Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2363 del 03/02/2020

Cassazione civile sez. lav., 03/02/2020, (ud. 07/11/2019, dep. 03/02/2020), n.2363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. RAIMONDI Guido – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. PATTI Daniela – rel. Consigliere –

Dott. PAGETTA Antonella – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 4510/2017 proposto da:

A.R., + ALTRI OMESSI, elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

CRESCENZIO 25, presso lo studio dell’avvocato NUNZIO PINELLI, che li

rappresenta e difende unitamente agli avvocati FRANCESCO CARONIA,

FEDERICO D’AMELIO e GIUSEPPE PINELLI;

– ricorrenti –

contro

AZIENDA OSPEDALIERA DI (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

GIOSUE’ BORSI 4, presso lo studio dell’avvocato LUIGI GAROFALO, che

la rappresenta e difende;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELLA SALUTE, in persona del Ministro pro tempore,

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI, in persona del Presidente del

Consiglio pro tempore, MINISTERO ISTRUZIONE UNIVERSITA’ RICERCA, in

persona del Ministro pro tempore, MINISTERO ECONOMIA FINANZE, in

persona del Ministro pro tempore, elettivamente domiciliati in ROMA,

VIA DEI PORTOGHESI 12, presso AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che

li rappresenta e difende ope legis;

UNIVERSITA DEGLI STUDI DI PADOVA, in persona del Rettore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 58, presso lo

studio dell’avvocato BRUNO COSSU, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARLO CESTER;

– controricorrenti – ricorrenti incidentali –

avverso la sentenza n. 280/2016 della CORTE D’APPELLO di VENEZIA,

depositata il 09/08/2016, R.G.N. 1206/2013.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con sentenza in data 9 agosto 2016, la Corte d’appello di Venezia dichiarava il difetto di legittimazione passiva della Regione Veneto, rigettava l’appello principale del Ministero della Salute e incidentale dei 600 medici specializzandi (tutti iscritti a scuole di specializzazione presso l’Università degli Studi di Padova nel periodo antecedente al 2007 e percipienti la borsa di studio istituita dal D.Lgs. n. 597 del 1991, art. 6) e inammissibili i medesimi appelli nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) avverso la sentenza di primo grado, di condanna del suindicato Ministero al pagamento, in favore dei medici ricorrenti a titolo di indicizzazione con rideterminazione triennale, delle somme liquidate dal C.t.u. nei limiti della prescrizione quinquennale, con rigetto di tutte le altre domande, anche nel contraddittorio con la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze;

2. avverso tale sentenza A.R. e altri 146 medici specializzandi (tutti frequentanti le scuole in periodo anteriore al 2003 e “ristorati” nei limiti della prescrizione quinquennale) ricorrevano per cassazione con cinque motivi, cui resistevano: il Ministero della Salute, la Presidenza del Consiglio dei Ministri, il M.I.U.R. e il Ministero dell’Economia e delle Finanze con unico controricorso, contenente ricorso incidentale con unico motivo; l’Università degli Studi di Padova con controricorso, contenente ricorso incidentale condizionato con due motivi; l’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) con controricorso;

3. le parti ricorrenti, l’Università degli Studi di Padova e l’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS) comunicavano memoria ai sensi dell’art. 380bis 1 c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. i ricorrenti deducono omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione del D.LgS. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, D.Lgs. n. 368 del 1999, artt. 37 – 369 e 46, D.Lgs. n. 517 del 1999, art. 8 e L. n. 266 del 2005, art. 1, comma 300, art. 189, comma 3 Tratt. CEE, L. n. 128 del 1998, art. 1, art. 1 All. I Direttiva 93/16/CE, 11 d.lg. 370/1999, per responsabilità da inadempimento, di natura indennitaria, in ordine alla mancata o inesatta attuazione della disciplina UE in ordine all'(in)adeguatezza della remunerazione per la prestazione resa dai medici specializzandi, in quanto differita alla decretazione ministeriale (D.C.P.M. 7 marzo 2007, D.C.P.M. 6 luglio 2007 e D.C.P.M. 2 novembre 2007) prevista dallo stesso D.Lgs. n. 368 del 1999, che ne fissava la determinazione, comportante un danno risarcibile pari alla differenza, per ciascun anno fino al 2006/07, tra il trattamento percepito e quello riconosciuto in base ai suddetti DCPM, con legittimazione passiva, accanto a quella del Ministero della Salute, della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del M.I.U.R., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e solidale dell’Università degli Studi di Padova, soggetto a prescrizione decennale decorrente dall’emanazione dei citati DCPM (primo motivo);

1.1. esso è infondato;

1.2. non ricorre un’omessa pronuncia sulla domanda in oggetto, avendola anzi la Corte territoriale rigettata, per le ragioni argomentate sulla base del ricostruito quadro normativo di disciplina del rapporto dei medici specializzandi (dal secondo capoverso di pg. 44 al penultimo di pg. 46 della sentenza), avendo pertanto su di essa pronunciato;

1.3. nè sussiste alcuna responsabilità da tardiva, tanto meno omessa attuazione delle Direttive comunitarie 75/362/CEE, 75/363/CEE e 82/76/CEE, che piuttosto è stata realizzata con il D.Lgs. n. 257 del 1991 (Cass. 3 agosto 2011, n. 17868; Cass. 20 marzo 2014, n. 6606; Cass. 15 novembre 2016, n. 23199; Cass. 31 maggio 2018, n. 13758), che ha individuato l’equa retribuzione, in assenza di diversi parametri nè definizioni di diritto Europeo;

1.4. la disciplina del trattamento economico dei medici specializzandi, prevista dal D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39, si applica, per effetto di ripetuti differimenti, in favore dei medici iscritti alle relative scuole di specializzazione solo a decorrere dall’anno accademico 2006-2007 e non a quelli iscritti negli anni antecedenti, che restano soggetti alla disciplina prevista dal D.Lgs. n. 257 del 1991, sia sotto il profilo ordinamentale che economico, giacchè la Direttiva 93/16/CEE non introduce alcun nuovo ed ulteriore obbligo con riguardo alla misura della borsa di studio di cui al D.Lgs. cit. (Cass. 14 marzo 2018, n. 6355; Cass. 29 maggio 2018, n. 13445; Cass. 24 maggio 2019, n. 14168);

2. i ricorrenti deducono poi violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5 (conv. in L. n. 438 del 1992), L. n. 537 del 1993, art. 3, comma 36, L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33, L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, L. n. 488 del 1999, art. 22,L. n. 289 del 2002, art. 3, comma 36, ed omesso esame di un fatto decisivo per il giudizio, per omesso riconoscimento dell’adeguamento della borsa di studio percepita dai medici specializzandi per indicizzazione annuale in rapporto all’incremento del costo della vita, per contrasto dei blocchi successivi al triennio 1992/95 con il diritto comunitario e prospettano la relativa questione di legittimità costituzionale per violazione degli artt. 2,3,4,35,36 Cost. e art. 38 Cost., comma 2, essendo venute meno le ragioni eccezionali limitate ad un “ristretto arco temporale”, ritenute da Corte Cost. 432/1997 in riferimento al blocco dell’indicizzazione per il triennio 1992/95 (secondo motivo);

2. anch’esso è infondato;

2.1. preliminarmente, deve essere esclusa l’omissione di esame di alcun fatto decisivo, neppure indicato;

2.2. secondo l’insegnamento ormai consolidato di questa Corte, meritevole di continuità, le borse di studio non sono soggette all’incremento annuale in relazione alla variazione del costo della vita per gli anni accademici dal 1992-1993 al 20042005, in applicazione di quanto disposto dal D.L. n. 384 del 1992, art. 7 (conv. in L. n. 438 del 1992), L. n. 537 del 1993, art. 3, L. n. 549 del 1995, art. 1,L. n. 662 del 1996, art. 1 e dalla L. n. 488 del 1999, art. 22, nonchè dalla L. n. 289 del 2002, in quanto il blocco degli incrementi della suddetta borsa dovuti al tasso di inflazione si iscrive in una manovra di politica economica riguardante la generalità degli emolumenti retributivi in senso lato erogati dallo Stato, come anche riconosciuto da Corte Cost. 432/97, che ha deciso la questione di costituzionalità della L. n. 549 del 1995, art. 1, comma 33 (Cass. 27 luglio 2017, n. 18670; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449):

2.3. è poi manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale sollevata, come già ritenuto da questa Corte in merito ai blocchi disposti con le norme denunciate (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449, p.ti 51 e 52 in motivazione; Cass. 21 giugno 2019, n. 16760);

3. i ricorrenti deducono ancora, in pregiudiziale ordine logico-giuridico, omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 4, comma 1, art. 24 Direttiva 93/16/CEE, D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 38, artt. 2094,2103,2104,2107,2126 c.c., artt. 35,36 e 38 Cost., per il mancato riconoscimento di un rapporto irregolare tra i medici specializzandi e l’azienda Ospedaliera e l’Università di Padova, atteso lo svolgimento di attività assistenziale oltre l’orario, di sostituzione di personale di ruolo del SSN, di mansioni non consentite, da riqualificare giuridicamente, con allegazione di circostanze e deduzione di prove orali in ricorso introduttivo, riproposte in appello ovvero di un emolumento a titolo di ingiustificato arricchimento degli Enti suindicati; violazione e falsa applicazione degli artt. 325,327,334,343 c.p.c., per ammissibilità dell’appello incidentale dei medici specializzandi nei confronti dell’Azienda Ospedaliera di (OMISSIS), in quanto notificato nei sei mesi dalla pubblicazione della sentenza di primo grado e quindi tempestivo, in difetto di decorrenza del termine breve in assenza di notificazione della sentenza di primo grado (non essendo ad essa equiparabile quella del ricorso in appello principale avverso di essa), con esclusione dell’inammissibilità in dipendenza di quella dell’appello principale del Ministero della Salute; violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c., in conseguenza della tempestività dell’appello incidentale (quinto motivo);

3.1. preliminarmente ritenutane in linea generale l’ammissibilità, benchè il motivo assommi diverse e distinte doglianze, tuttavia formulate in modo da consentire di comprenderne con chiarezza la portata (Cass. 23 aprile 2013, n. 9793; Cass. 5 ottobre 2018, n. 24493), esso è infondato;

3.2. in ordine alla prima censura, deve essere ribadito il principio consolidato, meritevole di continuità, secondo cui l’attività svolta dai medici iscritti alle scuole di specializzazione universitarie non è inquadrabile nell’ambito del rapporto di lavoro subordinato, nè del lavoro autonomo, ma costituisce una particolare ipotesi di contratto di formazione-lavoro, oggetto di specifica disciplina, rispetto alla quale non può essere ravvisata una relazione sinallagmatica di scambio tra la suddetta attività e la remunerazione prevista dalla legge a favore degli specializzandi, in quanto tali emolumenti sono destinati a sopperire alle esigenze materiali per l’impegno a tempo pieno degli interessati nell’attività rivolta alla loro formazione e non costituiscono quindi il corrispettivo delle prestazioni svolte, le quali non sono rivolte ad un vantaggio per l’università, ma alla formazione teorica e pratica degli stessi specializzandi e al conseguimento, a fine corso, di un titolo abilitante (Cass. 22 settembre 2009, n. 20403; Cass. 27 luglio 2017, n. 18670; Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449);

3.3. la Corte territoriale ha quindi compiuto un accertamento in fatto in ordine al difetto di allegazione e prova della costituzione di un rapporto lavorativo irregolare, diverso e ulteriore rispetto a quello di regolare formazione e lavoro presso la scuola di specialità, condividendo la valutazione del primo giudice di mancata dimostrazione, con allegazione di circostanze comuni a tutti i 600 specializzandi, dello svolgimento di un’attività radicalmente diversa da quella loro tipica (così agli ultimi due capoversi di pg. 51 della sentenza);

3.4. ad esso i ricorrenti hanno opposto una propria diversa valutazione (a pgg. 50 e 51 del ricorso), comportante una rivisitazione nel merito indeferibile a questa Corte di legittimità (Cass. 19 marzo 2009, n. 6694; Cass. 16 dicembre 2011, n. 27197; Cass. 4 novembre 2013, n. 24679), senza neppure confutare specificamente l’argomentazione della Corte d’appello, con riflesso sul difetto di specificità del motivo per tale ragione, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 4 (Cass. 3 luglio 2008, n. 18202; Cass. 19 agosto 2009, n. 18421; Cass. 22 settembre 2014, n. 19959; Cass. 26 settembre 2016, n. 18860), oltre che per la mancata trascrizione dei reiterati capitoli di prova orale, in violazione della prescrizione dell’art. 366 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 6 (Cass. 30 luglio 2010, n. 17915, con affermazione del principio ai sensi dell’art. 360 bis c.p.c., comma 1; Cass. 10 agosto 2017, n. 19985);

3.5. la censura di inammissibilità dell’appello incidentale (a prescindere dalla sua effettiva ammissibilità, non risultando tardivo in assenza di decorso del termine lungo previsto dall’art. 327 c.p.c.: Cass. 23 gennaio 2009, n. 1701; Cass. 19 giugno 2015, n. 12724; Cass. 22 agosto 2018, n. 20963) resta comunque assorbita dall’infondatezza delle domande a suo oggetto;

3.6. infine, la censura sulle spese, in assenza di alcuna doglianza sulla loro regolazione nel giudizio d’appello, ma soltanto per effetto espansivo interno, ai sensi dell’art. 336 c.p.c., comma 1, per eventuale riforma della sentenza, è inammissibile;

4. sempre nel rispetto del criterio di pregiudizialità logico-giuridica, la Presidenza del Consiglio e i Ministeri ricorrenti incidentali deducono violazione e falsa applicazione del D.L. n. 384 del 1992, art. 7, comma 5, conv. in L. n. 438 del 1992, L. n. 662 del 1996, art. 1, comma 66, L. n. 488 del 1999, art. 22,L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 37, per la corretta attuazione delle Direttive comunitarie, in ordine all’adeguata remunerazione dell’attività prestata dai medici specializzandi, da parte del legislatore nazionale con il D.Lgs. n. 257 del 1991, senza necessità di adeguamenti delle borse di studio in base alle stesse direttive, con la conseguente legittimità, già riconosciuta per l’indicizzazione annuale in rapporto al costo della vita, del congelamento disposto dallo stesso legislatore anche per la loro rideterminazione triennale in base agli incrementi contrattuali del personale sanitario del SSN per la vigenza dei medesimi blocchi (unico motivo);

4.1. esso deve essere ritenuto innanzi tutto ammissibile;

4.2. la notificazione del controricorso con ricorso incidentale riproduce esattamente l’indicazione delle controparti (ricorrenti principali) contenuta nell’atto ed è avvenuta nei confronti del difensore dei soggetti che hanno partecipato al giudizio conclusosi con la sentenza impugnata, i quali, resistendo nel giudizio di legittimità, dopo avere proposto l’eccezione per il motivo suesposto, si sono difesi nel merito: sicchè, ogni nullità o irregolarità dell’atto è rimasta sanata ai sensi dell’art. 156 c.p.c., per il raggiungimento dello scopo cui esso era destinato nè potendovi essere incertezza sui destinatari (Cass. 11 giugno 2007, n. 13620; Cass. 6 febbraio 2018, n. 2827);

