Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23631 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. I, 11/11/2011, (ud. 06/06/2011, dep. 11/11/2011), n.23631

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LUCCIOLI Maria Gabriella – Presidente –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. DI PALMA Salvatore – Consigliere –

Dott. DOGLIOTTI Massimo – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.P., elettivamente domiciliata in Roma via Attilio

Friggeri 106, presso lo studio dell’avv.to Tamponi Michele che la

rappresenta e difende, giusta procura a margine del ricorso per

cassazione;

– ricorrente –

contro

C.G., elettivamente domiciliato in Roma via Marcantonio

Colonna 44, presso lo studio dell’avv.to Calvosa Silvio,

rappresentato e difeso dall’avv.to Masala Loreta, giusta procura a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di Appello di Cagliari, sezione

distaccata di Sassari, sezione civile, emessa il 1 dicembre 2006,

depositata il 20 dicembre 2006, R.G. n. 128/2005;

udita la relazione della causa svolta all’udienza del 6 giugno 2011

dal Consigliere Dott. Giacinto Bisogni;

udito l’Avvocato Michele Tamponi per la ricorrente;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

1. V.P. ricorre per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello di Cagliari, sezione distaccata di Sassari, che ha revocato l’assegnazione della intera casa coniugale disposta in suo favore in primo grado, in sede di dichiarazione della cessazione degli effetti civili del matrimonio, dal Tribunale di Nuoro, con sentenza del 26 gennaio 2004, e ha accertato il diritto dell’ex coniuge C.G. a continuare ad abitare l’appartamento sottostante a quello abitato dalla V.;

2. La ricorrente deduce violazione o falsa applicazione dell’art. 155 c.c., comma 4 e dell’art. 155 quater cod. civ., della L. n. 898 del 1970, art. 6, comma 6 come sostituito dalla L. n. 74 del 1987, art. 11 nonchè dell’art. 832 cod. civ., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3;

3. La ricorrente sottopone alla Corte il seguente quesito di diritto:

dica la Suprema Corte se l’assegnazione di un immobile abitativo di proprietà di un coniuge, compiuta in favore dell’altro coniuge (non affidatario della prole) in sede di separazione, debba reputarsi irrevocabile in sede di divorzio, e se il diritto di proprietà possa essere compresso fino ad attribuire a un ex coniuge, nè affidatario della prole, nè titolare di diritti reali o personali di godimento, un bene immobile di esclusiva proprietà dell’altro coniuge, specie allorchè quest’ultimo sia affidatario della prole”.

4. Si difende con controricorso il C. e deduce l’inammissibilità del motivo di ricorso, non essendo il quesito di diritto, formulato dalla ricorrente, in alcun modo riferibile alla fattispecie in oggetto. Rileva infatti il controricorrente che la risposta al quesito richiederebbe preliminarmente un accertamento di fatto sulla proprietà dell’intero immobile ove si trovano i due appartamenti occupati rispettivamente dal C. e dalla V. senza oltretutto che vi sia stato nel corso del giudizio contraddittorio su tale accertamento. Nel merito il controricorrente rileva che è pacifico che l’appartamento da lui abitato non ha mai costituito casa coniugale;

5. La ricorrente deposita memoria difensiva;

6. La Corte, riunita in camera di consiglio, ha deliberato di adottare una motivazione semplificata.

Diritto

RITENUTO IN DIRITTO

1. Il ricorso è fondato. Infatti secondo la giurisprudenza di questa Corte non può disporsi l’assegnazione parziale della casa coniugale a meno che l’unità immobiliare in contestazione sia del tutto autonoma e distinta da quella destinata ad abitazione della famiglia ovvero questa ecceda per estensione le esigenze della famiglia e sia agevolmente divisibile (cfr. Cass. civ. sezione 1^, n. 26586 del 17 dicembre 2009);

2. Nella specie in difetto di prova, da parte del C., sull’autonomia e distinzione della porzione immobiliare, sita al piano sottostante, dalla restante parte dell’abitazione coniugale, circostanza che, se provata, avrebbe portato ad escludere tale porzione dalla disciplina dell’assegnazione e in difetto di prova sulla eccedenza di tale porzione rispetto alle esigenze familiari e sulla sua agevole divisibilità, non poteva procedersi alla assegnazione parziale in favore del C. della porzione sita al piano sottostante;

3. Il ricorso va pertanto accolto con conseguente cassazione della sentenza impugnata e decisione nel merito di integrale assegnazione della casa coniugale alla ricorrente V.P.;

4. Le spese del giudizio di appello e di cassazione vanno poste a carico del C..

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e, decidendo nel merito, assegna interamente la casa coniugale alla ricorrente. Condanna il controricorrente al pagamento delle spese processuali del giudizio di appello; che liquida in complessivi Euro 3.500,00 di cui 300,00 per spese, 700,00 per diritti e 2.500,00 per onorari e del giudizio di cassazione che liquida in complessivi Euro 2.700,00 di cui 200,00 per spese, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 6 giugno 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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