Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23629 del 21/11/2016


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Cassazione civile sez. I, 21/11/2016, (ud. 28/04/2016, dep. 21/11/2016), n.23629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SALVAGO Salvatore – Presidente –

Dott. CAMPANILE Pietro – rel. Consigliere –

Dott. SAMBITO Maria Giovanna – Consigliere –

Dott. DI MARZIO Mauro – Consigliere –

Dott. TERRUSI Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso proposto da:

FEMA s.r.l., elettivamente domiciliata in Roma, piazzale Porta Pia,

n. 121, nello studio dell’avv. Giancarlo Navarra; rappresentata e

difesa dagli avv.ti Giuseppe Aliquò e Maria Tisa, giusta procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

COMUNE DI CARLENTINI, elettivamente domiciliato in Roma, via Asiago,

n. 8, nello studio dell’avv. Francesco Minervini; rappresentato e

difeso dall’avv. Salvatore Maddalena, giusta procura speciale a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, n. 1115,

depositata in data 16 settembre 2008;

sentita la relazione svolta all’udienza pubblica del 28 aprile 2016

dal Consigliere Dott. Pietro Campanile;

sentito per la ricorrente l’avv. Tisa;

sentito per il Comune l’avv. Maddalena;

Udite le richieste del Procuratore Generale, in persona del sostituto

Dott. Rosario Giovanni Russo, il quale ha concluso per

l’accoglimento del ricorso, con riferimento all’aggiudicazione del

primo lotto, e con esclusione del quinto motivo.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1 – Con sentenza depositata in data 23 settembre 2003 il Tribunale di Siracusa rigettava la domanda, avanzata dalla Fema S.r.l. relativamente al calcolo del compenso revisionale per lavori eseguiti in appalto per il Comune di Carlentini (il primo lotto a seguito di aggiudicazione, i successivi due mediante assegnazione a trattativa privata).

In particolare, veniva ritenuta applicabile la disciplina prevista dalla L. n. 41 del 1986, art. 33, secondo cui il coefficiente di alea a carico dell’appaltatore era pari al 10 per cento, in luogo di quello, invocato dall’attrice sulla base della L.R. Sicilia n. 22 del 1964, pari al cinque cento.

1.2 – Tale decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Catania, che ha ritenuto infondato il gravame proposto dalla Fema s.r.l..

1.3 – Si è in primo luogo osservato che il contratto era stato stipulato in epoca successiva all’entrata in vigore della L.R. n. 30 del 1990, che aveva recepito per la Regione Siciliana la L. n. 41 del 1986.

Anche a voler tener conto della data dell’aggiudicazione, essa era successiva alla citata L. n. 41 del 1986, il cui art. 38 ne estendeva l’applicazione anche alle Regioni a statuto speciale.

1.4 – Per la cassazione di tale decisione la S.r.l. Fema propone ricorso, affidato a sei motivi, illustrati da memoria, cui il Comune di Carlentini resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2 – Con il primo motivo si denuncia la violazione della L. n. 37 del 1973, art. 2: l’aver ritenuto contraria a detta norma la clausola n. 19 del contratto (che richiamava la circolare n. 2477 dell’Assessorato al LL.PP. della Regione Siciliana, secondo cui alla revisione non erano applicabili le disposizioni contenute nella L. n. 41 del 1986) non autorizzava a derogare dal quadro normativo delineato dalla legge regionale vigente al momento della stipulazione del contratto.

2.1 – Con il secondo mezzo si deduce la violazione della L.R. Sicilia n. 30 del 1990, art. 6, secondo cui della L. n. 41 del 1986, art. 33, avrebbe dovuto trovare applicazione solo per i lavori non ancora aggiudicati, ragion per cui appariva erroneo il riferimento alla data di stipula del contratto.

2.2 – Sempre con riferimento alla data di aggiudicazione dell’appalto, viene dedotta la violazione della L.R. n. 5 del 1971, art. 23, secondo cui “l’aggiudicazione definitiva dell’appalto equivale per ogni effetto di legge a un contratto vincolante per le parti”.

2.3 – Con il quarto motivo si denuncia la violazione della L. n. 37 del 1973, art. 2: il richiamo alla L. n. 41 del 1986, non era consentito alla luce di tale norma, che non consente deroghe di natura convenzionale.

2.4 – Il quinto mezzo attiene alla ritenuta carenza di specificità del motivo di appello inerente alla suddetta deroga convenzionale.

2.5 – Con la sesta censura si deduce violazione della L. n. 41 del 1986, art. 38 e dell’art. 14 dello Statuto della Regione Siciliana.

3 – Le esposte censure, da esaminarsi congiuntamente in quanto intimamente connesse, sono in parte inammissibili ed in parte infondate, in quanto, pur ponendo una serie di questioni di natura intertemporale, non censurano adeguatamente il rilievo, contenuto nell’impugnata decisione, e costituente un’autonoma ratio decidendi, secondo cui in ogni caso l’aggiudicazione (sulla quale si fonda la tesi sostenuta dalla ricorrente) “intervenne, per come è incontestato fra le parti, in data 9 febbraio 1990, e, quindi, anche se precedentemente alla L.R. Sicilia n. 30 del 1990, che ha recepito la normativa nazionale d cui alla L. n. 41 del 1986, nella vigenza di detta ultima disposizione legislativa”.

4 – A tale riguardo la Corte ha osservato che l’art. 38 di detta legge estende l’applicazione di tutto il testo normativa anche alle Regioni a statuto speciale, con disposizione che connota il carattere di norma fondamentale di riforma economico-sociale della stessa legislazione, con conseguente obbligo di adeguamento della legislazione regionale, e, quindi, di imperatività della stessa.

5 – Tale aspetto non risulta attinto da specifica censura, e, in ogni caso, anche a volerlo considerare implicitamente criticato attraverso i molteplici riferimenti all’inapplicabilità della L.R. n. 30 del 1990, attiene a soluzione pienamente condivisa dal Collegio, in quanto conforme agli orientamenti consolidati in materia di revisione.

Mette conto di ricordare, a tale proposito, come la Corte costituzionale, dopo aver descritto l’evoluzione normativa relativa alla revisione del prezzo negli appalti pubblici, abbia avuto modo di affermare (sentenza n. 447 del 2006) che indubbio che l’istituto della revisione prezzi risponda a un interesse unitario, afferendo a scelte legislative di carattere generale che implicano valutazioni politiche e riflessi finanziari, che non tollerano discipline differenziate nel territorio” (v. anche Corte cost. n. 308 del 1993).

6 – Ove si consideri che ogni atto richiamato nella complessa argomentazione svolta dalla ricorrente, imperniata sulla valorizzazione dell’aggiudicazione rispetto alla stipulazione del contratto, è stato compiuto successivamente all’emanazione della più volte richiamata L. n. 41 del 1986, deve rilevarsi che l’efficacia cogente della stessa e la sua applicabilità prioritaria anche rispetto alla legislazione regionale priva di qualsiasi fondatezza le tesi complessivamente sostenuta dalla Fema.

7 – In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, con condanna della ricorrente al pagamento delle spese processuali, che si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna la ricorrente al pagamento delle spese processuali, liquidate in Euro 7.200,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre accessori di legge.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio la Sezione Prima Civile, il 28 aprile 2016.

Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016

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