Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23636 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, (ud. 28/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

Dott. GENOVESE Francesco Antonio – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna C. – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 24098/2011 proposto da:

PAGONE S.R.L., (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale rappresentante

pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LAURA MANTELAZZA

24, presso MARCO GARDIN, rappresentata e difesa dall’avvocato

RAFFAELE GARGANO, giusta procura a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

DITTA C.P., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA RUGGERO FAURO 102,

presso l’avvocato ALESSIO COSTANTINI, rappresentata e difesa

dall’avvocato ALDO LA MORGIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 530/2010 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 09/07/2010;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

28/09/2016 dal Consigliere Dott. FRANCESCO ANTONIO GENOVESE;

udito, per la ricorrente, l’Avvocato GARGANO che si riperta;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato LA MORGIA che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CARDINO Alberto, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. La Corte d’appello di L’Aquila ha respinto l’impugnazione proposta dalla Pagone srl contro la sentenza del Tribunale di Lanciano che, sulla domanda dell’impresa individuale, ditta C.P., per la restituzione della somma pagata il 18 giugno 2003 (con il versamento di due assegni da incassare in date successive) alla società, “a compenso dell’appartenenza all’associazione temporanea che le due imprese avevano costituito in pari data, aveva accolto quella di ripetizione dell’indebito e condannato la convenuta alla restituzione di quanto percepito, atteso che la dazione sarebbe rimasta priva di causa in quanto, il giorno successivo, l’ANAS spa aveva “revocato l’atto di aggiudicazione dei lavori”, per la tardiva costituzione dell’ATI.

1.1. In particolare, la Corte territoriale, per quello che qui ancora rileva ed interessa, ha considerato corretta l’interpretazione sia del patto intercorso tra le due imprese (con la scrittura privata del 18 giugno 2003) e sia della dazione conseguente, intesa come corrispettivo per la partecipazione della seconda impresa all’ATI (costituita con il coevo e separato atto pubblico) per la realizzazione dei lavori di costruzione viaria, aggiudicati dall’ANAS spa al C., e tuttavia solo attraverso quell’atto costitutivo completi, così come richiesto dalla società committente, di tutta la documentazione necessaria per la conclusione dell’accordo finale e la realizzazione dei lavori pubblici.

1.2. In tal modo, le parti avrebbero – tra loro – “inteso anticipare la liquidazione del compenso” essendo pervenute, con il separato atto, “alla specifica regolamentazione dei rapporti tra esse imprese”.

1.3. Con la conseguenza che, a seguito della “revoca dell’aggiudicazione”, il contratto sarebbe divenuto “invalido ed inefficace”, essendo sopravvenuta la mancanza dello scopo comune alle parti (la conclusione del contratto e l’esecuzione delle opere), ossia della condizione imprescindibile per la stipula dell’appalto, circostanza condizionante la realizzazione della causa concreta.

1.4. Venendo meno la causa concreta sarebbero rimaste prive di titolo giustificativo le prestazioni effettuate con il conseguente diritto alla ripetizione di esse, ai sensi dell’art. 2033 c.c..

2. Infine, in ordine alla questione dell’imputabilità del ritardo causativo della revoca dell’aggiudicazione, la Corte ha argomentato e concluso che il ritardo fu imputabile al comportamento sostanzialmente dilatorio di entrambe le parti.

3. Avverso tale pronuncia ha proposto ricorso per cassazione la società, affidato a quattro mezzi, alcuni articolati in più profili, illustrati anche con memoria.

4. L’impresa individuale ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo mezzo di ricorso (violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 2 e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della causa del contratto), l’impresa in forma societaria, ricapitolata la ratio decidendi contenuta nella sentenza della Corte territoriale (con riferimento al preteso venir meno della causa contrattuale in ragione della revoca dell’aggiudicazione dell’appalto), lamenta la falsa applicazione della norma di legge e la contraddittorietà della motivazione in quanto la causa dell’accordo era quella di porre fine ai contrasti insorti tra le imprese associate in ordine ai lavori aggiudicati e non risentiva affatto delle vicende del contratto di appalto, atteso che la revoca dell’appalto da parte dell’ANAS non era ancora intervenuta quando il contratto venne stato stipulato.

