Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2363 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 24239-2019 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– ricorrente –

e contro

CRUCIANI MOTO SRL;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2831/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 13/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso l’estratto di ruolo di cartelle di pagamento esponendo di averne appreso conoscenza casualmente, tramite una richiesta di mutuo;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva il ricorso della parte contribuente in quanto la notifica della cartella era avvenuta mediante pec con file con estensione pdf;

la Commissione Tributaria Regionale respingeva il ricorso dell’Agenzia delle entrate aderendo alla motivazione della Commissione Tributaria Provinciale ritenendo che la notifica a mezzo PEC non può avvenire mediante file con estensione pdf, necessitando di un file che rechi estensione.p7m;

l’Agenzia delle entrate proponeva ricorso affidato a tre motivi di impugnazione mentre la parte contribuente non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 602 del 1973, artt. 25 e 26, del D.P.R. n. 68 del 2005, art. 2, del D.P.R. n. 82 del 2005, art. 20 nonchè del D.P.C.M. n. 8 del 2015, art. 3, in quanto è valida la notifica tramite PEC utilizzando un formato versione acrobat PDF di sola lettura e quindi non modificabile;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 156 c.p.c. in quanto la notifica avrebbe comunque raggiunto il suo scopo;

considerato che con il terzo motivo d’impugnazione l’Agenzia delle entrate, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia nullità della sentenza per violazione dell’art. 115 c.p.c. in quanto non costituirebbe fatto notorio la circostanza che il formato pdf non garantirebbe la certezza e la provenienza dei contenuti;

ritenuto preliminarmente che, in virtù del principio della ragione più liquida (che consente di modificare l’ordine logico-giuridico delle questioni da trattare di cui all’art. 276 c.p.c., in adesione alle esigenze di celerità del giudizio e di economia processuale di cui agli artt. 24 e 111 Cost., posto che l’accertamento della sussistenza di eventuali motivi di inammissibilità, nonchè l’esame del primo motivo di ricorso, anche se logicamente preliminari, non potrebbero in ogni caso condurre ad un esito del giudizio più favorevole per il resistente: Cass. n. 28309 del 2019; Cass. 19 giugno 2017, n. 15064; Cass. 18 novembre 2016, n. 23531), appare opportuno esaminare innanzitutto il secondo dei motivi di impugnazione;

considerato che, secondo questa Corte, la natura sostanziale e non processuale della cartella di pagamento non osta all’applicazione di istituti appartenenti al diritto processuale, soprattutto quando vi sia un espresso richiamo di questi nella disciplina tributaria, sicchè il rinvio operato dal D.P.R. n. 602 del 1973, art. 26, comma 5, al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 60 (in materia di notificazione dell’avviso di accertamento), il quale, a sua volta, rinvia alle norme sulle notificazioni nel processo civile, comporta, in caso di irritualità della notificazione della cartella di pagamento, in ragione della avvenuta trasmissione di un file con estensione “pdf” anzichè “.p7m”, l’applicazione dell’istituto della sanatoria del vizio dell’atto per raggiungimento dello scopo ai sensi dell’art. 156 c.p.c. (Cass. n. 6417 del 2019; Cass. n. 27561 del 2018; Cass. SU n. 7665 del 2016);

il vizio della notifica di una cartella di pagamento, consistente nell’omessa esibizione dell’avviso di ricevimento della raccomandata informativa che va inviata nell’ipotesi di consegna dell’atto a mezzo del servizio postale non effettuata direttamente al destinatario (nella specie, a familiare convivente), è sanato per raggiungimento dello scopo ove il contribuente abbia conosciuto il contenuto della cartella, trovando applicazione, anche per gli atti impositivi, il principio di cui all’art. 156 c.p.c., comma 3 (Cass. n. 11051 del 2018); la tempestiva proposizione del ricorso del contribuente avverso la cartella di pagamento produce l’effetto di sanare “ex tunc” la nullità della relativa notificazione, per raggiungimento dello scopo dell’atto, ex art. 156 c.p.c., pur non determinando il venire meno della decadenza, eventualmente verificatasi “medio tempore”, del potere sostanziale di accertamento dell’Amministrazione finanziaria (Cass. n. 17198 del 2017); ritenuto che la Commissione Tributaria Regionale non si è attenuta ai suddetti principi laddove, nel ritenere, correttamente, non valida la notifica della cartella da parte dell’Agenzia delle entrate avvenuta mediante file con estensione pdf anzichè.p7m, non si è però posta il problema del se tale notifica potesse ritenersi sanata per raggiungimento dello scopo, in ragione della successiva conoscenza e impugnazione delle cartelle da parte della società contribuente; ritenuto pertanto che il secondo motivo di impugnazione è fondato e pertanto, assorbiti il primo ed il terzo, il ricorso dell’Agenzia delle Entrate va conseguentemente accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale della Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

la Corte accoglie il secondo motivo di impugnazione, assorbiti il primo ed il terzo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

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