Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23629 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23629

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 6878-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

GRAND HOTEL SANTA MARIA SRL, in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE DEI MELLINI,

17, presso lo studio dell’avvocato ORESTE CANTILLO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato GUGLIELMO CANTILLO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 11664/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di NAPOLI SEZIONE DISTACCATA di SALERNO, depositata il

18/12/2015;

letta la memoria della società controricorrente ex art. 380-bis

c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con la sentenza impugnata, la C.T.R. ha annullato gli avvisi di accertamento per Ires, Irap degli anni d’imposta 2004, 2005, 2007, 2008, 2009, 2010, notificati alla società contribuente il 21/12/2012, quanto alle prime due annualità per “intervenuta decadenza dal potere di accertamento”, poichè emessi avvalendosi del cd. raddoppio dei termini di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43, comma 1, “in forza di notitia criminis emersa e denunciata successivamente alla scadenza degli ordinari termini di decadenza”, e per tutti stante l’inosservanza del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, e senza che nell’atto impositivo fosse indicata la “particolare e motivata urgenza”;

2. con due motivi di ricorso, l’Agenzia delle entrate deduce la “violazione e falsa applicazione”: 1) per le annualità 2004 e 2005, “del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 43,nella versione ratione temporis applicabile, del D.L. 4 luglio 2006, n. 223, art. 37, comma 24 e 26”, in quanto il raddoppio dei termini presuppone solo l’esistenza di una violazione che comporti l’obbligo di denuncia, ai sensi dell’art. 331 c.p.p., per uno dei reati previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000 (nel caso di specie pacifico, trattandosi di contestazioni scaturenti dalle risultanze del procedimento penale n. 866/2012/21) e determina un ampliamento ex lege degli originari termini di accertamento; 2) per tutte le annualità, “della L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7 e del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 41 e 43”, essendo possibile per l’Ufficio “allegare e provare le ragioni di urgenza anche in sede di giudizio”, e rappresentando comunque “le reiterate e gravi condotte penali tributarie del contribuente ragioni implicite idonee a giustificare” il mancato rispetto del termine dilatorio in questione;

3. il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

4. il primo motivo di ricorso è fondato;

5. occorre preliminarmente precisare che, con riguardo agli avvisi di accertamento per i periodi d’imposta precedenti a quello in corso alla data del 31/12/2016 e già notificati, non rilevano le modifiche introdotte dalla L. n. 208 del 2015, art. 1, commi da 130 a 132, attesa la disposizione transitoria ivi introdotta, che richiama l’applicazione del D.Lgs. n. 128 del 2015, art. 2, il quale fa salvi gli effetti degli avvisi già notificati (Cass. Sez. 5, n. 26037/16 e n. 16728/16).

6. questa Corte ha altresì chiarito che il cd. raddoppio dei termini di accertamento non integra una proroga dei termini ordinari, ma – come sottolineato dalla Corte Cost. nella sentenza n. 247/11 – “attiene solo alla commisurazione del termine di accertamento ed i termini raddoppiati sono anch’essi termini fissati direttamente dalla legge (..) Sotto questo aspetto non può parlarsi di “riapertura o proroga di termini scaduti” nè di “reviviscenza di poteri di accertamento ormai esauriti”, perchè i termini “brevi” e quelli raddoppiati si riferiscono a fattispecie ab origine diverse, che non interferiscono tra loro ed alle quali si connettono diversi, unitari e distinti termini di accertamento” (Cass. sez. 5, 16/12/2016 n. 26037), sicchè risulta errata l’affermazione del giudice d’appello per cui il raddoppio dei termini sarebbe applicabile “isolo nel caso in cui il rilievo del reato da parte dell’Ufficio finanziario avvenga quando non è ancora spirato il termine quadriennale di prescrizione tributaria, attesa la natura eccezionale e derogatoria del raddoppio”;

7. anche il secondo motivo va accolto, innanzitutto perchè è consolidato l’orientamento per cui “il vizio invalidante non consiste nella mera omessa enunciazione nell’atto dei motivi di urgenza che ne hanno determinato l’emissione anticipata, bensì nell’effettiva assenza di detto requisito la cui ricorrenza, all’epoca dell’emissione, deve essere allegata e provata dall’Ufficio nelle sedi amministrativa ovvero contenziosa (Cass. SU, 18184/13; conf. Cass. Sez. 6-5, 1082/17); inoltre perchè, secondo la giurisprudenza di questa Corte, assumono rilevanza idonea ad escludere “che l’inosservanza del termine dilatorio sia dovuta a inerzia o negligenza” dell’amministrazione le circostanze che abbiano “impedito il tempestivo ed ordinato svolgimento delle attività di controllo e ritardato incolpevolmente l’accertamento ovvero abbiano reso difficoltoso con il passare del tempo il pagamento del tributo e necessario procedere senza il rispetto del termine, come ad esempio in presenza di (a) nuovi fatti emersi nel corso delle indagini fiscali o di procedimenti penali svolti nei confronti di terzi, (b) eventi eccezionali che hanno inciso sull’assetto organivativo o sulla regolare programmazione dell’attività degli uffici, (c) condotte dolose o pretestuose o volutamente dilatorie del contribuente sottoposto a verifica, nonchè (d) nell’ipotesi di reiterate condotte penali tributarie del contribuente o di partecipazione a frodi fiscali oppure (e) nel caso in cui il contribuente versi in un grave stato di insolvenza” (Cass. Sez. 5, 5137/16, 13032/15, 25759/14, 22945/14, 14287/14, 9424/14, 2587/14; Cass. Sez. 6-5, 1082/17, 1013/17);

6. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei criteri sopra indicati.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania – sezione distaccata di Salerno, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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