Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2363 del 31/01/2018


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Civile Ord. Sez. 3 Num. 2363 Anno 2018
Presidente: SPIRITO ANGELO
Relatore: PELLECCHIA ANTONELLA

ORDINANZA

sul ricorso 4731-2015 proposto da:
MILANI MAURIZIO, BALLARIN ARIANNA, BALLARIN MARIA,
elettivamente domiciliati in ROMA, V LE PARIOLI 180,
presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO LUIGI
BRASCHI, che li rappresenta e difende unitamente
all’avvocato MARIAGRAZIA ROMEO giusta procura a
margine del ricorso;

contro

2017
2386

ricorrenti

PINK & GREEN DI ANGIOLINO ARDITO & C. SAS , in persona
del rappresentante legale, sig,. ANGIOLINO ARDITO,
elettivamente
CASTRUCCI

13,

in

domiciliata
presso

ROMA,
studio

lo

1

VIA

PIETRO

dell’avvocato

Data pubblicazione: 31/01/2018

MARGHERITA DUÒ,

che

la

rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARINO ALMANSI giusta procura
a margine del controricorso;
ENEL SERVIZIO ELETTRICO SPA 09633951000, in persona
dell’Avv. REGINALDO LECCE nella qualità di
Procuratore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE

PIERFILIPPO COLETTI, rappresentata e difesa
dall’avvocato GIUSEPPE DI MAURO giusta procura in
calce al controricorso;
– controricorrenti nonchè contro

GE.RI.SRL ;
– intimata –

avverso la sentenza n. 161/2015 del TRIBUNALE di
VENEZIA, depositata il 16/01/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di
consiglio del 04/12/2017 dal Consigliere Dott.
ANTONELLA PELLECCHIA;

2

DELLE MILIZIE, 38, presso lo studio dell’avvocato

Rilevato che:
1. Nel 2010, la società L’Aldilà S.a.s. convenne in giudizio, innanzi al
Giudice di Pace di Venezia, la Pink & Green S.a.s., l’Enel Servizio
Elettrico S.p.a. e la Ge.ri. S.r.l., esponendo che la società attrice, titolare
di un servizio di ristorazione in Marcon, il 12 febbraio 2009 aveva
ceduto l’azienda alla Pink & Green S.a.s., unitamente al contratto di

alcuni mesi della cessione, alcune bollette per la fruizione di energia
elettrica relative ad un periodo successivo al febbraio 2009, la stessa
aveva comunicato alla società erogatrice l’intervenuta cessione del
contratto; successivamente l’attrice aveva ricevuto da Ge.Ri. S.r.l. per
conto di Encl S.p.a. intimazione di pagamento della somma di C
1.211,61, per la fruizione di energia elettrica dal febbraio 2010 al 14
aprile 2010. Chiese quindi l’accertamento dell’erroneità della pretesa
dell’Enel e Ge.Ri e la responsabilità della convenuta Pink & Green per
il pagamento della predetta somma. Inoltre, chiese la condanna delle
convenute Enel e Pink & Green, in solido tra loro, al risarcimento del
danno non patrimoniale subito, quantificabile equitativamente nella
somma di€ 1.000.
Si costituì la Pink & Green S.a.s., chiedendo il rigetto delle domande
proposte dall’attrice. Dedusse in particolare di essere subentrata nel solo
contratto di fornitura concluso dalla cedente con Sorgenia e di aver
utilizzato esclusivamente l’energia elettrica somministrata questo
fornitore, non essendo invece subentrata nel contratto concluso con
Italcogim. In relazione a tale contratto L’Aldilà aveva esercitato il
recesso, determinando l’attivazione servizio di maggior tutela eseguito

da Enel.
Si costituì anche Enel S.p.a., sostenendo l’infondatezza delle domande
dell’attrice in quanto, in assenza di richiesta di voltura dell’utenza, il
pagamento era stato richiesto all’intestataria del contratto.
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locazione dell’immobile; essendo pervenute all’attrice, a distanza di

La Ge.Ri. S.p.a. rimase contumace.
Il Giudice di Pace di Venezia, con sentenza n. 463/2012, rigettò la
domanda ritenendo che non esistesse alcun contratto di fornitura della
Pink & Green né con Enel né con Italcogim e che risultasse
indimostrata l’utilizzazione dell’energia elettrica erogata da Enel da
parte della Pink & Green. Rigettò altresì la domanda di risarcimento del

2. La decisione è stata confermata dal Tribunale di Venezia, con
sentenza n. 161 del 16 gennaio 2015.
Il Tribunale ha evidenziato la mancanza assoluta di prova in ordine al
subentro e alla volturazione da parte della società cessionaria del
contratto di fornitura intercorrente tra la cedente e Italcogim ed Enel,
rilevando che la mancanza di un contratto tra la Pink & Green e le
società erogatrici era circostanza ammessa dalla stessa L’Aldilà.
Ha quindi ritenuto che, poiché la domanda introdotta in primo grado
era volta ad individuare il soggetto tenuto al pagamento delle forniture
nei rapporti esterni con l’Enel, il solo fatto di aver fruito della fornitura,
per aver utilizzato i locali serviti dall’utenza, fosse insufficiente a
legittimare una pretesa dell’Enel nei confronti di un soggetto diverso
dall’intestatario del contratto di fornitura.
3. Avverso tale decisione, propongono ricorso in Cassazione, sulla base
di due motivi, la signora Arianna Ballarin, nella qualità di socio
accomandatario e ultimo legale rappresentante di L’Aldilà S.a.s.,
cancellata dal registro delle imprese il 2.10.2014, nonché la signora
Maria Ballarin e il signor Maurizio Milani, già soci accomandanti della
medesima società.
3.1 Resistono con controricorso l’Enel Servizi Elettrici S.p.a. e la Pink
& Green S.a.s. di Angiolino Ardito & C..
3.2. Tutte le parti hanno depositato memoria.

Considerato che:
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danno non patrimoniale, in quanto infondata.

4.1. Con il primo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione di legge
(ex art. 360 c.p.c, I comma, n. 3) — Omesso esame di un fatto decisivo
ex art. 360, I comma, n. 5 c.p.c.”.
Il Tribunale di Venezia avrebbe omesso di valutare la documentazione
prodotta in giudizio, dalla quale emergerebbe che L’Aldilà ha cessato
l’esercizio di qualsivoglia attività commerciale nell’immobile a far data

nel contratto sottoscritto da L’Aldilà con Italcom Energia ed avrebbe
fruito dell’energia erogata da quest’ultima, pagando somme relative alle
fatture per i mesi di dicembre 2009 ed aprile 2010, risultando così
confermata l’esistenza di un rapporto contrattuale tra Pink & Green e
Italcom.
Inoltre, il giudice di secondo grado non avrebbe considerato che
l’attivazione del servizio maggior tutela da parte di Enel non avrebbe
quale presupposto l’esistenza di un contratto di fornitura, poiché la
società interverrebbe ex lege erogando energia elettrica ogni qualvolta
riscontri la sospensione dell’irrogazione per gli esercizi commerciali da
parte di altro gestore, al fine di garantire la continuità dell’esercizio
dell’attività commerciale.
Di conseguenza, i ricorrenti non potevano essere tenuti né a provare la
volturazione di un contratto mai intervenuto, e dunque inesistente, né a
manlevare dei consumi energetici la Pink & Green, unico fruitore del
servizio.
Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili.
Infatti, il predetto motivo — peraltro incentrato su censure incompatibili
mescolate tra loro – in relazione al profilo della violazione di legge, è
privo della specifica indicazione delle norme di legge che si assumono
violate da parte del giudice di appello, norme che la parte ricorrente
non ha identificato in alcun modo.

5

dal 27 febbraio 2009; che Pink & Green avrebbe chiesto di subentrare

Ciò confligge con il costante insegnamento di questa Corte secondo
cui: “Quando nel ricorso per cassazione è denunziata violazione e falsa
applicazione di norme di diritto, il vizio della sentenza previsto dall’art.
360 c.p.c., comma 1, n. 3, deve essere dedotto non solo mediante la
puntuale indicazione delle norme asseritamente violate, ma anche
mediante specifiche argomentazioni intelligibili ed esaurienti, intese a

diritto contenute nella sentenza gravata debbano ritenersi in contrasto
con le indicate norme regolatrici della fattispecie o con l’interpretazione
delle stesse fornita dalla giurisprudenza di legittimità o dalla prevalente
dottrina; diversamente il motivo è inammissibile, in quanto non
consente alla Corte di Cassazione di adempiere al proprio compito
istituzionale di verificare il fondamento della denunziata violazione”
(Scz. 3, Sentenza n. 828 del 16/01/2007).
Inoltre, il motivo è inammissibile per violazione del principio di
autosufficienza, poiché il ricorrente non trascrive il contenuto dei
documenti asseritamente non valutati dal giudice dell’appello.

4.2. Con il secondo motivo, i ricorrenti lamentano la “violazione di
legge (ex art. 360 c.p.c, I comma, n. 3) — Violazione art. 1325 c.c. Violazione art. 1562 c.c. — Violazione art. 1375 c.c.”.
Il Tribunale di Venezia, nel ritenere che l’indiscussa fruizione di energia
da parte della Pink & Green non sarebbe determinante ai fini
dell’individuazione del soggetto debitore dei relativi consumi,
dimenticherebbe i principi generali che regolano i rapporti contrattuali.
In particolare, secondo i ricorrenti, poiché la causa di un contratto va
rintracciata nello scambio che mediante il rapporto contrattuale si
perfeziona tra le parti contraenti, in un contratto di somministrazione di
energia elettrica, sarebbe l’erogazione del servizio a legittimare la pretesa
del corrispettivo, che, quindi, salva l’ipotesi contratto a favore di terzi,
non potrebbe che essere rivolta al fruitore della prestazione.
6

motivatamente dimostrare in qual modo determinate affermazioni in

Inoltre, il Tribunale di Venezia avrebbe completamente disatteso,
nell’analisi della fattispecie, il principio di buona fede di cui all’articolo
1375 c.c., che avrebbe dovuto indurre a rilevare il difetto di diligenza di
Enel, la quale – pur a fronte delle reiterate comunicazioni di L’Aldilà
nelle quali quest’ultimo evidenziava l’estraneità rispetto all’utilizzazione
dell’immobile destinatario del servizio di fornitura – ha

Il motivo è infondato.
Correttamente l’Enel – subentrata nel contratto di somministrazione
stipulato tra L’Aldilà e Italcom a seguito del recesso della prima senza
richiesta di suggello del contatore – ha richiesto alla società intestataria
del contratto il pagamento del corrispettivo.
Infatti, in assenza di subentro della Pink & Green nel medesimo
contratto (ammessa dagli stessi ricorrenti, che affermano che L’Aldilà
aveva receduto da tale contratto), l’Enel non avrebbe potuto pretendere
il pagamento di tale corrispettivo nei confronti di tale ultima società.
La circostanza che la Pink & Green fosse l’effettiva fruitrice della
fornitura, al più, avrebbe potuto legittimare la somministrante a
proporre nei confronti di questa azione di ingiustificato arricchimento
(Cass. civ. Sez. III, 12/04/2005, n. 7525), ferma restando comunque la
responsabilità della società intestataria del contratto.
5. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato. Le spese della
presente fase di legittimità seguono la soccombenza.
6. Infine, dal momento che il ricorso risulta notificato successivamente
al termine previsto dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 18, deve darsi
atto della sussistenza dei presupposti di cui al D.P.R. n. 115 del 2002,
art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla citata L. n. 228 del 2012, art. 1,
comma 17.
P.Q.M.

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immotivatamente ritenuto di persistere nella richiesta di pagamento.

la Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento in
favore di ciascun controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità
che liquida in Euro 2.200,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie
nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in curo 200, ed agli
accessori di legge.

dall’art. 1, comma 17 della 1. n. 228 del 2012, dà atto della sussistenza
dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente principale,
dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello
dovuto per il ricorso principale, a norma del comma 1-bis del citato art.
13.
Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Terza

Ai sensi dell’art. 13, comma 1-quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, inserito

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