Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23637 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – Consigliere –

Dott. DI VIRGILIO Rosa Maria – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

su ricorso 15456-2011 proposto da:

COMUNE DI AMANTEA, in persona del Sindaco pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA, VIA UGO OJETTI 114, presso l’avvocato FRANCESCO

ANTONIO CAPUTO, rappresentato e difeso dall’avvocato GREGORIO BARBA,

giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

G.A.M., (C.f. (OMISSIS)), P.R. (c.f.

(OMISSIS)), elettivamente domiciliate in ROMA, VIA FEDERICO CESI 21,

presso l’avvocato SALVATORE TORRISI, rappresentate e difese

dall’avvocato ANGELO GENTILI, giusta procura in calce al

controricorso;

– controricorrenti –

contro

P.F.A., DITTA SIFI EDILE DI S.C.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 24/2011 della CORTE D’APPELLO di CATANZARO,

depositata il 20/01/2011;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

29/09/2016 dal Consigliere Dott. ROSA MARIA DI VIRGILIO;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato BARBA che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per le controricorrenti, l’Avvocato SALVATORE TORRISI, con

delega, che si riporta al controricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CELESTE Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

G.A.M., P.R. e F. agivano nei confronti del Comune di Amantea, chiedendo la condanna al risarcimento dei danni per la somma di Lire 85 milioni, oltre rivalutazione monetaria ed interessi, deducendo che il fabbricato di proprietà sito in (OMISSIS), aveva riportato lesioni a seguito dello smottamento di terreno verificatosi nell’ambito dei lavori appaltati dal Comune alla SIFI Edile di Sica Candido per il “recupero-arredo angoli della Citta” del 7/10/96,e, specificamente, che a seguito della demolizione del “vecchio (OMISSIS)”, si era verificato lo smottamento in oggetto atteso il crollo del muro di pietrame di contenimento del rilevato stradale, avvenuto il 9/1/1997 ed il crollo avvenuto il 1/5/1997 del muro in calcestruzzo ricostruito sui luoghi del muro già crollato. Il Comune si costituiva e contestava la propria responsabilità, chiedendo di chiamare in causa quale esclusiva responsabile l’impresa appaltatrice, che non si costituiva.

Venivano disposte ed espletate due consulenze tecniche d’ufficio.

Il Tribunale accoglieva la domanda attorea e quindi condannava il Comune e la Sifi Edile di Sica Candido, in solido, ex art. 2055 c.c., comma 1 (ritenendo la corresponsabilità del Comune per “l’omesso controllo sui tempi di realizzazione dei lavori, sul tipo di materiale di riempimento e dell’ordine di servizi, direttive e diffide impartiti all’impresa”), al pagamento della somma ai Euro 121.245,89, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo, nonchè alle spese di lite.

Appellava il Comune; i signori G. e P. proponevano ricorso incidentale; l’appellato S. non si costituiva.

Rinnovata la C.T.U., la Corte d’appello, con sentenza del 30/12/2010-20/1/2011, in parziale riforma della sentenza appellata, ha condannato il Comune e la Sifi Edile di S.C. al pagamento a favore degli appellati G. ed altri della somma di Euro 118.030,97, nonchè alle spese del primo grado,ivi comprese le spese di C.T.U., ha compensato le spese del secondo grado ed ha posto le spese della C.T.U. di secondo grado a carico per la metà del Comune e della Sifi e dei G.- P..

Nello specifico, la Corte del merito ha respinto il primo motivo d’appello, rilevando che la C.T.U. di primo grado dell’ing. V. (vedasi la relazione integrativa), nelle sue conclusioni nemmeno minimamente scalfite dalle argomentazioni del CTP del Comune, geologo T., e la sequenza di atti e comunicazioni successivi all’aggiudicazione, riferiti puntualmente dal geologo M. nella relazione di primo grado, avevano evidenziato la mancanza di un’adeguata progettazione, dell’indagine geologica, addirittura dei calcoli statici, da cui la grave responsabilità del comune appaltante, concorrente e solidale con quella dell’impresa appaltatrice; ha accolto parzialmente il secondo motivo, rilevando come alla stregua della relazione dei C.T.U. nominati in secondo grado risultasse un sia pur minimo concorso di colpa dei proprietari del palazzo (OMISSIS), quantificato nella percentuale non superiore al 20%, stante la vetustà, la tipologia costruttiva, alcune carenze costruttive e le successive modificazioni dell’immobile.

La Corte di merito ha escluso che la chiamata in causa del terzo da parte del Comune fosse stata proposta ai fini di garanzia e manleva, ritenendo che il Comune aveva inteso far valere l’esclusiva responsabilità del terzo, da cui l’automatica estensione della domanda attorea nei confronti dell’appaltatore; ha dato atto della mancanza di contestazioni sul quantum, riconoscendo sulla somma liquidata all’anno 2000 la rivalutazione secondo gli indici Istat alla data della pronuncia, oltre agli interessi da tale data al soddisfo.

Ricorre avverso detta pronuncia il Comune di Amantea, con ricorso affidato a cinque motivi, illustrato con memoria. Si difendono con controricorso i sigg. G.- P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1.1.- Col primo motivo, il Comune di Amantea denuncia i vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; sostiene che nè il progetto approvato nè alcuna direttiva dell’ente appaltante nè della Direzione Lavori hanno determinato il fatto dannoso, che è imputabile alla pessima esecuzione dei lavori da parte dell’appaltatrice, che ha proceduto di sua iniziativa ed arbitrariamente alle operazioni di sbancamento attorno al muro in pietra crollato, scalzandolo alla base, e, di seguito, stava procedendo al ripristino dello stato dei luoghi allorquando si è avuto il secondo crollo: tale ricostruzione non rientrava nel progetto appaltato ma era una dovuta misura ripristinatoria-risarcitoria a cura e spese dell’appaltatore conseguente ai danni cagionati con il crollo del muro in pietra, rispetto a cui il Comune non aveva alcun obbligo di progettazione, indagine geologica o calcolo di sorta.

Il Comune lamenta la mancata considerazione da parte della Corte d’appello degli ordini di servizio nn. 1 e 2 del 9/1 e 17/2 del 1997, del telegramma di diffida del 25/3/97 e del verbale di constatazione del 10/5/97, della rituale contestazione degli addebiti di cui alla Delib. G.M. 3 luglio 1997, n. 522, notificata con nota sindacale del 4/7/97, prot. 7808, e della Delib. G.M. 23 luglio 1997, n. 567 con cui il Comune ha disposto la rescissione del contratto d’appalto a danno dell’impresa appaltatrice ed il successivo atto deliberativo n. 602 dell’11/8/97, con cui è stato disposto il fermo amministrativo delle eventuali somme accreditate (doc. 16-19 del fascicolo di primo grado).

La sentenza impugnata, infine, non tiene conto del principio secondo il quale l’appaltatore risponde in via esclusiva dei danni cagionati a terzi durante l’esecuzione dei lavori e delle opere affidategli, delle misure di sicurezza, delle provvidenze per evitare il verificarsi di danni alle opere alle persone ed alle cosa, anche in forza delle previsioni contrattuali, artt. 10 del contratto d’appalto e 69 del capitolato speciale, e della normativa di settore, artt. 15 – 18 del capitolato generale delle OO.PP. approvato con il D.P.R. n. 1063 del 1962, come dedotto ed eccepito nel primo motivo d’appello.

