Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23628 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23628

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – rel. Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. BOTTA Raffaele – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

CONSORZIO ASSOCIAZIONE PRODUTTORI ORTOFRUTTICOLI CASERTA SCPA in

persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente

domiciliato in ROMA VIA DELLA SCROFA 57, presso lo studio

dell’avvocato RUSSO CORVACE GIUSEPPE, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato PIZZONIA GIUSEPPE, giusta delega a margine;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 20/2010 della COMM. TRIB. REG. di NAPOLI,

depositata il 25/01/2010;

Preliminarmente il Presidente informa che a causa di incompatibilità

del Cons. CAPPABIANCA, il Collegio è composto dal Cons. RAFFAELE

BOTTA in sostituzione;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Presidente e Relatore Dott. MARCO PIVETTI;

udito per il ricorrente l’Avvocato RUSSO CORVACE, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito per il resistente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto il

rigetto;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In esito a verifiche effettuate presso aziende conserviere, la Guardia di finanza rilevò che – nel corso di precedenti campagne di trasformazione del pomodoro – nelle “bollette di entrata” del prodotto in stabilimento (recanti l’indicazione del quantitativo lordo, dello scarto e di quello, idoneo alla produzione, ammesso al pagamento), consegnate ai rappresentanti del fornitore e da questi sottoscritte, erano stati riportati quantitativi di prodotto indicati come non idonei alla trasformazione e, conseguentemente, non fatturati. Tali quantitativi, peraltro, non risultavano essere stati annotati (come, invece, prescritto) sugli appositi registri da tenersi a cura della imprese di trasformazione con riferimento per documentare lo smaltimento dei prodotti scartati.

Conseguentemente, in tutti i casi in cui l’impresa di trasformazione non era stata in grado di dimostrare che gli scarti rilevati al momento dell’entrata del prodotto erano poi usciti (nella stessa misura) come rifiuti smaltiti, i quantitativi “scartati” furono considerati come effettivamente acquisiti e, quindi, trasformati e ceduti dall’impresa conserviera anche alla luce della presunzione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53.

Secondo la Guardia di finanza i contraenti avrebbero fittiziamente sovrastimato gli “scarti” per portare a compimento una frode, giacchè i quantitativi di prodotto falsamente computati come “non idonei” non venivano fatturati dai produttori, ma, permanendo, comunque, nel ciclo produttivo, influivano sulla produzione e consentivano all’azienda di riscuotere un maggiore contributo comunitario. Sempre secondo la G.d.F., si verificava, in proposito una situazione di assoluta convergenza di interessi: l’industria trasformatrice, pur deducendo minor costi (non disponendo della documentazione fiscale relativa all’acquisto del prodotto falsamente considerato “non idoneo”), si assicurava maggior benefici comunitari scaturenti dalle rese di lavorazione dei quantitativi maggiori passati alla produzione; la fornitrice fatturava meno di quanto dovuto.

Sulla base di tale contesto, l’Ufficio mosse al fornitore Consorzio Associazione Produttori Ortofrutticoli Caserta S.C.P.A. i seguenti rilievi:

– omessa fatturazione delle operazioni attive ai fini iva, per la parte relativa al prodotto dichiarato inidoneo, ma, in realtà, immesso nel ciclo produttivo delle imprese di trasformazione;

– irregolare dichiarazione annuale iva, per indicazione d’imposta in misura inferiore a quella dovuta;

– omessa annotazione di ricavi ai fini delle imposte sul reddito, sempre per la parte relativa al prodotto dichiaratamente scartato e non fatturato.

Provvide, quindi, ad emettere a suo carico i correlativi avvisi di accertamento e di rettifica.

Con il ricorso introduttivo del presente giudizio, il Consorzio propose ricorso avverso gli avvisi di accertamento notificati, in relazione agli eventi sopra descritti, per IRPEG ed ILOR 1995.

A fondamento del ricorso, l’ente contribuente sosteneva, in particolare, che non vi era alcun riscontro contabile dell’assunta scorrettezza del proprio comportamento, risultando regolarmente fatturato tutto il prodotto dichiarato idoneo all’entrata” (in stabilimento); di non aver ceduto il pomodoro qualificato come scarto, perchè privo dei requisiti di qualità, ma di averlo semplicemente consegnato, a titolo non traslativo, alle industrie di trasformazione; di non essere incorsa in alcun illecito, posto che l’obbligo dell’annotazione degli scarti gravava esclusivamente sulle imprese di trasformazione.

L’adita commissione tributaria accolse il ricorso e l’appello, successivamente proposto dall’Ufficio, fu disatteso dalla commissione regionale.