2. Con il secondo mezzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 2, artt. 1965, 1362, 1363 e 1367 c.c.) la società ricorrente afferma che l’accordo in questione, indipendentemente dal nomen iuris, aveva natura di transazione come emergerebbe dall’esame dei criteri seguenti non considerati dalla Corte territoriale:

a) di quello ex art. 1362, ed in particolare dalla comune intenzione delle parti, risultando evidente che l’intento dei contraenti era quello di riservare alla capogruppo C. vantaggi ed oneri, fra i quali anche l’alea connaturata alla vicenda dell’appalto, liquidando anticipatamente la Pagone, come risulterebbe dall’art. 4 della scrittura privata, restando del tutto estraneo al piano dell’accordo il successivo evento di revoca dell’aggiudicazione; io insorti conflitti sulla ripartizione delle opere da realizzare e sulla regolamentazione dell’ATI; infatti, tra le parti erano sorti contrasti sulle opere da realizzare e sulla ripartizione dei benefici; del resto ai fini della verifica della sussistenza della causa non sarebbe stato affatto utile verificare la concreta attuazione delle finalità perseguite dalle parti dovendosi riferire al solo momento conclusivo dell’accordo; e tale natura transattiva di esso si sarebbe desunta anche dalle dichiarazioni dei testi D.G., S., P., risultando provati i due elementi della res dubia e di quello delle reciproche concessioni;

b) di quello ex art. 1362, ed in particolare dal mancato apprezzamento del comportamento delle parti, non avendo la Corte tenuto conto che la seconda tranche del pagamento corrisposto dalla capogruppo ebbe luogo dopo la revoca dell’aggiudicazione e cioè in data 30 settembre 2003;

c) di quelli ex artt. 1366 e 1367, ed in particolare: c1l) dall’accertamento della responsabilità della capo fila in ordine alla mancata tempestiva sottoscrizione del contratto, rilevante non solo in ordine alla questione risarcitoria ma anche con riguardo alla buona fede nella formazione dell’accordo, tenuto conto di quanto emergente dal carteggio intercorso con l’altra impresa, ossia alle difficoltà segnalate ed alla soluzione dei problemi avvenuta tacendo le difficoltà temporali per l’aggiudicazione; c2) il mancato rilievo del principio di conservazione dell’accordo, in caso di dubbio.

3. Con il terzo (violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., comma 2 e contraddittoria motivazione in ordine alla insussistenza della causa del contratto sotto il profilo della pretesa estinzione dell’ATI al momento della revoca dell’aggiudicazione) la società ricorrente lamenta che la Corte non abbia tenuto conto che la seconda tranche del pagamento corrisposto dalla capogruppo ebbe luogo dopo la revoca dell’aggiudicazione, e cioè in data 30 settembre 2003, e che l’ATI non si è estinta con la revoca dell’aggiudicazione, se non altro perchè avrebbe potuto esperire le azioni a sua tutela contro la revoca dell’aggiudicazione.

4.Con il quarto (violazione degli artt. 1703, 1710 e 1218 c.c.) la società ricorrente afferma che la Corte territoriale avrebbe trascurato i principi sul rapporto di mandato con rappresentanza proprio della capogruppo mandataria e dei conseguenti doveri che avrebbero formato oggetto di transazione con rinuncia della consorte a far valere i propri diritti in relazione al grave comportamento tenuto in netto contrasto con quegli obblighi ed in violazione dei comportamenti secondo buona fede (tacendo della diffida da parte dell’ANAS e così tendendo una trappola alla associata).

5. I motivi di ricorso, tra di loro strettamente connessi, in quanto tendono a pervenire ad una ricostruzione alternativa del contenuto dell’accordo (nei termini dell’intervenuta transazione tra le parti litiganti), devono essere congiuntamente trattati e disattesi.

5.1. Non è qui in discussione la “invalidità” del contratto per il venir meno della causa concreta, come la Corte territoriale afferma (non correttamente, almeno quanto alle conseguenze della revoca dell’aggiudicazione dell’appalto) in ragione della “sopravvenuta mancanza” di essa, dovuta al verificarsi di un fatto esterno (la menzionata “revoca” dell’appalto), ma la qualificazione dell’accordo negoziale, che si vuole in termini difformi da quelli dato dai giudici di merito e, in particolare, dalla Corte territoriale: non un contratto funzionale alla formazione dell’ATI ma, secondo la società ricorrente, una vera e propria transazione, del tutto sganciata e indipendente dalla revoca dell’aggiudicazione dell’appalto.

5.2. La materia litigiosa espressa dai quattro mezzi di Cassazione è sostanzialmente volta ad ottenere un sovvertimento di quella qualificazione giuridica, facendo pervenire questa Corte alla diversa valutazione del contratto intercorso tra i due associati nell’ATI: da quello affermato nella fase di merito all’altro, postulato dall’odierna società ricorrente, rimasto recessivo e disatteso dai medesimi giudici.

5.3. La richiesta di diversa qualificazione è svolta sia attraverso la critica alla ricostruzione interpretativa del patto, in riferimento alla indicazione dei criteri ermeneutici violati (secondo motivo, articolato in più profili), sia attraverso la presunta violazione di legge, con riguardo alla regola sulla causa negoziale (primo motivo) sia, infine, richiamando vizi (di omissione o di contraddittorietà logica) della motivazione (3 e 4 motivo).

