Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2363 del 04/02/2014


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Ord. Sez. 6 Num. 2363 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 9313-2012 proposto da:
SALAMA AHMED MOHAMED EHAB, elettivamente domiciliato
in ROMA, PIAZZA MAZZINI 27, presso lo studio dell’avvocato
MAINETTI FRANCESCO, rappresentato e difeso dall’avvocato
NTUK L. EFFIONG giusta procura speciale a margine del ricorso;
,z1Q.C35 e. 23 t 4?-1« )

– ricorrente –

contro
UFFICIO TERRITORIALE DEL GOVERNO, QUESTURA DI
TORINO, MINISTERO DELL’INTERNO DELL’INTERNO
80185690585;
– intimati avverso l’ordinanza n. R.G. 37589/2011 del GIUDICE DI PACE di
TORINO, depositata il 16/01/2012;

ciA

Data pubblicazione: 04/02/2014

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO.

Ric. 2012 n. 09313 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al
procedimento iscritto al n. R.G. n. 9313 del 2012;
“Rilevato che con il provvedimento impugnato il giudice di pace di
Torino ha respinto l’opposizione all’espulsione proposta dal cittadino
straniero Salama Ahmed Mohamed sulla base delle seguenti
a) il titolo espulsivo ha tratto origine dal rigetto della domanda di
rinnovo del permesso di soggiorno;
b) la pendenza del giudizio davanti al T.A.R. relativo a tale
diniego non è ostativa della cognizione sull’espulsione, non
potendo procedersi alla sospensione del procedimento davanti
al giudice ordinario per giurisprudenza consolidata di
legittimità;
c) non può essere concesso il termine richiesto per la partenza
volontaria perché il cittadino straniero non ha esternato la
volontà di lasciare il territorio italiano;
d) la modalità di esecuzione dell’espulsione si giustifica per la
pericolosità sociale dello straniero che, oltre ad essere stato
condannato per il reato di cui all’art. 629 cod. pen., risulta
sprovvisto di passaporto e nullafacente;
e) il provvedimento è stato regolarmente comunicato, tento
conto che lo straniero nel foglio notizie ha dichiarato di
conoscere la lingua italiana e tale dichiarazione può essere
impugnata solo mediante querela di falso. Peraltro il
provvedimento è stato tradotto in una delle lingue veicolari;
f) è irrilevante che la copia del provvedimento espulsivo non sia
stata sottoscritta dal Prefetto, essendo sufficiente la
sottoscrizione dell’originale;

considerazioni :

Considerato che avverso tale provvedimento ha proposto ricorso
per cassazione il cittadino straniero il quale, previo ordine di
rinnovazione della notificazione presso la sede del Prefetto, ha
provveduto all’adempimento disposto da questa Corte;
Considerato altresì che il ricorso è affidato ai seguenti motivi :

proc. civ. per non avere il giudice di pace assunto alcuna
decisione in ordine alle censure relative alla illegittimità
dell’ordine di allontanamento del Questore, costituente anch’esso
oggetto dell’opposizione proposta. Il motivo è manifestamente
infondato, atteso che, secondo il costante orientamento di questa
Corte “il provvedimento con il quale il questore, ai sensi dell’art.
14, quinto comma bis, del d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ordina
allo straniero, colpito da provvedimento prefettizio di espulsione,
di lasciare il territorio dello Stato entro cinque giorni non è
suscettibile di autonoma impugnazione davanti all’autorità
giudiziaria ordinaria con il procedimento previsto dall’art. 13 del
medesimo d.lgs. per l’opposizione all’espulsione, non essendo
ammissibile un’indeterminata espansione dei mezzi di tutela
tassativamente indicati dalla legge. (Principio affermato ai sensi
dell’art. 360 bis, n. 1, cod. proc. civ.). (Ord. 13511 del 2011).
La modifica dell’art. 14 comma 5 bis per effetto del d.l. n. 89 del
2011, convertito nella legge n. 129 del 2011 che ha portato il
termine per eseguire l’intimazione a sette giorni, non determina,
allo stato un ripensamento del sopraindicato indirizzo. Peraltro,
deve osservarsi che avverso i provvedimenti di esecuzione
coattiva dell’espulsione diversi dall’ordine o intimazione di
allontanamento (accompagnamento coattivo; convalida del

Nel primo motivo viene contestata la violazione dell’art. 112 cod.

trattenimento o della proroga di esso) deve essere proposto
autonomo ricorso esclusivamente nei confronti del Questore, non
potendosi ritenere ammissibili censure genericamente rivolte
verso il provvedimento espulsivo e il contestuale provvedimento
esecutivo, come avvenuto nella specie.
motivazione in ordine alla affermazione, contenuta nel
provvedimento impugnato, secondo la quale non era necessaria
la traduzione in lingua araba del provvedimento espulsivo,
perché il cittadino straniero aveva dichiarato nel foglio notizie di
conoscere la lingua italiana. Afferma al riguardo il ricorrente che
sé così fosse stato ritenuto dall’Autorità amministrativa, il
predetto decreto non sarebbe stato tradotto in inglese. Pertanto,
conclude il ricorrente, è del tutto insufficiente la conclusiva
affermazione del giudice di pace “il provvedimento non può
essere dichiarato nullo perché non tradotto in lingua araba”.
Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di pace ha dato
atto, con sintetica ma adeguata motivazione di aver accertato la
conoscenza della lingua italiana da parte del cittadino tramite le
dichiarazioni contenute nel cosiddetto “foglio notizie”. A tale
accertamento nulla è stato contrapposto da parte del cittadino
straniero in ordine all’erroneità della dichiarazione raccolte. Va,
inoltre, osservato, che non ha formato oggetto di censura
davanti a questa Corte, la qualificazione del “foglio notizie” come
atto fidefaciente.
Nel terzo motivo viene dedotto il vizio di omessa, insufficiente,
contraddittoria motivazione in ordine a taluni presupposti di
fatto, quali l’ingresso irregolare, la mancanza di passaporto o la

Nel secondo motivo di ricorso viene dedotto il vizio di

pericolosità sociale che non riguardano le ragioni dell’adozione
della misura espulsiva, giustificata dal diniego del permesso di
soggiorno e dalla conseguente assenza di un titolo giustificativo
della permanenza in Italia. Tale motivo è manifestamente
infondato non avendo ad oggetto i presupposti del
correttamente affermato dal giudice di pace, essere verificate le
condizioni che hanno determinato il diniego di permesso di
soggiorno.
Nel quarto motivo viene contestato il vizio di motivazione in
ordine alla mancata sospensione dell’efficacia esecutiva del
provvedimento prefettizio. Il • motivo è manifestamente
inammissibile nella misura in cui sia rivolto a contestare la
mancata adozione di un provvedimento (cautelare)
endoprocedimentale e manifestamente infondato in ordine alla
ammissibilità del provvedimento di sospensione del processo ex
art. 295 cod. proc. civ. nel giudizio di opposizione all’espulsione
in pendenza di giudizio amministrativo sul diniego del permesso
di soggiorno, da escludersi secondo l’orientamento consolidato di
questa corte. ( ex pluris Cass. 20886 del 2010).
Nel quinto motivo viene censurata, sempre sotto il profilo del
vizio di motivazione l’ argomentazione sostenuta dal giudice di
pace per escludere la possibilità di riconoscere al cittadino
straniero il termine per la partenza volontaria. Al riguardo
occorre osservare che alla luce dell’orientamento affermatosi
dopo l’entrata in vigore del .d.l. n. 89 del 2011 convertito nella I.
n. 129 del 2011 “Non può essere dichiarata l’illegittimità del
provvedimento di espulsione amministrativa nei confronti del

provvedimento espulsivo, non potendo peraltro, come

cittadino straniero fondata su un pregresso rifiuto di stato di
soggiorno, solo perché esso non contenga un termine per la
partenza volontaria, così come previsto dalla direttiva
115/2008/CE, in quanto tale mancanza può incidere sulla misura
coercitiva adottata per eseguire l’espulsione, ma non sulla

10243 del 2012).
Rimane da esaminare il motivo riguardante l’omessa motivazione
del provvedimento del giudice di pace relativo all’operatività del
divieto di espulsione per motivi umanitari, indicato dalla parte
ricorrente come secondo. Al riguardo occorre osservare che,
effettivamente, • manca qualsiasi riferimento all’esame di tale
motivo. Ne consegue che, qualificato più correttamente il motivo
come diretto a censurare l’omessa pronuncia sull’esistenza di
ragioni umanitarie ostative ex art. 19, primo comma del d.lgs n.
286 del 1998 all’adozione dell’espulsione, ne deve conseguire
l’accoglimento.
In conclusione, ove se ne condividano i presupposti la pronuncia,
previo rigetto di tutti gli altri motivi, deve essere accolto e
cassata con rinvio la pronuncia impugnata solo in ordine al

validità del provvedimento espulsivo.” (Cass.15185 del 2012;

motivo relativa all’omesso esame dell’esistenza di ragioni
umanitarie ostative all’espulsione”.
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla relazione;
P.Q.M.
La Corte,
accoglie il secondo motivo. Rigetta gli altri motivi. Cassa il
provvedimento impugnato e rinvia al giudice di pace di Torino, in

/

Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2013

Il Presidente

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA