Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2363 del 01/02/2011

Cassazione civile sez. II, 01/02/2011, (ud. 16/12/2010, dep. 01/02/2011), n.2363

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. PARZIALE Ippolisto – Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. DE CHIARA Carlo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO ETRURIA Soc. coop. a r.l., in persona del legale

rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, in forza di

procura speciale a margine del ricorso, dagli Avv. Vieri Romagnoli e

Paolo Mereu, elettivamente domiciliato nello studio di quest’ultimo

in Roma, via Belli, n. 27;

– ricorrente –

contro

M.G. e C.V., rappresentati e difesi, in

forza di procura speciale in calce al ricorso, dall’Avv. Mellini

Mario, elettivamente domiciliati nello studio di quest’ultimo in

Roma, piazza Bainsizza, n. 1;

– controricorrenti –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 1072 in data

17 dicembre 2008;

Udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

16 dicembre 2010 dal Consigliere relatore Dott. Alberto Giusti.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Ritenuto che il consigliere designato ha depositato, in data 6 agosto 2010, la seguente proposta di definizione, ai sensi dell’art. 380-bis cod. proc. civ.: “Con sentenza depositata in data 21 luglio 2008, la Corte d’appello di Firenze, in riforma della sentenza del Tribunale di Firenze – sezione distaccata di Empoli, ha dichiarato che M. G. e C.V. hanno acquistato per intervenuta usucapione la proprietà del bene immobile posto nel Comune di (OMISSIS) ed ivi rappresentato al catasto alla partita n. 2801, nel foglio 50, particella n. 309, nonchè in parte anche nel Comune di (OMISSIS) ed ivi rappresentato al catasto alla partita n. 1154, nel foglio n. 18, particella n. 573; e ha condannato la soc. coop. a r.l. Consorzio Etruria al rimborso delle spese processuali di entrambi i gradi di giudizio.

Per la cassazione della sentenza della Corte d’appello il Consorzio Etruria ha proposto ricorso, con atto notificato il 20 ottobre 2009, sulla base di due motivi.

Gli intimati hanno resistito con controricorso.

Il primo mezzo (nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, art. 118 disp. att. c.p.c., commi 1 e 2 e art. 111 Cost., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4) si conclude con il seguente quesito di diritto: E’ vero che in ossequio alle norme costituzionali e procedurali, la sentenza di appello che riformi integralmente la pronuncia di primo grado di rigetto della domanda riconvenzionale volta all’accertamento dell’usucapione di un bene immobile e che dichiari l’intervenuto acquisto ex art. 1158 cod. civ. deve contenere, a pena di nullità, le motivazioni in ordine alla sussistenza dei requisiti previsti dalla norma codicistica menzionata quali emergono dalle risultanze istruttorie e non può limitarsi a richiamare genericamente la sentenza di primo grado, soprattutto nel caso in cui nella parte motiva di quest’ultima non vi sia alcun riferimento all’accertamento delle caratteristiche del possesso del preteso usucapiente?.

Il motivo è infondato.

La Corte d’appello ha assolto l’obbligo della motivazione, avendo dato conto del convincimento che sta a base della pronuncia. Il giudice del gravame ha infatti rilevato essere pacifica la circostanza che da oltre venti anni prima della notifica dell’atto di citazione introduttivo del giudizio il M. e la C. avevano il possesso ad usucapionem della porzione di fabbricato; ed ha aggiunto che tale possesso non è mai stato neppure contestato dalla cooperativa Consorzio Etruria, avendo questa sempre e soltanto dedotto che il termine ventennale ai fini dell’usucapione non era decorso nei suoi confronti, perchè essa aveva acquistato l’immobile il 20 febbraio 1983 e solo da allora poteva iniziare a decorrere il possesso utile ad usucapionem.

Il secondo mezzo (omessa o solo apparente motivazione circa un fatto controverso e decisivo del giudizio) lamenta che la Corte di Firenze abbia motivato in modo soltanto apparente su un fatto controverso, rappresentato dal rapporto sussistente tra gli appellanti ed il bene immobile oggetto di causa.

Il motivo è inammissibile.

La Corte d’appello ha rilevato che l’esistenza del possesso ad usucapionem, in capo al M. e alla C. rappresenta un dato pacifico, l’unico elemento in contestazione essendo costituito dal fatto se, avendo il Consorzio Etruria acquistato l’immobile il 20 febbraio 1983, il termine ventennale potesse iniziare a decorrere soltanto da allora.

Ciò stando, la sintesi conclusiva che accompagna il motivo non indica specificamente quali atti del processo sarebbero stati mal valutati od interpretati dal giudice del merito nel pervenire ad apprezzare come pacifica l’esistenza in capo al M. e alla C. del possesso continuato, pacifico ed ultraventennale, come tale utile ad usucapionem.

Sussistono, pertanto, le condizioni per la trattazione del ricorso in camera di consiglio”.

Letta la memoria del ricorrente e dei controricorrenti.

Considerato che il Collegio condivide argomenti e proposte contenuti nella relazione ex art. 380-bis cod. proc. civ.;

che i rilievi critici ad essa mossi dal ricorrente non appaiono meritevoli di essere seguiti;

che il primo motivo è infondato, perchè non sussiste il vizio di mancanza di motivazione della sentenza impugnata ;

che, invero, la Corte d’appello – lungi dal motivare per relationem – ha rilevato che il possesso ultraventennale del M. e della C. era un fatto pacifico (sia perchè accertato dal Tribunale, sia perchè affermato dagli appellanti e non contestato dalla società cooperativa Consorzio Etruria) e che l’unica questione da affrontare – e poi risolta in senso favorevole agli appellanti – era se il possesso utile ad usucapionem potesse decorrere soltanto dal 20 febbraio 1983;

che, quanto al secondo motivo, con il quale si censura, sotto il profilo del vizio di omessa o solo apparante motivazione, che la Corte territoriale abbia ritenuto incontroverso il rapporto sussistente tra il M. e la C. ed il bene immobile oggetto di causa, esso è inammissibile per l’assorbente ragione che la doglianza mira a sollecitare un riesame del merito della vicenda processuale;

che, pertanto, il ricorso deve essere rigettato;

che le spese del giudizio di cassazione, liquidate come da dispositivo, seguono la soccombenza.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al rimborso delle spese sostenute dai controricorrenti, liquidate in complessivi Euro 1.700, di cui Euro 1.500 per onorari, oltre a spese generali e ad accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della 2^ Sezione civile della Corte suprema di Cassazione, il 16 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 1 febbraio 2011

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