Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23633 del 09/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23633

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8478-2016 proposto da:

P.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO

PRETORIO, 122, presso lo studio dell’avvocato TONTO DI IACOVO, che

lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato ANDREA RUSSO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 910/17/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di PALERMO SEZIONE DISTACCATA di CATANIA, depositata il

09/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con riguardo ad avviso di accertamento per Irpef, Iva Irap dell’anno d’imposta 2000, basato sui parametri ex D.M. 29 gennaio 1996, il giudice a quo ha confermato il rigetto dell’impugnazione proposta dal contribuente, il quale propone ricorso per cassazione per due motivi: 1) “nullità della sentenza… per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4 dell’art. 118 d.a.c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, in coerenza con l’art. 111 Cost. – motivazione apparente”; 2) “nullità della sentenza per violazione degli artt. 113 e 116 c.p.c. e dell’art. 2729 c.c.

2. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto l’adozione della motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

3. il primo motivo è fondato, con assorbimento del secondo;

4. invero, dopo la riformulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), ad opera del D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, il sindacato di legittimità sulla motivazione è limitato al cd. “minimo costituzionale”, nel senso che “è denunciabile in cassazione solo l’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, in quanto attinente all’esistenza della motivazione in sè, purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali”, nelle forme enucleate della “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, della “motivazione apparente”, del “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e della “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice “difetto di sufficienza della motivazione” (Cass. SU 8053/14 e 9032/14; cfr. Cass. 20112/09);

5. nel caso di specie, la motivazione risulta meramente apparente -per tale dovendosi intendere quella che, “benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture” (Cass. S.U. n. 22232/16) – in quanto il giudice d’appello si limita ad elencare una serie di affermazioni generiche ed ellittiche, che non consentono in alcun modo di individuare le ragioni sostanziali fondanti la decisione;

6. nè può assumersi che il giudice a quo abbia legittimamente adottato una motivazione per relationem rispetto alla sentenza di prime cure – che invero ha confermato senza minimamente indicarne i contenuti – avendo questa Corte ripetutamente chiarito che una simile tecnica motivazionale è valida a condizione che i contenuti mutuati siano fatti oggetto di autonoma valutazione critica e le ragioni della decisione risultino in modo chiaro, univoco ed esaustivo (Cass., S.U. 14814/08 e 642/15), dovendo segnatamente il giudice d’appello esplicitare le ragioni della conferma della pronuncia di primo grado con riguardo ai motivi di impugnazione proposti (Cass. sez. 5, nn. 4780/16, 6326/16; Cass. S.U. n. 8053/14; conf. ex multis, Cass. sez. 5, nn. 16612/15, 15664/14, 12664/12, 7477/11, 979/09, 13937/02);

7. deve quindi considerarsi nulla – in quanto meramente apparente – una motivazione la cui laconicità non consenta di appurare, come nel caso di specie, che alla condivisione della decisione di prime cure il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame, previa specifica ed adeguata considerazione delle allegazioni difensive, degli elementi di prova e dei motivi di appello proposti (ex multis Cass. sez. 5, nn. 3320/16, 25623/15, 1573/07, 2268/06, 25138/05, 13990/03, 3547/02).

8. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia – sezione distaccata di Catania in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA