Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23634 del 21/11/2016

Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, (ud. 22/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23634

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Presidente –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. FERRO Massimo – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. LAMORGESE Antonio Pietro – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 29759-2015 proposto da:

H.W., D.V., elettivamente domiciliati

in ROMA, VIA FABIO MASSIMO 95, presso l’avvocato LAURA OLIVIERI,

rappresentati e difesi dall’avvocato CHIARA PONTONIO, giusta procura

a margine del ricorso;

– ricorrenti –

contro

B.L.E., nella qualità di curatore speciale di

H.M., domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, presso la

CANCELLERIA CIVILE DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentata e difesa

da se medesima;

– controricorrente –

contro

COMUNE DI MILANO, PROCURATORE GENERALE PRESSO LA CORTE DI APPELLO DI

MILANO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 45/2015 della CORTE D’APPELLO di MILANO,

depositata il 13/11/2015;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2016 dal Consigliere Dott. ANTONIO PIETRO LAMORGESE;

udito, per i ricorrenti, l’Avvocato C.A.M. PONTONIO che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito, per la controricorrente, l’Avvocato B.L.E.

che si riporta;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

CERONI Francesca, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Corte d’appello di Milano, con sentenza 5 novembre 2015, ha rigettato il gravame presentato da D.V. e H.W. contro la sentenza del Tribunale per i minorenni della stessa città che aveva dichiarato lo stato di adottabilità della loro figlia minore M., nata il (OMISSIS); aveva sospeso la potestà genitoriale e disposto l’interruzione dei loro rapporti con la minore.

La Corte ha evidenziato che la D., proveniente da una famiglia multiproblematica e gravata da difficoltà psichiche, era affetta da ritardo mentale, depressione e immaturità che la rendevano del tutto inadeguata a svolgere il ruolo genitoriale e incapace di accudire la figlia M., senza possibilità di recuperare le capacità genitoriali; che ciò era dimostrato dalla pendenza di un procedimento di adottabilità nei confronti dell’altra figlia S. nonchè dal fatto che la D. aveva subito lasciato la comunità dove entrambe erano state collocate e non si era presentata agli incontri con la psicologa; che era infondata la preliminare eccezione, sollevata da H., di non essere stato sentito nel procedimento di adottabilità riguardante la figlia M. ma solo in quello riguardante l’altra figlia, avendo egli ricevuto la notifica del decreto di apertura del relativo procedimento nel quale si era costituito senza sollevare eccezioni ed era stato messo in condizioni di spiegare le sue difese; inoltre la Corte ha osservato che egli era invalido al 100% per un trauma cranico subito in un incidente, con negative ripercussioni sulle sue capacità cognitive, non si era mostrato interessato nei confronti della figlia e non si era presentato ai colloqui psicologici; che vi era una situazione conflittuale tra i nuclei familiari dei due genitori che incideva negativamente sulla situazione personale dei due genitori già deficitaria e non recuperabile.

Avverso questa sentenza D. e H. hanno proposto ricorso per cassazione, affidato a due motivi; l’avv. B.L.E., curatrice speciale della minore, ha presentato un controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo i ricorrenti D. e H. denunciano la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 1 per non avere considerato che non era stato elaborato dai servizi sociali alcun progetto idoneo ad aiutarli ad affrontare la situazione di difficoltà in cui si trovavano e a recuperare la capacità genitoriale.

Il motivo è inammissibile, mirando ad una impropria rivisitazione del giudizio di fatto compiuto dai giudici di merito i quali hanno accertato che, nonostante varie forme di sostegno che erano state messe a loro disposizione dai Servizi sociali, i due genitori non ne avevano beneficiato e si erano rivelati incapaci di definire un progetto di vita concreto e coerente per i bisogni della loro figlia e, prima ancora, di svolgere un’attività lavorativa e di rendersi autonomi dai rispettivi nuclei familiari.

Il secondo motivo denuncia violazione della L. n. 184 del 1983, artt. 12 e 15 per la mancata audizione di H. nel procedimento di adottabilità in primo grado.

Il motivo è inammissibile.

La Corte di merito ha ritenuto infondato il motivo di gravame concernente l’eccepita nullità del procedimento di primo grado per la mancata audizione di H. sulla base delle seguenti rationes decidendi: egli era stato informato dell’apertura del procedimento per la dichiarazione dello stato di adottabilità della figlia M. e si era costituito con un difensore senza nulla eccepire al riguardo; era stato sentito personalmente nel procedimento di adottabilità di altra figlia ( S.) quando la figlia M. era già nata; in ogni caso, non sarebbe una nullità tale da provocare la rimessione della causa al giudice di primo grado.

Con il motivo in esame i ricorrenti hanno inutilmente censurato soltanto la seconda e terza rationes decidendi e non la prima che è da sola idonea a sorreggere la statuizione impugnata, riguardante la mancata proposizione dell’eccezione di nullità del procedimento (ex art. 157 c.p.c., comma 2) per la mancata audizione personale del genitore ai fini della dichiarazione dello stato di adottabilità.

In conclusione, il ricorso è inammissibile.

Le spese devono essere compensate in considerazione della dimensione fattuale e della natura della controversia.

PQM

La Corte dichiara il ricorso inammissibile; compensa le spese.

In caso di diffusione del presente provvedimento, omettere le generalità e gli altri dati identificativi delle parti.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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