed irreversibilmente trasformato nel 1978; c) quantificò l’ammontare del risarcimento ai sensi della L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 89 con riferimento al valore venale del bene alla data del 16.2.1981 di scadenza del periodo di occupazione, in conformità delle conclusioni del CTU, che aveva utilizzato a parametro valutazioni contenute in sentenze passate in giudicato, relative allo stesso comprensorio; d) escluse che la proprietà residua avesse ottenuto dalle opere realizzate un vantaggio speciale ed immediato, diverso da quello derivante agli altri immobili ubicati in zona; e) determinò l’indennità di occupazione legittima sulla base degli interessi legali annualmente maturati sull’indennità virtuale di espropriazione.

Per la cassazione della sentenza, il Comune di Vibo Valentia ha proposto ricorso affidato a nove motivi; cui resistono con controricorso P., L., M. e S.d.C.G. nonchè P. e M.R.. Le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Va, preliminarmente, esaminata l’eccezione, sollevata dai controricorrenti, d’improcedibilità del ricorso, per esser stata depositata copia della sentenza impugnata non conforme a quella, facente stato tra le parti, corretta con provvedimento del 13 ottobre 2011. L’eccezione va rigettata. Premesso che il provvedimento di correzione ha riguardato l’indicazione, contenuta in seno all’epigrafe, del cognome di uno degli odierni controricorrenti erroneamente individuato in ” S.d.C.” in luogo di quella corretto ” S.d.C.”, che il ricorso è stato indirizzato nei confronti della parte esattamente indicata, e che è stata svolta ogni opportuna difesa, va osservato che la sanzione d’improcedibilità è comminata, dall’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a presidio dell’esigenza pubblicistica del rispetto del vincolo della cosa giudicata sia sostanziale, in relazione all’oggetto della controversia (come depone la giurisprudenza che fa salva procedibilità del ricorso allorchè, in ipotesi di deposito di copia della sentenza non completa, sia possibile ricostruirne il contenuto in misura sufficiente; cfr. Cass. n. 28460 del 2013; n. 8764 del 2003; n. 3254 del 2005; 24343 del 1998); sia formale in riferimento all’onere del deposito della relazione di notificazione, ove questa sia avvenuta (beninteso, al procuratore costituito ai fini del decorso del termine breve), in relazione alla tempestività dell’impugnazione.

2. Pertanto il deposito della copia conforme della sentenza nel testo anteriore al provvedimento di correzione, privo di qualsivoglia refluenza di ordine sostanziale, non viola il disposto della norma invocata, in applicazione del principio (Cass. n. 18635 del 2011; 1201 del 2012; n. 26831 del 2014; n. 6330 del 2014) secondo cui la denuncia di vizi fondati sulla violazione di norme processuali va vista non in funzione autoreferenziale di tutela dell’interesse all’astratta regolarità dell’attività giudiziaria, ma per consentire l’effettività della tutela giurisdizionale ed il diritto al giusto processo di cui all’art. 111 Cost., in conformità della giurisprudenza della Corte di Strasburgo, secondo cui nell’interpretazione ed applicazione della legge, ed in particolare di quella processuale devono essere evitati gli “eccessi di formalismo”, segnatamente in punto di ammissibilità o ricevibilità dei ricorsi, consentendo per quanto possibile, la concreta esplicazione del “diritto di accesso ad un tribunale” previsto e garantito dall’art. 61 della Convenzione Europea per la salvaguardia dei Diritti dell’Uomo e delle Libertà Fondamentali (cfr. Cass. SU n. 17931 del 2013).

3. Col primo motivo, si deduce la violazione dell’art. 163 c.p.c., nn. 4 e 5, per non avere l’impugnata sentenza ritenuto indeterminata la domanda, nonostante il suo carattere esplorativo e cautelativo, la mancata indicazione delle estensioni di terreno occupate e la circostanza che parte del compendio, pur formalmente interessato dal decreto di occupazione, era stato oggetto di reiterate vendite da parte dell’originario proprietario.

4. Con il secondo motivo, il ricorrente denuncia la violazione dell’art. 112 c.p.c., della L. n. 865 del 1971, art. 20, artt. 2042 e 2697 c.c.. La Corte d’Appello, lamenta il ricorrente, pur dando atto della mancata redazione dello stato di consistenza ed immissione in possesso non ha valutato la sua principale difesa, con la quale aveva affermato che non essendo stato eseguito entro il termine di tre mesi, il decreto di occupazione non aveva comportato lo spossessamento.

