Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23629 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – rel. Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

G.G., elettivamente domiciliata in Roma, via Giovanni

Gentile n. 22, presso lo studio dell’avv. Orlando Anna, che la

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DEL TERRITORIO, in persona del direttore pro tempore,

elettivamente domiciliate in Roma, via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura. Generale dello Stato, che le rappresenta e difende;

– controricorrente –

per la cassazione della sentenza della Commissione tributaria

regionale delle Marche, sez. 4^, n. 125 del 22.11.2005;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

5.10.2011 dal consigliere relatore dott. Aurelio Cappabianca;

udito, per la ricorrente, l’avv. Anna Orlando;

udito, per l’Agenzia controricorrente, l’avvocato dello Stato

Giuseppe Albenzio;

udito il P.M., in persona del sostituto procuratore generale dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per la declaratoria dell’estinzione del

giudizio per cessazione della materia del contendere.

Fatto

FATTO E DIRITTO

Premesso:

– che, a seguito della notifica da parte del Comune di Senigallia di avviso di liquidazione i.c.i. in relazione ad immobile di sua proprietà, la contribuente propose, nei confronti dell’Agenzia del Territorio, ricorso avverso l’accatastamento dell’immobile (mai notificatole in precedenza) in categoria A/1, classe 2, anzichè in categoria A/2, classe 2 ovvero, alla stregua di abitazioni similari della zona, in categoria A/7;

che l’adita commissione provinciale accolse il ricorso, con decisione, che, in esito all’appello dell’Agenzia, fu, tuttavia, riformata dalla commissione regionale, che ribadì la legittimità dell’originario accatastamento;

rilevato:

che, avverso la decisione di appello, la contribuente ha proposto ricorso per cassazione in due motivi;

– che l’Agenzia del Territorio ha resistito con controricorso;

osservato:

– che il 27 settembre 2011, la contribuente ha allegato avviso dell’Agenzia del Territorio di nuovo classamento in A/7 (seguito a sua domanda in autotutela) ed ha chiesto la declaratoria della cessazione della materia del contendere;

considerato:

che, alla luce di quanto emerge dall’indicata produzione (ammissibile ex art. 372 c.p.c., comma 2) e delle specifiche richieste della ricorrente, risulta venuto meno l’interesse della ricorrente medesima alla prosecuzione del giudizio per intervenuta cessazione della materia del contendere (v. Cass. 13565/05, 11176/04, 1205/03);

ritenuto:

che va, pertanto, adottata la correlativa declaratoria;

– che, attesa la natura della controversia e tutte le peculiarità della fattispecie, ricorrono le condizioni per disporre la compensazione delle spese del giudizio.

P.Q.M.

la Corte dichiara inammissibile il ricorso per sopravvenuta carenza di interesse; compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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