Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23637 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 06/07/2011, dep. 11/11/2011), n.23637

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FORTE Fabrizio – Consigliere –

Dott. MACIOCE Luigi – rel. Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

A.A., elettivamente domiciliato in ROMA, via Salaria 400

presso l’avv. Passalacqua Giovanni con l’avv. Caruso Ignazio che lo

rappresenta e difende giusta procura in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AR.DO.;

– intimata –

avverso l’ordinanza della Corte d’Appello di Milano depositata il

29.9.2008;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

6.07.2011 da Consigliere Dott. MACIOCE Luigi;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CESQUI Elisabetta che ha concluso per l’inammissibilità.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

All’esito del giudizio civile instaurato ne 1992 da A.A. contro Ar.Do., per il riscatto dell’immobile condotto e alienato dalla proprietaria, giudizio concluso con la sentenza n. 5106 del 2006 della Cassazione che aveva respinto il ricorso dell’ A. per l’annullamento della sentenza della Corte di Appello di Milano, la Ar. chiese alla Corte di Milano ai sensi dell’art. 288 c.p.c. la cancellazione della trascrizione della citazione introduttiva del giudizio. La Corte adita, nel contraddittorio dell’ A., rilevato che l’omissione ben poteva essere chiesta e disposta con la procedura di correzione dell’errore materiale e che il giudice competente era la adita Corte, la cui sentenza 2964 del 2000 era affetta dall’errore, con ordinanza 29.9.2008 ha disposto la chiesta cancellazione.

Per la cassazione di tale sentenza, nella parte corretta con ordinanza, notificata il 25.11.2008, l’ A. ha proposto ricorso il 21.1.2009, al quale la Ar. non ha opposto difese, lamentando che si fosse attratta nella disciplina della correzione quella che era non semplice svista ma una omissione di pronunzia, denunziabile con le ordinarie impugnazioni in appello, o con procedura di correzione ma a carico della sentenza di cassazione emessa a conclusione de procedimento, in ogni caso dovendosi sospendere il giudizio ex art. 295 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

I ricorso è, come mezzo impugnatorio, inammissibile posto che la impugnabilità della sola sentenza corretta è prevista dall’art. 288 c.p.c., u.c.: questa Corte ha infatti rammentato che, avendo natura ordinatoria il provvedimento di correzione di errore materiale, esso non è suscettibile di ricorso per cassazione ex art. 111 Cost.

neppure per violazione del contraddittorio, in quanto non realizza una statuizione sostitutiva di quella corretta e non ha, quindi, rispetto ad essa alcuna autonoma rilevanza; infatti, dall’art. 288 c.p.c., comma 4, è espressamente prevista la impugnabilità delle parti corrette della sentenza stessa, che è rimedio diretto esclusivamente al controllo della legittimità della disposta correzione. (Cass. 12034 del 2010, 5950 del 2007 e 8543 del 2004).

Nella specie – e come fatto palese dalla lettura del ricorso e dal deposito di copia autentica della ordinanza di correzione – l’ A. che si duole dell’errore nel procedimento e della illegittimità del ricorso alla procedura de qua in una ipotesi nella quale si trattava di denunziare in via di impugnazione la omissione di pronunzia a suo tempo commessa – da un canto dichiaratamente addebita l’errore alla sentenza d’appello nella parte in cui è stata corretta dall’altro canto impugna l’ordinanza di correzione come autonomo provvedimento erroneo, mancando di depositare ed impugnare la sentenza di appello nella parte in cui è stata (indebitamente) corretta. La radicale inammissibilità del ricorso, perchè diretto avverso atto non autonomamente impugnabile, dispensa dal rilevare che esso è proposto avverso provvedimento del 29.9.2008, notificato il 25.11.2008, ma senza alcuna formulazione di quesiti secondo il disposto di cui all’art. 366 bis c.p.c. ancora applicabile al provvedimento in discorso (Cass. n. 7119 e n. 20323 del 2010, n. 774 del 2011).

Non è luogo a provvedere sulle spese.

P.Q.M.

Dichiara inammissibile il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Prima Sezione Civile, il 6 luglio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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