Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2363 del 29/01/2019

Cassazione civile sez. VI, 29/01/2019, (ud. 20/11/2018, dep. 29/01/2019), n.2363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CURZIO Pietro – Presidente –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. CAVALLARO Luigi – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 17491-2017 proposto da:

D.C., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA ADALBERTO 6,

presso lo studio dell’avvocato GENNARO ORLANDO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE (OMISSIS), in

persona del Direttore pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso la sede dell’AVVOCATURA

dell’Istituto medesimo, rappresentato e difeso dagli avvocati

MANUELA MASSA, EMANUELA CAPANNOLO, CLEMENTINA PULLI, NICOLA VALENTE;

– resistente –

avverso la sentenza n. 8270/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/01/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 20/11/2018 dal Consigliere Dott. LUIGI CAVALLARO.

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che, con sentenza depositata il 18.1.2017, la Corte d’appello di Napoli ha confermato con diversa motivazione la pronuncia di primo grado che aveva rigettato la domanda di D.C. volta a conseguire la pensione d’inabilità civile;

che avverso tale pronuncia D.C. ha proposto ricorso per cassazione, deducendo tre motivi di censura;

che l’INPS ha depositato delega in calce al ricorso notificatogli;

che è stata depositata proposta ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., ritualmente comunicata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell’adunanza in camera di consiglio.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che, con il primo motivo, la ricorrente denuncia violazione e falsa applicazione del D.L. n. 663 del 1979, art. 14-septies, (conv. con L. n. 33 del 1980), artt. 3 e 38 Cost. e D.L. n. 76 del 2013, art. 10, comma 6, (conv. con L. n. 99 del 2013), per avere la Corte di merito ritenuto che per il periodo precedente all’entrata in vigore dell’ultima delle disposizioni dianzi citate il diritto a pensione postulasse il mancato superamento del limite legale di reddito da parte del nucleo familiare di appartenenza dell’istante, piuttosto che da parte del solo istante;

che, con il secondo motivo, la ricorrente lamenta violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c., per avere la Corte territoriale errato nella valutazione delle prove, ritenendo che ella si fosse legalmente separata nel 2013 laddove in quell’anno si era avuta solo la modifica delle condizioni della separazione già avvenuta nel 2010;

che, con il terzo motivo, la ricorrente si duole di violazione e falsa applicazione degli artt. 421,437 e 132 c.p.c., artt. 24,32,38 e 111 Cost. e art. 6 CEDU, per non avere la Corte di merito ammesso la produzione documentale relativa ai redditi maturati successivamente al 2008, nonostante si trattasse di documenti indispensabili ai fini del decidere;

che il primo motivo è manifestamente infondato, essendosi chiarito che il requisito reddituale previsto per l’attribuzione della pensione di inabilità, L. n. 118 del 1971, ex art. 12, va accertato, fino alla data di entrata in vigore del D.L. n. 76 del 2013, art. 10 cit., tenendo conto non solo del reddito personale percepito dall’invalido, ma anche di quello eventuale del coniuge, essendo proprio l’art. 10 cit., ad aver attribuito rilievo, ai fini del riconoscimento del diritto a tale prestazione assistenziale (e a decorrere dall’anzidetta data, vale a dire dal 28.6.2013) al solo reddito del soggetto interessato, con esclusione di quello percepito da altri componenti del suo nucleo familiare (cfr. da ult. Cass. n. 6067 del 2018);

che il secondo motivo è inammissibile per difetto di specificità, dal momento che nè il contenuto della separazione asseritamente intervenuta nel 2010 nè quello dell’accordo di modifica delle condizioni patrimoniali asseritamente intervenuto nel 2013 risultano trascritti nel ricorso, nemmeno nelle parti essenziali, in spregio al consolidato principio secondo cui qualora sia dedotta in cassazione l’omessa o viziata valutazione di documenti acquisiti al processo, deve procedersi, ai fini del rispetto del requisito di specificità di cui all’art. 366 c.p.c., nn. 4 e 6, alla trascrizione del loro contenuto rilevante ai fini del decidere nonchè alla specifica indicazione del luogo in cui essi risultano reperibili (cfr. da ult. Cass. n. 14107 del 2017);

che il terzo motivo è invece fondato, essendosi precisato che, nel rito del lavoro, stante l’esigenza di contemperare il principio dispositivo con quello della ricerca della verità materiale, il giudice, anche in grado di appello, ex art. 437 c.p.c., ove reputi insufficienti le prove già acquisite e le risultanze di causa offrano significativi dati di indagine, può in via eccezionale ammettere, anche d’ufficio, le prove indispensabili per la dimostrazione o la negazione di fatti costitutivi dei diritti in contestazione, sempre che tali fatti siano stati puntualmente allegati o contestati e sussistano altri mezzi istruttori, ritualmente dedotti e già acquisiti, meritevoli di approfondimento (cfr. da ult. Cass. n. 7694 del 2018), e risultando nella specie che l’atto di notorietà relativo ai redditi percepiti negli anni 2009 e 2010 era stato ritualmente acquisito al processo (cfr. pagg. 3 e 18 del ricorso per cassazione) e costituiva pertanto valido presupposto per l’eventuale esercizio dei poteri ufficiosi ex art. 437 c.p.c. (Cass. nn. 22484 del 2016, 28134 del 2018);

che, pertanto, in accoglimento del terzo motivo, la sentenza impugnata va cassata e la causa rinviata per nuovo esame alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione;

che, in considerazione dell’accoglimento del ricorso, non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.

PQM

La Corte accoglie il terzo motivo di ricorso, rigettato il primo e dichiarato inammissibile il secondo. Cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia la causa alla Corte d’appello di Napoli, in diversa composizione, che provvederà anche sulle spese del giudizio di cassazione.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 20 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 29 gennaio 2019

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