Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23632 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 18/04/2019, dep. 24/09/2019), n.23632

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente –

Dott. SESTINI Danilo – rel. Consigliere –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 617-2018 proposto da:

C.A., L.S.S., L.S.C., L.S.A.,

tutti in proprio, quali, rispettivamente, cognata e nipoti

conviventi di L.S.G. nonchè nella qualità di eredi di

LA.SP.AN., fratello convivente del predetto de cuius,

domiciliati ex lege in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentati e difesi dall’avvocato ANTONIO MARIA

CARDILLO;

– ricorrenti –

contro

E.S., E.F., domiciliati ex lege in ROMA, presso

la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e difesi

dall’avvocato BENITO TRIOLO;

– controricorrente –

e contro

MILANO ASSICURAZIONI SPA;

– intimata –

avverso la sentenza n. 793/2017 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/05/2017;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

18/04/2019 dal Consigliere Dott. DANILO SESTINI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PEPE ALESSANDRO, che ha concluso per il rigetto;

udito l’Avvocato CARDILLO ANTONIO MARIA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

A seguito di un sinistro stradale in cui era deceduto L.S.G., il Tribunale penale di Catania condannò E.F. (conducente dell’autovettura che aveva investito la vittima) alla pena – sospesa – di dieci mesi di reclusione e – in solido con l’assicuratrice Milano Ass.ni s.p.a. – al risarcimento del danno, da liquidarsi in separata sede, in favore delle parti civili costituite L.S.S. e La.Sp.An..

La Corte di Appello assolse l’ E. dal reato ascrittogli, con sentenza che venne successivamente annullata, ai soli effetti civili e con rinvio, dalla Corte di Cassazione.

Con atto di citazione ex art. 392 c.p.c., il giudizio venne riassunto da C.A. e S., A. e L.S.C. (rispettivamente, cognata e nipoti di L.S.G.), tutti in proprio e nella qualità di eredi di La.Sp.An. (fratello di G.), nei confronti di E.F., di E.S. (proprietario dell’autovettura condotta dal primo) e della Milano Assicurazioni s.p.a.; gli attori in riassunzione chiesero la condanna dei convenuti al risarcimento dei danni (quantificati complessivamente in 260.000,00 Euro) per la perdita parentale -propria e di La.Sp.An., di cui erano eredi – e per il danno biologico patito da L.S.G. nell’intervallo tra l’evento lesivo e la morte (richiesto iure hereditatis).

La Corte di Appello di Catania, respinta l’eccezione di tardività della riassunzione, ha rigettato la domanda di risarcimento danni, condannando E.F. e la Milano Ass.ni a pagare agli attori le spese del giudizio di cassazione e gli attori a rifondere a E.S. e alla società assicuratrice le spese del giudizio di rinvio.

La Corte ha affermato che:

il sinistro era da addebitare a colpa concorrente di entrambe le parti coinvolte, con un concorso determinabile in egual misura;

era infondata la pretesa risarcitoria avanzata iure proprio in quanto gli attori e la vittima non erano mai stati conviventi e non erano state “allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale”;

parimenti infondata era la domanda di risarcimento del danno biologico patito da L.S.G., “in assenza di prova della sussistenza di uno stato di coscienza della persona nel breve intervallo tra il sinistro e la morte” (dovendosi escludere, peraltro, la possibilità di risarcire la lesione del diritto alla vita in sè considerato);

doveva infine essere rigettata la domanda di risarcimento del danno morale avanzata dagli attori in qualità di eredi di La.Sp.An. (fratello della vittima); e ciò in quanto l’importo liquidabile (da stimarsi per l’intero in 35.000,00 Euro, in moneta attuale, e da ridursi del 50% in considerazione del concorso colposo della vittima) era ampiamente coperto dall’importo di 19.500,00 Euro già corrisposto dalla società assicuratrice nel novembre 2005.

Hanno proposto ricorso per cassazione – basato su tre motivi – C.A. e S., C. e L.S.A., sia in proprio che in qualità di eredi di La.Sp.An.; hanno resistito, con unico controricorso, F. e E.S..

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Va disattesa l’eccezione di inammissibilità del ricorso per tardività, sollevata dai controricorrenti sull’assunto che, a fronte della pubblicazione della sentenza avvenuta il 3.5.2017, il ricorso era stato notificato il 5.12.2017, oltre il termine di sei mesi previsto dall’art. 327 c.p.c..

Deve infatti rilevarsi che – diversamente da quanto sostenuto dai controricorrenti – il ricorso risulta notificato il 4.12.2017, ossia entro il termine semestrale (computato anche il periodo di sospensione feriale).

2. Il primo motivo deduce la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 2043,2054 e 2059 c.c. e degli artt. 2,29,31 e 32 Cost..

Premesse alcune considerazioni critiche in merito alla ritenuta responsabilità paritaria del conducente dell’autovettura e della vittima (considerazioni espressamente qualificate esterne alla illustrazione del motivo), i ricorrenti censurano la sentenza impugnata per avere ritenuto dirimente, al fine di escludere il danno parentale richiesto iure proprio, il dato della mancata convivenza fra gli attori e il deceduto: lamentano che sia stata prestata supina adesione ai principi espressi da Cass. n. 4253/2012 che, in relazione al danno sofferto da parenti estranei al ristretto ambito della famiglia nucleare, ha ritenuto necessaria la sussistenza di una situazione di convivenza, quale “connotato minimo attraverso cui si esteriorizza l’intimità delle relazioni di parentela”; invocano, in senso contrario, pronunce di segno opposto emesse da questa Corte, e segnatamente Cass. n. 21230/2016, secondo cui il rapporto di convivenza non assurge a connotato minimo di esistenza della relazione parentale, potendo invece costituire elemento probatorio utile a dimostrarne l’ampiezza e la profondità; evidenziano che L.S.G. non era sposato e non aveva figli, sicchè la sua famiglia era costituita unicamente dal fratello, dalla cognata e dai nipoti; contestano, infine, alla Corte di merito di avere “attribuito, ancorchè implicitamente, carattere primario e non invece di sussidiarietà alla prova fornita dalla certificazione anagrafica”.

2.1. Il motivo è inammissibile, in quanto non investe in modo adeguato la ratio decidendi adottata dalla Corte, che non si è limitata a ritenere necessaria la dimostrazione della situazione di convivenza, ma ha aggiunto che non erano state “allegate e provate circostanze idonee a ritenere che la morte del famigliare abbia comportato la perdita di un effettivo e valido sostegno morale”; il motivo risulta dunque inidoneo a incrinare il fondamento della decisione e rende priva di interesse la censura per come svolta dai ricorrenti.

3. Il secondo motivo denuncia la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c.: i ricorrenti si dolgono che la Corte di merito, pur liquidando in loro favore le spese del giudizio di legittimità, li abbia condannati al pagamento delle spese del giudizio di rinvio, senza considerare che la fattispecie in esame “è suscettibile di determinare un’ipotesi di accoglimento parziale della domanda e/o di soccombenza reciproca, giammai un’ipotesi di soccombenza totale”, tenuto conto che il giudice di rinvio ha accertato la concorrente responsabilità del conducente dell’autovettura ed ha affermato il diritto degli attori al risarcimento del danno parentale patito da L.S.A. (ancorchè non lo abbia concretamente riconosciuto, avendo ritenuto adeguato l’importo già versato dall’assicurazione); aggiungono che gli attori avevano dovuto riassumere il giudizio anche per recuperare le spese del giudizio di legittimità, la cui liquidazione era stata rimessa al giudice di rinvio.

3.1. Il motivo è infondato, giacchè non risulta violato il criterio della soccombenza (rispetto alla domanda risarcitoria) e non è censurabile la scelta del giudice di merito di non avvalersi della facoltà di compensazione.

Nè vale addurre che gli attori dovessero comunque riassumere il giudizio per ottenere la liquidazione delle spese del giudizio di legittimità, giacchè nulla avrebbe impedito ai ricorrenti di effettuare la riassunzione al solo fine di sentirsi liquidare le spese, così evitando di risultare soccombenti nel merito.

4. Il terzo motivo denuncia anch’esso la violazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per avere la Corte di rinvio “parametrato il quantum della condanna alle spese al valore della domanda e non invece al valore della controversia, quale appare essere accertato in sentenza”; i ricorrenti rilevano che la liquidazione è stata effettuata facendo riferimento allo scaglione di valore da 52.001,00 a 260.000,00 Euro, “mentre in base al decisum della sentenza impugnata il valore della causa avrebbe dovuto essere pari a 17.500,00 Euro, pari alla cifra determinata a titolo di risarcimento e costituente, pertanto, il valore della causa”.

4.1. Il motivo è infondato: in caso di soccombenza dell’attore, il valore della causa non può che essere parametrato al valore della domanda (nella specie, 260.00,00 Euro), mentre il diverso criterio del decisum opera nell’ipotesi (opposta) in cui la domanda sia stata accolta in parte e le spese debbano essere poste a carico del convenuto.

5. Le spese di lite seguono la soccombenza.

6. Sussistono le condizioni per l’applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese di lite, liquidate in Euro 3.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, al rimborso degli esborsi (liquidati in Euro 200,00) e agli accessori di legge.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, il 18 aprile 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

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