5. Con il terzo motivo, si denuncia il vizio di motivazione in cui è incorsa la Corte territoriale nel presumere il danno e liquidare il relativo risarcimento “partendo dalla presupposizione della occupazione di fatto all’epoca del decreto dell’intero compendio in esso indicato”.

6. Con il quarto motivo, si censura, per violazione dell’art. 112 c.p.c. in riferimento agli artt. 2943, 2946 e 2947 c.c., il mancato esame della doglianza attinente l’eccepita prescrizione. Infatti, prosegue il ricorrente, ai fini della costituzione in mora, è necessario che l’atto contenga l’indicazione specifica del titolo e delle ragioni del preteso credito “e non la generica, perplessa e massiva ipotesi creditoria”.

7. Con il quinto motivo, il ricorrente censura in riferimento all’art. 112 c.p.c., artt. 2697 e 2943 c.c., l’omessa di valutazione del motivo d’appello, con cui era stata dedotta la mancata considerazione dei vincoli conformativi impressi ai suoli dal PEEP. Infatti, afferma il Comune, il terreno, in concreto destinato ed utilizzato a strade (col consenso fattuale del proprietario per sua utilità) ed a biblioteca, era stato valutato al pari di un lotto edificabile.

8. Con il sesto motivo, il ricorrente lamenta la violazione dei principi generali in tema di valutazione della consulenza tecnica, il vizio di motivazione e la violazione della L. n. 2359 del 1865, artt. 1223, 41 e 42. Non solo i giudici del merito non avevano disposto la rinnovazione della CTU nè la convocazione a chiarimenti del consulente, nonostante le deduzioni relative all’erronea previsione d’indennizzo per le aree destinate ad opere infrastrutturali -invero messe, volontariamente, a disposizione del proprietario in base ad una sorta di utile dicatio ad patriam, per evitare che si configurasse il reato di lottizzazione abusiva, ma, condividendo, con motivazione stereotipata le valutazioni del Consulente, avevano quantificato il dovuto sulla scorta del metodo sintetico comparativo applicato “con sommarietà irrispettosa dei principi” nella specie utilizzabili, essendo i suoli in comparazione destinati ad insediamento abitativo.

9. Con il settimo motivo, si deduce la violazione degli artt. 112, 342 e 342 c.p.c., art. 116 Cost., della L. n. 87 del 1953, art. 30, art. 2909 c.c. e dei principi sul giudicato interno. Il risarcimento era stato determinato tenendo conto della declaratoria d’incostituzionalità della L. n. 359 del 1992, art. 5 bis applicato dal Tribunale, senza considerare che la statuizione non era stata impugnata ex adverso, sicchè, sul punto, si era formato il giudicato interno, ed in violazione del divieto della reformatio in peius.

10. Con l’ottavo motivo, il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 1223 c.c., per avere la Corte territoriale applicato il tasso degli interessi legali senza valutare che durante il periodo considerato il saggio dei predetti interessi legali era elevatissimo e che si era così pervenuti ad un risultato eccessivo, foriero di indebita locupletazione a favore dei proprietari.

11. Con il nono motivo, il Comune estende specificamente le censure relative alla mancanza di prova dell’occupazione effettiva e della presa di possesso nonchè del valore del bene in riferimento alla statuizione relativa all’indennità di occupazione.

12. Disattesa l’eccezione d’inammissibilità del ricorso, che non è generico, ma espone i dati salienti della vicenda (pur se da angolazione prospettica di parte), il primo motivo è, in parte infondato ed in parte inammissibile.

13. L’esame degli atti consentito a questa Corte, in ragione del vizio dedotto, consente di escludere la lamentata indeterminatezza dell’atto di citazione, che indica esattamente il bene della vita oggetto della domanda e la relativa causa petendi, avendo i proprietari chiesto la condanna del Comune alla restituzione o al risarcimento in riferimento all’estensione dell’immobile di loro proprietà, già contemplato in seno al provvedimento d’occupazione d’urgenza del 16.2.1976, incluso nel PEEP, ed in parte irreversibilmente trasformato (mediante varie opere di infrastrutture pubbliche, biblioteca comunale ed edifici di coopoerative, cfr. pag. 3 dell’atto di citazione), con la condanna del Comune al pagamento di tutte le somme dovute a titolo di danno o ad altro titolo.

14. Il ricorrente, peraltro, fa le mostre di non avvedersi che la domanda è stata accolta non in riferimento all’intera estensione, pari a mq. 45.000, oggetto del provvedimento di occupazione, ma in relazione a quella minore di mq. 27.687, (utilizzata in parte da tale Cooperativa Edilizia San Michele, e quanto al resto dal Comune per la costruzione di strade, di un centro Servizi Culturali, con annessa biblioteca, e di un asilo), talchè la censura, che sottolinea l’autonoma cessione di aree da parte dei proprietari, non coglie la portata della decisione ed è priva d’interesse in relazione all’estensione totale.

15. Il terzo motivo, che censura sotto il profilo motivazionale tale argomento,va in conseguenza rigettato.

16. Anche il quarto motivo va rigettato per le ragioni esposte al p. 13, dovendo, comunque, rilevarsi che: a) a seguito del principio espresso da Cass. SU n. 735 del 2015, l’istituto dell’occupazione appropriativa è inidoneo a comportare l’acquisizione autoritativa del bene alla mano pubblica, perchè costituente un illecito a carattere permanente, con la conseguente inapplicabilità della prescrizione estintiva quinquennale; b) la precedente giurisprudenza di legittimità (cfr. Cass. n. 8965 del 2014) aveva affermato che il decorso del termine di prescrizione inizia dal momento in cui l’azione dell’Amministrazione venga o possa essere percepita dal proprietario come danno ingiusto ed irreversibile, e che la prova del relativo dato incombe sull’Amministrazione stessa.

17. I motivi secondo e nono vanno valutati congiuntamente, per la loro connessione, e vanno accolti solo in relazione alla determinazione dell’indennità di occupazione.

18. La mancata documentazione mediante verbale di immissione in possesso dell’effettiva esecuzione del decreto di occupazione, la cui prova incombeva sui proprietari (a differenza che nell’ipotesi in cui il verbale di immissione in possesso sia stato redatto, in cui è il beneficiario a doverne dimostrare la mancata effettiva esecuzione; cfr. Cass. 8384 del 2008; 25523/2006; 13582/2002; 2583/2002) comporta, bensì, il venir meno del diritto a percepire la relativa indennità, ma lascia salvo il credito risarcitorio dei proprietari per la perdita del godimento della porzione di mq. 27.687, che, come si è esposto, è stata illegittimamente occupata da parte del Comune, che vi ha realizzato manufatti, direttamente e cedendoli a terzi. 19. Da tanto, consegue inoltre che il credito per la perdita della proprietà andrà commisurato, dal giudice del rinvio, al valore venale del bene al tempo della definitiva trasformazione, che la sentenza ha accertato essere intervenuta nel 1978, e non alla data di scadenza del periodo di occupazione legittima (16.2.1981), che non è appunto intervenuta.

20. Il quinto motivo e la violazione di legge dedotta col sesto motivo sono infondati. Costituisce costante orientamento della giurisprudenza di questa Corte (Cass. SU n. 125 del 2001 -resa a sezioni unite, in sede di risoluzione di contrasto di giurisprudenza- successive conformi nn. 148/2001, 9062/2001, 17348/2002, 266/2004, 10555/2004, 11477/2006, 13958/2006, 25363/2006; 22421/2008; 14939/2010 10280/2104) che: a) il piano per l’edilizia economica e popolare rientra, a norma della L. 28 gennaio 1977, n. 10, art. 2 fra i piani di zona, e, quindi, fra gli strumenti urbanistici attuativi o di terzo livello, equivalenti ai piani particolareggiati o di lottizzazione (L. 17 agosto 1942, n. 1150, art. 28 modificato dalla L. 6 agosto 1967, n. 765, art. 8 ribadito dalla L. 28 febbraio 1985, n. 47, art. 24), ed ha natura di variante dello stesso piano regolatore, idoneo ad imprimere destinazione edificatoria ad un suolo in precedenza compreso in zona agricola; b) è irrilevante che nel contesto del PEEP l’area sia destinata ad usi che non comportano specifica realizzazione di opere edilizie (verde pubblico, viabilità di PRG), restando escluso che il valore di mercato possa essere stabilito in base alle localizzazioni interne al programma espropriativo eseguite dall’amministrazione, cioè in funzione delle disposizioni del piano attinenti alla localizzazione sui singoli fondi di specifiche edificazioni ovvero di servizi ed infrastrutture (Cass. n. 23584 del 2010; n. 7248 del 2014); c) ai fini della liquidazione dell’indennità espropriativa di un’area ricompresa nell’ambito di un PEEP occorre quindi tener conto delle previsioni del piano in punto di densità volumetriche, riferite agli indici medi di fabbricabilità (territoriale) desunti del rapporto fra spazi destinati agli insediamenti residenziali e spazi liberi (Cass. n. 22421 del 2008) per l’intera zona omogenea, al lordo dei terreni da destinarsi a spazi liberi; dovendo, appunto, trascurarsi la maggiore o minore fabbricabilità che il singolo fondo venga a godere o subire per effetto della concreta collocazione sull’area di specifiche edificazioni ovvero servizi ed infrastrutture; d) la sola compensazione ammessa dalla legge nella determinazione dell’indennità di espropriazione è quella prevista dalla L. n. 2359 del 1865, art. 41 (alle condizioni e nei limiti ivi indicati, che la Corte territoriale ha escluso); laddove la lottizzazione abusiva (affermata dal ricorrente, ma di cui non vi è traccia in seno all’impugnata sentenza) trova la sua specifica sanzione (anche penale) nell’ordinamento, che non è di certo quella di escludere l’indennizzo da procedimento espropriativo (Cass. n. 7075 del 2016).

21. Il settimo motivo è infondato, anche se va, in parte corretta la motivazione. La Corte territoriale, adita con l’appello dal Comune che poneva in discussione ogni credito dei privati, ha correttamente tenuto conto che il parametro risarcitorio sancito dalla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis è stato dichiarato illegittimo con la sentenza n. 349 del 2007 della Corte costituzionale, sicchè lo stesso era inapplicabile dal giorno successivo alla pubblicazione di detta sentenza (art. 136 Cost. e L. n. 87 del 1953, art. 30, comma 3) dovendo trovare applicazione, il criterio generale di cui dalla L. n. 2359 del 1865, art. 39 (Cass. n. 11480 del 2008; n. 14939 del 2010; n. 6798 del 2013; n. 17906 del 2014), e non già la disciplina di cui L. n. 244 del 2007, in quanto l’art. 2, comma 89, lett. a), che ha introdotto modifiche all’art. 37, commi 1 e 2, del D.P.R. n. 327 del 2001, segue la disciplina transitoria prevista dall’art. 57 medesimo decreto, restando inapplicabile nei procedimenti espropriativi in cui, come nella specie, la dichiarazione di pubblica utilità sia stata emessa prima del 30 giugno 2003, e tenuto conto che la norma intertemporale di cui alla L. n. 244 cit., art. 2, comma 90, prevede la retroattività della nuova disciplina di determinazione dell’indennità espropriativa solo per i procedimenti espropriativi in corso, e non anche per i giudizi pendenti.

22. Poichè l’ammontare del dovuto è stato dichiaratamente calcolato, proprio, in base al criterio del valore venale previsto dall’art. 39 della Legge fondamentale, l’avvenuta indicazione del parametro erroneo (D.P.R. n. 327 del 2001, art. 37, comma 1, come modificato dalla L. n. 244 del 2007, art. 2, comma 90) risulta, in concreto priva di refluenza.

23. Sotto altro profilo, la questione della disciplina applicabile non era, affatto, preclusa dal giudicato, data l’interposizione dell’ampio gravame dell’Ente territoriale, non giovando, neppure, al ricorrente il principio che vieta la reformatio in peius, tenuto conto che il giudice di primo grado, pur avendo applicato il criterio riduttivo di cui alla L. n. 359 del 1992, art. 5 bis, comma 7 bis, aveva liquidato il risarcimento in misura superiore a quello determinato dalla Corte territoriale mentre l’invocato principio preclude – in base nell’art. 112 c.p.c., applicabile all’appello e ad ogni altro procedimento di impugnazione – la condanna dell’appellante ad una prestazione superiore a quella riconosciuta nella sentenza di primo grado, in assenza, beninteso, d’impugnazione avversaria

23. L’impugnata sentenza va, pertanto, cassata, per gli accertamenti connessi alle statuizioni di cui ai p. 18 e 19, restando assorbita ogni altra questione, con rinvio alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione che provvederà, anche, a liquidare le spese del presente giudizio di legittimità.

PQM

La Corte accoglie nei sensi di cui in motivazione i motivi secondo e nono, rigetta il primo, terzo, quarto, quinto, la sub censura in diritto del sesto ed il settimo, assorbiti gli altri cassa e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Catanzaro, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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