Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23634 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA PER CORREZIONE ERRORE MATERIALE

sul ricorso 28386-2020 proposto da:

P.S., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CRESCENZIO

2, presso lo studio dell’avvocato BONANNI EZIO, che lo rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA

CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato CARCAVALLO

LIDIA, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati PATTERI

ANTONELLA, CALIULO LUIGI, PREDEN SERGIO.

– controricorrente –

avverso l’ordinanza n. 24142/2020 della CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

di ROMA, depositata il 05/03/2020;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. DE FELICE

ALFONSINA.

 

Fatto

RILEVATO

Che:

P.S. domanda la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza n. 21142 del 2020 con cui questa Corte, nel rigettare il ricorso di questi avverso la sentenza della Corte d’appello di Milano, che aveva negato l’attribuzione dei benefici di cui alla L. n. 257 del 1992, art. 13, e succ. mod. per carenza di prova di esposizione qualificata all’amianto, lo aveva condannato alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità sebbene egli avesse depositato la dichiarazione di esenzione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c.;

l’Inps ha depositato controricorso;

P.S. ha depositato memoria in prossimità dell’Adunanza camerale;

e’ stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO

Che:

P.S. ha depositato memoria ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c. che, tuttavia, in quanto inviata a mezzo posta e pervenuta presso la cancelleria di questa Corte oltre il termine stabilito dall’articolo citato, deve ritenersi inammissibile ed il suo contenuto non può essere preso in considerazione, non essendo applicabile per analogia l’art. 134 disp. att. c.p.c., comma 5, disposizione che riguarda esclusivamente il ricorso ed il controricorso (Cass. n. 31041 del 2019 e Cass. n. 8216 del 2020);

il ricorso merita accoglimento;

la giurisprudenza di questa Corte ha chiarito che la finalità dell’art. 152 disp.att. c.p.c., avente ad oggetto l’esenzione dal pagamento delle spese, competenze e onorari nei giudizi per prestazioni previdenziali in capo al soggetto che versi nelle condizioni reddituali per poterne beneficiare (D.L. 269 del 2003, art. 42, comma 11, conv. con modifiche nella L. n. 326 del 2003) è quella di non scoraggiare la proposizione di domande giudiziali attinenti alla materia della previdenza/assistenza (Cass. n. 15659 del 2019);

tale finalità si attaglia pienamente alla domanda oggetto del provvedimento di cui si chiede la correzione, sì come riferita a prestazioni di natura previdenziale;

in definitiva, il ricorso va accolto e l’ordinanza Cass. n. 24142, pubblicata il 30 ottobre del 2020 va corretta in motivazione alla pag. 6, 3 e 4cpv., e in dispositivo, alla pag. 6 ult. cpv. e alla pag. 7, 1 e 2 cpv., disponendo l’irripetibilità delle spese del giudizio di legittimità, sì come non dovute da P.S. giusta dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dal ricorrente e ritualmente prodotta in atti;

non vi è luogo a provvedere sulle spese del presente procedimento (Sez. Un. 9438 del 2002; Cass. n. 10203 del 2009; Cass. n. 21213 del 2013).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso. Dispone la correzione dell’errore materiale contenuto nell’ordinanza Cass. n. 24142 del 2020, aggiungendo alla pag. 6, 3 e 4 cpv. della motivazione dopo la locuzione “…che il ricorso, conclusivamente, va rigettato, …” la locuzione “…senza provvedere sulle spese stante la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dal ricorrente, ritualmente prodotta in atti”, nonché nel dispositivo, alla pag. 6 ult. cpv. e alla pag. 7, 1 e 2 cpv., aggiungendo dopo la locuzione “La Corte rigetta il ricorso…” la locuzione “… senza provvedere sulle spese stante la dichiarazione ai sensi dell’art. 152 disp. att. c.p.c. sottoscritta dal ricorrente, ritualmente prodotta in atti”.

Rilevato che dagli atti il processo risulta esente, non si applica il D.P.R. n. 115 del 2001, art. 13, comma 1-quater.

Così deciso in Roma, all’Adunanza camerale, il 22 aprile 2020.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

 

 

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