4.3. parimenti, deve essere disattesa l’eccezione di violazione del D.L. n. 179 del 2012, art. 16 undecies, commi 2 e 3, aggiunto dalla L. n. 132 del 2015, art. 19 e del Decreto 28 dicembre 2015, art. 1, comma 3, sotto il profilo della mancata indicazione di nome del file nella relazione di notificazione attestata conforme all’originale informatico dell’atto, posto che l’irritualità della notificazione di un atto per posta elettronica certificata non ne comporta la nullità se la consegna dell’atto ha comunque prodotto il risultato della sua conoscenza e determinato così il raggiungimento dello scopo legale (Cass. 31 agosto 2017, n. 20625; Cass. s.u. 28 settembre 2018, n. 23620);

4.4. neppure infine si è formato giudicato in merito al diritto di rideterminazione triennale in questione, posto che il capo ad esso relativo è stato tempestivamente impugnato (con il terzo motivo, in riferimento al termine di prescrizione) dai medici ricorrenti principali;

4.5. nel merito, il motivo è fondato;

4.6. come già è stato riconosciuto da questa Corte, l’importo delle borse di studio dei medici specializzandi iscritti ai corsi di specializzazione negli anni accademici dal 1998 al 2005 non è soggetto all’adeguamento triennale previsto dal D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, comma 1, in quanto la L. n. 449 del 1997, art. 32, comma 12, con disposizione confermata dalla L. n. 289 del 2002, art. 36, comma 1, ha consolidato la quota del Fondo sanitario nazionale destinata al finanziamento delle borse di studio ed escluso integralmente l’applicazione dell’art. 6 citato (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4449; Cass. 20 maggio 2019, n. 13572; Cass. 11 ottobre 2019, n. 25675);

5. le superiori argomentazioni comportano l’assorbimento del terzo (omessa pronuncia e violazione e falsa applicazione dell’art. 2948 c.c., per mancato riconoscimento della prescrizione decennale ai diritti azionati, di adeguamento di un corrispettivo contrattuale solo apparentemente periodico) e del quarto motivo (violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 368 del 1999, art. 39,D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, commi 1, 2 e 3, anche come vizio motivo, per omessa pronuncia in ordine alla legittimazione passiva e di responsabilità solidale della Presidenza del Consiglio dei Ministri, del M.I.U.R., del Ministero dell’Economia e delle Finanze e dell’Università degli Studi di Padova, tutti tenuti in ordine alle domande di inadempimento per tardiva attuazione delle Direttive e rideterminazione triennale delle borse) del ricorso principale e dei due del ricorso incidentale condizionato (per estraneità dell’Università degli Studi di Padova alla domanda dei medici specializzandi per ritardata attuazione delle Direttive comunitarie, da qualificare azione risarcitoria comunitariamente rilevante, in violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 257 del 1991, art. 6, in caso di accoglimento dei motivi secondo e terzo del ricorso principale);

6. pertanto il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri deve essere accolto, il ricorso principale dei medici specializzandi rigettato e l’incidentale condizionato dell’Università degli Studi di Padova dichiarato assorbito; con la cassazione della sentenza impugnata, in relazione al ricorso incidentale accolto e con decisione nel merito di rigetto di tutte le domande originarie dei medici specializzandi; la compensazione delle spese dell’intero processo tra tutte le parti, per l’affermazione o comunque il consolidamento dell’indirizzo giurisprudenziale di legittimità sulle questioni controvertite dopo la proposizione del ricorso introduttivo e il raddoppio del contributo unificato, ove spettante nella ricorrenza dei presupposti processuali (conformemente alle indicazioni di Cass. s.u. 20 settembre 2019, n. 23535).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso incidentale della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri; rigetta il ricorso principale dei medici e dichiara assorbito l’incidentale condizionato dell’Università; cassa la sentenza, in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta tutte le domande originarie proposte dai medici; compensa tra tutte le parti le spese dell’intero processo.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti principali, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza camerale, il 7 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2020

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