5.4. Ma, in disparte, la carenza di autosufficienza delle censure (non essendo nè indicati i luoghi ed i passi dei giudizi di merito da dove trarre gli elementi su cui fondare l’interpretazione alternativa, nè riportato il testo dell’accordo oggetto del dubbio ermeneutico) resta il fatto che si propone una ricostruzione prevalentemente fattuale delle risultanze processuali sulla base delle quali pervenire all’esito scartato nella fase di merito.

5.5. Invece, i giudici di merito hanno chiaramente escluso (censure di cui al terzo motivo) che il rilascio del secondo assegno sia successivo alla revoca dell’aggiudicazione (avendo espressamente affermato, nella sentenza qui impugnata, che i due assegni erano stati rilasciati contestualmente alla firma della scrittura privata, sia pure con la previsione di pagamenti posticipati) ed hanno abbondantemente motivato in ordine alla pari responsabilità relativa alla causa della decisione dell’ANAS spa di revocare l’atto di aggiudicazione, senza che si possano valorizzare ora le allegazioni (inammissibili in questa sede) con le quali la ricorrente (invocando fatti che non sono neppure circostanziati in ordine al “se, come, quando e dove” siano stati allegati) cerca di portare questa Corte alla rivalutazione di dati e circostanze qui non esaminabili.

5.6. Quanto ai criteri ermeneutici che si assumono violati, la lettura data dalla Corte territoriale a quel patto non appare lesiva degli stessi, trasparendo dallo stesso esame della clausola richiamata (peraltro senza trascrivere l’intero corpo del contratto), la non implausibilità della spiegazione e della qualificazione fornita, non emergendo la res dubia, ossia dell’elemento indispensabile della fattispecie. Infatti, “affinchè una transazione sia validamente conclusa, è necessario, da un lato, che essa abbia ad oggetto una “res dubia”, e, cioè, che cada su un rapporto giuridico avente, almeno nella opinione delle parti, carattere di incertezza, e, dall’altro, che, nell’intento di far cessare la situazione di dubbio, venutasi a creare tra loro, i contraenti si facciano delle concessioni reciproche.” (Cass. Sez. 3, Sentenza n. 7999 del 2010).

5.7. Il fatto che il giudice abbia affermato che la causa in concreto del contratto (nato come patto per il miglior funzionamento dell’ATI ed in vista del contratto di appalto, finanche per mezzo dell’anticipazione del prezzo dei lavori di competenza della società associata (primo mezzo di cassazione)) abbia dato luogo alla “invalidità” del negozio, non è espressione nè felice e nè corretta, ma essa non comporta la cassazione della decisione, ma solo la correzione della motivazione, ai sensi dell’art. 384 c.p.c., risultando corretto il dispositivo della decisione.

5.8. Infatti, come è stato detto da autorevole dottrina, i sostenitori della teoria della “causa concreta”, ancorando l’esame della causa anche alla fase della durata del cd. contratto-rapporto, rispetto al quale l’ordinamento appronta i noti rimedi risolutori (per impossibilità sopravvenuta, per inadempimento) o rescissori, pur allontanandosi dalla teorica tradizionale della funzione originaria economico-sociale del tipo astratto (causa della fattispecie negoziale), non giungono a conseguenze difformi rispetto alla prevalente dogmatica, perlomeno sul piano normativo-disciplinare.

5.9. Nella specie, l’affermata inefficacia sopravvenuta dell’accordo (non la sua invalidità che è affermazione erronea) equivale, nella sostanza, alla decisione della risoluzione del contratto per l’impossibilità sopravvenuta delle prestazioni contrattuali, in dipendenza dello scioglimento dal vincolo precontrattuale alla stipula del collegato contratto di appalto pubblico a cui quel patto era funzionalmente mirato e per il quale esso era stato approntato, regolando i rapporti tra i suoi contraenti, finanche anticipando – in tutto o in parte – una parte del prezzo spettando all’associato nell’impresa.

5.10. Perciò l’impresa individuale ha, a ragione, richiesto la restituzione di quanto anticipato con la liquidazione delle spettanze alla odierna ricorrente ed associata nell’ATI, come hanno – nella sostanza – correttamente deciso i giudici di merito, salvo, beninteso, il diritto della stessa di vedersi riconosciuti e condivisi eventuali controcrediti, per spese o altre voci anticipate in vista dell’obbiettivo comune (ma che nella specie non risultano essere stati fatti valere nel giudizio a quo).

6. Il ricorso va quindi respinto e le spese di questa fase, poste a carico della soccombente, liquidate come da dispositivo.

PQM

Respinge il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese processuali che liquida in complessivi Euro 4.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali forfettarie ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Prima Civile della Corte di Cassazione, dai magistrati sopra indicati, il 28 settembre 2015.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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