Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23635 del 11/11/2011
Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 22/06/2011, dep. 11/11/2011), n.23635
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE PRIMA CIVILE
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –
Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –
Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –
Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –
Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
sentenza
sul ricorso proposto da:
B.A., rappresentato e difeso da se stesso e
domiciliato in Roma presso la Cancelleria della Corte di Cassazione
con indicazione a ricevere le comunicazioni e notificazioni presso il
numero di fax (OMISSIS) o all’indirizzo di posta elettronica
(OMISSIS);
– ricorrente –
contro
Agenzia delle Entrate, rappresentata e difesa dall’Avvocatura
Generale dello Stato e domiciliata presso i suoi uffici in Roma, via
dei Portoghesi 12;
– controricorrente –
avverso l’ordinanza n. 1240/2008 del Tribunale di Udine emessa il 14
maggio 2008, depositata il 16 maggio 2008 nella procedura iscritta al
n. 1366/08 R.G.V.G.;
udita la relazione della causa svolta all’udienza del 22 giugno 2011
dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.
ZENO Immacolata che ha concluso per la dichiarazione di
inammissibilità o in subordine per l’accoglimento del ricorso.
Fatto
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
M.C. veniva ammessa al patrocinio a spese dello Stato con provvedimento successivamente revocato dal Tribunale di Udine con conseguente rigetto della richiesta di liquidazione presentata dall’avv. B. che proponeva opposizione anch’essa respinta.
Con ricorso per cassazione l’avv. B.A. deduce violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto (D.P.R. n. 115 del 2002, artt. 86 e 136).
Il ricorrente pone alla Corte il seguente quesito di diritto: se l’avvocato il quale abbia prestato la propria attività difensiva a seguito di ammissione al patrocinio a spese dello Stato, abbia titolo a ottenere, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 82, il pagamento del compenso per l’opera svolta e la liquidazione delle spese e competenze maturate sino al momento del provvedimento di revoca ai sensi dell’art. 136 del medesimo D.P.R., salvo, ovviamente, il diritto dello Stato di rivalersi nei confronti della persona ammessa al patrocinio a spese dello Stato e se la revoca abbia efficacia ex nunc per quanto attiene il rapporto Stato – patrocinatore.
L’Agenzia delle Entrate eccepisce l’inammissibilità del ricorso per difetto di legittimazione passiva e inidoneità del quesito. Deduce infondatezza del ricorso rilevando che la posizione del patrocinato è inscindibile da quella del patrocinatore.
Diritto
MOTIVI DELLA DECISIONE
Le eccezioni di inammissibilità del ricorso devono essere respinte.
Quanto alla legittimazione dell’Agenzia delle Entrate deve ribadirsi che il ricorso al Presidente del Tribunale avverso il provvedimento con il quale il magistrato competente rigetta l’istanza di ammissione al patrocinio a spese dello Stato deve essere notificato all’Ufficio finanziario che è parte nel processo, instaurandosi in tal modo un procedimento contenzioso ove al soggetto che richiede di fare carico allo Stato delle spese del proprio processo si contrappone l’amministrazione finanziaria che tali spese dovrebbe sopportare (Cass. civ., sez. 5^, n. 18670 del 23 settembre 2005). Quanto alla pretesa inidoneità del quesito di diritto a rappresentare una alternativa alla opzione interpretativa recepita dalla sentenza impugnata deve smentirsi l’assunto della controricorrente perchè il quesito in discussione sottopone invece chiaramente alla Corte una interpretazione alternativa consistente nel ritenere l’efficacia ex nunc del provvedimento di revoca del patrocinio a spese dello Stato limitatamente al rapporto fra l’amministrazione finanziaria dello Stato e il patrocinatore del soggetto ammesso al patrocinio.
Il ricorso è tuttavia infondato perchè la lettura che il ricorrente propone del D.P.R. n. 115 del 2002 non trova riscontro testuale nella norma contenuta nel D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 3, secondo cui la revoca del decreto di ammissione ha effetto dal momento dell’accertamento delle modificazioni reddituali indicato nel provvedimento di revoca e in tutti gli altri casi ha efficacia retroattiva. A sua volta il D.P.R. n. 115 del 2002, art. 36, nel prevedere che lo Stato ha, in ogni caso, diritto di recuperare in danno dell’interessato le somme eventualmente pagate successivamente alla revoca del provvedimento di ammissione non pone alcuna distinzione di regime fra patrocinato e patrocinatore. Deve pertanto ritenersi che la revoca ha come effetto quello di ripristinare retroattivamente l’obbligo della parte assistita in giudizio di sopportare personalmente le spese della sua difesa (restando immutato il rapporto di rappresentanza e difesa nel processo che si fonda sulla designazione del difensore da parte del soggetto precedentemente ammesso al patrocinio a spese dello Stato, Cass. civ. sez. 1^ n. 5364 del 5 marzo 2010).
Il ricorso va pertanto respinto con condanna alle spese del giudizio di cassazione.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di cassazione che liquida in Euro 1.000,00, oltre spese prenotate a debito.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 giugno 2011.
Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011