Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23636 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 30/06/2011, dep. 11/11/2011), n.23636

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. SCHIRO’ Stefano – rel. Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.G. e M.M.C., elettivamente

domiciliati in Roma, via Stopparli 1, presso l’avv. Scuderi Andrea,

che li rappresenta e difende per procura in atti;

– ricorrenti –

contro

FALLIMENTO DELLA SOCIETA’ IRREGOLARE COSTITUITA TRA SESTO SALVATORE E

BARBAGALLO NUNZIA E DEI SOCI S.S. E B.N.,

in persona del curatore pro tempore, domiciliato in Roma, Piazza

Cavour, presso la cancelleria della Corte di cassazione,

rappresentato e difeso dall’avv. Spadaro Antonino per procura in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania n. 866 del 24

giugno 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza in data

30 giugno 2011 dal relatore, cons. Dott. Stefano Schirò;

udito, per il controricorrente, l’avv. Marco Spadaro, per delega, che

ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale,

dott.ssa CESQUI Elisabetta, che ha concluso chiedendo il rigetto del

ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 24 giugno 2008 la Corte di appello di Catania rigettava l’appello proposto da I.G. e M.C. M. nei confronti del Fallimento della società irregolare costituita tra Sesto Salvatore e Barbagallo Nunzia e dei soci S. S. e B.N., avverso la sentenza del Tribunale di Siracusa in data 18 maggio 2004, che, in accoglimento della domanda proposta dal Fallimento, aveva dichiarato l’inefficacia nei confronti dei creditori dell’atto di compravendita di un immobile, stipulato il 15 maggio 1990 tra S.S., quale alienante, e i coniugi I. e M. quali acquirenti, che erano stati anche condannati al rilascio dell’immobile oggetto del contratto. A fondamento della decisione la Corte di merito affermava che la decisione impugnata era esente da censure, sia per quanto riguardava la ritenuta carenza di prova in ordine alla mancata conoscenza da parte degli acquirenti dello stato di insolvenza de venditore, sia in ordine al ritenuto squilibrio tra la prestazione degli acquirenti e quella del fallito, notevolmente più onerosa, alla stregua di quanto stabilito dal consulente tecnico d’ufficio, che aveva determinato il valore di mercato dell’immobile compravenduto in Euro 107.423,04, in misura di gran lunga superiore al corrispettivo di Euro 51.645,69 stabilito dalle parti contraenti.

Per la cassazione di tale sentenza ricorrono lo I. e la M., sulla base di tre motivi illustrati con memoria.

Il Fallimento intimato resiste con controricorso e memoria il Fallimento intimato.

Nell’odierna camera di consiglio il collegio ha deliberato che la motivazione della sentenza sia redatta in forma semplificata.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo i ricorrenti, denunciando violazione di legge e vizio di motivazione, si dolgono che la Corte di appello abbia ritenuto non provata la mancata conoscenza da parte loro dello stato d’insolvenza del venditore. Formulano tre quesiti di diritto, con i quali chiedono:

– se la prova della inscientia decoctionis debba riguardare la dimostrazione dell’effettiva mancanza di insolvenza dell’imprenditore poi dichiarato fallito, o se debba mirare a dimostrare la loro effettiva e soggettiva conoscenza dello stato d’insolvenza e se tale prova possa essere raggiunta con qualunque mezzo, riguardando uno stato psicologico;

– se, nel caso in cui l’atto pubblico sia preceduto dalla stipula di un preliminare, l’indagine sulla effettiva conoscenza dello stato d’insolvenza debba essere riportata alla data di conclusione del preliminare o se debba permanere sino alla stipula del contratto definitivo;

– se l’unico periodo dedicato all’argomento dalla sentenza impugnata soddisfi le esigenze di sufficiente ed esaustiva motivazione. Il motivo è inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto formulati. Infatti tali quesiti si risolvono nel mero e generico interpello della Corte in ordine alle censure così come illustrate, ma non contengono la sintetica indicazione della regola di diritto applicata dal giudice di merito e della diversa regola di diritto che, ad avviso dei ricorrenti, si sarebbe dovuta applicare al caso di specie (Cass. S.U. 2008/2658; Cass. 2008/19769; 208/24339).

Inoltre, quanto al dedotto vizio di motivazione, i ricorrenti non hanno illustrato il motivo di censura con la chiara indicazione del fatto controverso in relazione al quale la motivazione si assume omessa o contraddittoria, ovvero delle ragioni per le quali la dedotta insufficienza della motivazione la rende inidonea a giustificare la decisione, attraverso un momento di sintesi (omologo del quesito di diritto) che ne circoscriva puntualmente i limiti, in maniera da non ingenerare incertezze in sede di formulazione del ricorso e di valutazione della sua ammissibilità e da evitare che all’individuazione di detto fatto controverso possa pervenirsi solo attraverso la completa lettura della complessiva illustrazione del motivo e all’esito di un’attività di interpretazione svolta dal lettore (Cass. S.U. 2007/20603; Cass. 2007/16002; 2008/8897).

