Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23628 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –

Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –

Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 17015/2011 R.G. proposto da:

Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per

legge;

– ricorrente –

contro

Prada S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 66, presso lo studio

legale “Ludovici Piccone & Partners”, rappresentata e difesa

dall’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, giusta procura notarile in

atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Marche

(Ancona), Sez. 5, n. 32/05/11 del 21 dicembre 2010, depositata l’8

marzo 2011, non notificata;

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2020

dal Consigliere Botta Raffaele.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Vista l’istanza relativa all’adesione della società controricorrente alla procedura di adesione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con la relativa documentazione allegata (domanda di definizione e mod. F24 attestante il pagamento del dovuto), nonchè la memoria per la cessazione della materia del contendere depositata il 17 giugno 2020 dalla difesa della parte controricorrente;

Preso atto che l’amministrazione non ha depositato memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;

Rilevato che ricorrono le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio e considerato che in ragione di tali condizioni appare giustificata la compensazione delle spese.

P.Q.M.

Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dei decreti del Primo Presidente 11 maggio 2020, n. 76 e 30 giugno 2020, n. 97.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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