1.2.- Col secondo, si duole dei vizi ex art. 360 c.p.c., nn. 3, 4 e 5; deduce che le relazioni e conclusioni delle C.T.U. di primo grado dell’ing. V. e del geologo M. sono state motivatamente contestate dal Comune, tanto che il Giudice d’appello ha disposto la rinnovazione delle operazioni peritali; che la sentenza impugnata del tutto contraddittoriamente ha richiamato le doglianze del Comune in relazione alle C.T.U. e poi ha aderito acriticamente alle consulenze di primo grado; ha richiamato la C.T.U. di secondo grado in relazione al crollo del muro a valle dell’edificio di cui si tratta, che non fa parte del thema decidendum, e non esaurisce l’ambito del giudizio; ha trascurato tutte le eccezioni e deduzioni fatte valere in appello dalla C.T.P. geologica sulla riconducibilità delle fessurazioni alla vetustà, alle vicissitudini geomorfologiche e geosismiche del fabbricato; ha omesso di valutare le critiche alla C.T.U. svolte dal C.T.P. dott. T. ritenendo apoditticamente tali censure inidonee a scalfire la C.T.U. di primo grado.

1.3.- Col terzo, si duole della violazione dell’art. 112 c.p.c., per avere la sentenza omesso di pronunciarsi sulle censure rivolte avverso le consulenze tecniche d’ufficio ed in punto nesso di causalità.

Il Comune riporta il relativo motivo d’appello, che in particolare evidenzia le contraddittorietà e le gravi carenze della relazione del geol. M..

1.4.- Col quarto, denuncia la violazione dell’art. 269 c.c., comma 2 e art. 106 c.p.c. nonchè il difetto di motivazione, per avere la Corte d’appello disatteso la domanda di manleva e della consequenziale condanna nei confronti del terzo chiamato, sostenendo che il principio di estensione automatica della domanda attiene esclusivamente alla posizione dell’attore, mentre la chiamata in causa in manleva e rivalsa attiene al differente rapporto interno tra ente e terzo chiamato.

1.5.- Col quinto mezzo, denuncia la violazione degli artt. 1223, 1227 e 2056 c.c. dolendosi della percentuale di corresponsabilità ritenuta dalla Corte del merito.

2.2.- I primi tre motivi di ricorso vanno valutati unitariamente, in quanto strettamente collegati, e sono da ritenersi fondati nei limiti e per i rilievi di seguito esposti.

La Corte del merito ha affermato la responsabilità del Comune appaltante rifacendosi integralmente a quanto rilevato dai due CTU nominati in primo grado, ing. V. e geol. M., omettendo di considerare che dette CTU erano state motivatamente contestate dal Comune, tanto che era stata disposta la rinnovazione delle indagini peritali, nominandosi in secondo grado l’ing. G. ed il dott. Pu..

La Corte catanzarese, a giustificazione della adesione alle CTU ritenute sostanzialmente carenti e censurabili, tanto da disporne la rinnovazione, a pagina 10 della pronuncia adduce, a sostegno della propria adesione alle CTU di primo grado, il fatto che le indagini rinnovate “non hanno interessato nello specifico le questioni sollevate dall’appellante con il primo motivo di doglianza” e che le conclusioni dei CTU nominati in secondo grado hanno confermato “quanto statuito in sentenza in punto di responsabilità solidale del Comune appaltante”, e precisamente che il crollo era da ascrivere ai “dissesti del terreno verificatisi nel 1977 a valle dell’edificio, indotti dagli sbancamenti e dalle demolizioni per lavori di “Recupero ed arredo angoli città – (OMISSIS)”, appaltati dal Comune di Amantea alla ditta SIFI EDILE di SICA Candido”.

Orbene, l’affermazione della Corte del merito è erronea sotto due profili: come risulta dal quesito conferito in secondo grado e riportato dalla Corte del merito sempre a pag. 10, la rinnovazione delle indagini atteneva proprio alle questioni sollevate col primo motivo d’appello, e cioè alle cause delle lesioni al fabbricato ” P.” ed all’eventuale corresponsabilità, con la specifica graduazione; inoltre, la conclusione dei CTU di secondo grado riportata a sostegno della conferma della responsabilità solidale del Comune statuita dal Tribunale non riguarda affatto il thema decidendum, attenendo al crollo del muro, mentre ciò che rileva in causa è il danneggiamento del fabbricato P., le cause o eventuali concause, e l’imputabilità al Comune.

Va altresì rilevato che la Corte d’appello, nel respingere il primo motivo, ha riportato parte della relazione integrativa dell’ing. V., limitandosi a rilevare che dette conclusioni non erano “minimamente scalfite dalle argomentazioni tecniche contenute nella CT di parte appellante depositata nel presente grado corroborate dal susseguirsi delle comunicazioni e degli atti” riferiti dal CTU di primo grado geom. M.; di detta CTU, la Corte ha riportato alle pagine 13-20 tutta la sequenza di atti e fatti cronologicamente indicati senza una effettiva parte argomentativa e valutativa, per poi arrivare a concludere, col mero richiamo alla relazione dell’ing. V. ed al “susseguirsi di tali atti ed avvenimenti”, per la mancanza di un’adeguata progettazione, per la totale carenza di indagine geologica e di calcoli statici e quindi, per la “grave responsabilità” dell’ente appaltante, riportando il principio di diritto consolidato, secondo cui anche nell’appalto di opere pubbliche trovano applicazione i principi generali sulla responsabilità dell’appaltatore, che vedono costui, di regola, unico responsabile dei danni cagionati a terzi nell’esecuzione dell’opera, potendosi a questa aggiungere quella dell’amministrazione committente solo qualora il fatto dannoso sia stato posto in essere in esecuzione del progetto o di direttive impartite dall’amministrazione, mentre una responsabilità esclusiva di quest’ultima resta configurabile solo allorquando essa abbia rigidamente vincolato l’attività dell’appaltatore, così da neutralizzare completamente la sua libertà di decisione (così, tra le tante, la pronuncia 14905 del 2002).

Con la detta argomentazione, la Corte del merito è incorsa in vizi di motivazione e di falsa applicazione di legge.

Ed infatti, non poteva limitarsi al generico richiamo alla CTU ed alla trascrizione di una serie di fatti ed atti a fronte delle contestazioni motivatamente mosse dal Comune, atteso che, come affermato tra le ultime nelle pronunce 25862/2011 e 10688/2008, allorchè ad una consulenza tecnica d’ufficio siano mosse critiche puntuali e dettagliate da un consulente di parte il giudice che intenda disattenderle ha l’obbligo di indicare nella motivazione della sentenza le ragioni di tale scelta, senza che possa limitarsi a richiamare acriticamente le conclusioni del proprio consulente, ove questi a sua volta non si sia fatto carico di esaminare e confutare i rilievi di parte.

Ed il vizio motivazionale nella specie è ulteriormente aggravato dal fatto che proprio a ragione dei rilievi del Comune era stata disposta la rinnovazione delle indagini tecniche in secondo grado.

La Corte d’appello ha altresì richiamato il costante principio di diritto di cui si è detto, che è inteso di regola a ridimensionare la responsabilità della stazione appaltante, e lo ha falsamente applicato nella specie, in carenza dei presupposti; ed infatti, secondo il principio sopra richiamato, sarebbe stato onere dell’appaltatore dimostrare che egli, nello svolgimento dell’appalto, ha avuto la veste di semplice nudus minister delle direttive del committente e/o del direttore dei lavori, dovendosi, in mancanza, ritenere responsabile dell’inadempimento in virtù della presunzione contraria che deriva dalla struttura tipica del contratto.

2.2.- I motivi quarto e quinto restano assorbiti.

3.1.- Conclusivamente, accolti i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, che si atterrà a quanto sopra rilevato, e che deciderà anche sulle spese del presente giudizio.

PQM

La Corte accoglie i primi tre motivi di ricorso, assorbiti gli altri; cassa la sentenza impugnata in relazione ai motivi accolti e rinvia alla Corte d’appello di Catanzaro in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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