Le censure svolte consistono comunque in generiche critiche attinenti al merito della controversia e all’apprezzamento delle risultanze di causa compiuto dalla Corte di appello, dedotte altresì in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non contenendo indicazione alcuna sui mezzi di prova articolati nel giudizio di merito e asseritamente disattesi dalla Corte di appello, fermo restando che, diversamente da quanto sostenuto dai ricorrenti, la conoscenza dello stato d’insolvenza deve essere accertata con riferimento alla data del contratto definitivo di compravendita, in virtù del quale si determina l’effetto traslativo della proprietà, e non a quella del contratto preliminare (Cass. 1993/2967).

2. Con il secondo motivo i ricorrenti, denunciando ancora violazione di legge e vizio di motivazione, si dolgono che la Corte territoriale non abbia considerato che il contratto di compravendita doveva considerarsi parzialmente nullo riguardando anche una porzione di immobile abusivamente edificato, in quanto difforme dal progetto approvato e privo delle necessarie certificazioni. Si formulano due quesiti di diritto:

– se la vendita di un immobile realizzato abusivamente per oltre il 50% va considerata totalmente o parzialmente nulla o se la parziale abusività, se pur sanabile, comporti solo il diritto all’eventuale riduzione del prezzo ai sensi dell’art. 1489 c.c.;

– se la mancanza del certificato di agibilità/abitabilità e del collaudo dell’intero stabile possa essere quantificata in una diminuzione forfetaria del 15% del valore dell’immobile.

Anche tale motivo è inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto formulati, alla stessa stregua di quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, e per la mancanza di un momento di sintesi con riferimento al prospettato vizio di motivazione. Le doglianze dei ricorrenti sono svolte anche in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per cassazione, non avendo i ricorrenti indicato nel ricorso medesimo, riportandone i relativi brani, in quali degli scritti difensivi della fase di merito siano state dedotte le circostanze sopra richiamate, impedendo alla corte di legittimità, a cui è inibito l’accesso ai documenti della fase di merito, di avere contezza di eventuali vizi di motivazione della sentenza impugnata.

Le ulteriori argomentazioni difensive relative a censure sulla impossibilità del rilascio dei prescritti certificati, sulla mancanza di collaudo delle strutture e sui debiti lasciati dal costruttore a carico degli acquirenti, costituiscono inammissibili censure in punto di fatto.

3. Con il terzo motivo si prospettano ancora violazione di legge e vizio di motivazione e si censura il mancato accoglimento dell’istanza di rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio. Si formulano i seguenti quesiti di diritto:

– se sia legittima la mancata ammissione di un mezzo istruttorio sicuramente decisivo per l’esito della causa, la cui richiesta è stata supportata da elementi tali da dimostrarne la decisività e la illegittimità della prova acquisita in primo grado;

– se il prezzo di aggiudicazione di una vendita effettuata mediante asta pubblica costituisca indice dell’effettivo valore venale del bene e indice di illegittimità di una stima che da esso si discosta.

Anche tale motivo è inammissibile per inidoneità dei quesiti di diritto formulati, alla stessa stregua di quanto osservato in relazione al primo motivo di ricorso, e per la mancanza di un momento di sintesi con riferimento al prospettato vizio di motivazione. I quesiti proposti sono inoltre del tutto generici sia in ordine alla indicazione delle ragioni della richiesta rinnovazione della consulenza tecnica d’ufficio – contenendo altresì inammissibili valutazioni di merito, di natura meramente assertiva, in ordine al carattere decisivo del mezzo istruttorio richiesto e sulla rilevanza degli elementi addotti a sostegno della richiesta – che con riferimento al prezzo di aggiudicazione di una vendita effettuata mediante asta pubblica. Le censure svolte consistono comunque in critiche, non consentite nel giudizio di legittimità, attinenti al merito della controversia e all’apprezzamento della consulenza tecnica d’ufficio compiuto dalla Corte di appello, nella specie condivisa dalla Corte territoriale sulla base di esauriente motivazione, immune da vizi logici.

Le considerazioni che precedono conducono alla dichiarazione d’inammissibilità del ricorso e le spese del giudizio di cassazione, da liquidarsi come in dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte dichiara il ricorso inammissibile. Condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, che si liquidano in Euro 4.200,00, di cui Euro 4.000,00 per onorari, oltre a spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 30 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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