Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23628 del 27/10/2020
Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 03/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23628
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE TRIBUTARIA
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. STALLA Giacomo Maria – Presidente –
Dott. PAOLITTO Liberato – Consigliere –
Dott. BALSAMO Milena – Consigliere –
Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –
Dott. BOTTA Raffaele – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso iscritto al n. 17015/2011 R.G. proposto da:
Agenzia delle entrate, in persona del Direttore pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via dei Portoghesi 12, presso
l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende per
legge;
– ricorrente –
contro
Prada S.p.A., in persona del legale rappresentante pro tempore,
elettivamente domiciliata in Roma, via Sicilia 66, presso lo studio
legale “Ludovici Piccone & Partners”, rappresentata e difesa
dall’avv. Pietro Piccone Ferrarotti, giusta procura notarile in
atti;
– controricorrente –
avverso la sentenza della Commissione Regionale delle Marche
(Ancona), Sez. 5, n. 32/05/11 del 21 dicembre 2010, depositata l’8
marzo 2011, non notificata;
Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 3 luglio 2020
dal Consigliere Botta Raffaele.
Fatto
FATTO E DIRITTO
Vista l’istanza relativa all’adesione della società controricorrente alla procedura di adesione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, con la relativa documentazione allegata (domanda di definizione e mod. F24 attestante il pagamento del dovuto), nonchè la memoria per la cessazione della materia del contendere depositata il 17 giugno 2020 dalla difesa della parte controricorrente;
Preso atto che l’amministrazione non ha depositato memorie e che il P.G. non ha depositato conclusioni scritte;
Rilevato che ricorrono le condizioni previste dalla legge per la dichiarazione di estinzione del giudizio e considerato che in ragione di tali condizioni appare giustificata la compensazione delle spese.
P.Q.M.
Dichiara estinto il giudizio e compensa le spese.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 3 luglio 2020, svoltasi con modalità da remoto ai sensi dei decreti del Primo Presidente 11 maggio 2020, n. 76 e 30 giugno 2020, n. 97.
Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020