In accoglimento del ricorso per cassazione dell’Amministrazione finanziaria, questa Corte, con sentenza n. 15307/08 del 10.6.2008 cassò la sentenza di appello con rinvio della causa al giudice a quo, che,in accoglimento dell’appello dell’Ufficio, affermò la legittimità dell’avviso di accertamento impugnato.

Avverso tale decisione, il consorzio contribuente propone ricorso per cassazione prospettando due motivi di censura. L’Amministrazione finanziaria resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo di ricorso, il consorzio ricorrente – deducendo violazione e falsa applicazione dell’art. 384 c.p.c. – imputa al giudice del rinvio di non aver proceduto alla rivalutazione dei fatti di causa impostogli dalla precedente decisione di questa Corte.

Il motivo è infondato e, prima ancora, inammissibile per mancanza di autosufficienza.

La Corte di cassazione, infatti, con la sentenza 15308 del 2008 sopra citata, ha affermato che ai quantitativi di prodotto consegnati dal fornitore e non annotati negli appositi registri di smaltimento degli scarti nè rinvenuto presso l’impresa di trasformazione si applicava la presunzione di cessione di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53 sicchè tali quantitativi dovevano essere considerati, in via presuntiva, come ceduti in esito a trasformazione e al contempo, quale indefettibile logico presupposto, come precedentemente immessi nel ciclo di trasformazione dell’impresa conserviera. L’immissione nel ciclo produttivo di quantità di prodotto superiori a quelle fatturate costituiva poi – ha affermato la Corte – un elemento presuntivo idoneo nei confronti del fornitore, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d), circa l’esistenza di sotto fatturazioni. A nulla rileva in contrario l’estraneità della fornitrice agli incombenti relativi alla prescritta annotazione degli scarti sui registri di pertinenza delle imprese di trasformazione.

Nè può valere in contrario il preteso divieto di doppia presunzione. La sentenza concludeva rilevando che il superamento degli elementi presuntivi a carico del contribuente-fornitore non era stato motivato dalla sentenza impugnata se non con scarne e tautologiche affermazioni.

Sulla base di tale direttiva , il giudice del rinvio aveva il compito di verificare se il consorzio avesse fornito elementi di convincimento idonei a superare le presunzioni di cui sopra. La sentenza qui impugnata si limita effettivamente a ribadire la presunzione stabilita dalla Corte. Ma il ricorso non afferma che fossero stati acquisiti elementi idonei a vincere le presunzioni suddette e comunque non contiene alcuna specificazione al riguardo. A ben vedere, anzi il ricorso neppure afferma che tali elementi vi fossero o fossero stati offerti. Nè può ritenersi che la sussistenza di elementi di prova da valutare fosse implicita nel fatto che la Cassazione avesse cassato con rinvio, senza decidere direttamente nel merito, posto che l’art. 384 c.p.c., comma 2 è applicabile solo quando altri accertamenti di fatto non sono necessari per la natura della questione e non implica alcuna funzione istruttoria della Corte neppure quella di verificare se e quali prove siano state fornite o proposte.

La denunzia di violazione dell’articolo 384 è quindi priva di oggetto concreto.

Con il secondo motivo di ricorso, il consorzio ricorrente deduce violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d) e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 53.

La censura costituisce con tutta evidenza una inammissibile critica al decisum e alla ratio decidendi della menzionata sentenza di questa Corte.

E’ da sottolineare che il motivo in esame non denunzia il vizio di carenza della motivazione e quindi la Corte non è chiamata a valutare se la Commissione tributaria regionale abbia o meno preso in considerazione elementi di fatto acquisiti al processo e idonei a vincere la presunzione più volte menzionata. Tanto è sufficiente per il rigetto.

Può tuttavia aggiungersi che il ricorso si limita, a questo riguardo, a fornire una dettagliata esposizione delle procedure da seguire nei procedimenti di trasformazione del pomodoro e dei controlli dai quali tali procedure sono assistite, senza peraltro specificare quali siano gli elementi di queste procedure e di questi controlli che sarebbero idonei a negare verosimiglianza all’ipotesi della partecipazione da parte del fornitore alla combinazione fraudolenta – fiscale e comunitaria – rilevata dall’amministrazione finanziaria. L’unico elemento che potrebbe eventualmente essere utilizzato sul piano argomentativo per incidere, superandole, sulle presunzioni affermate dal giudice di legittimità – e cioè che la quantità di prodotto “sano” riportata nella bolletta di consegna è l’unico dato determinante per la quantificazione del contributo comunitario – è presente nel ricorso solo come fugace affermazione, senza l’indicazione di alcun riscontro e di alcun supporto.

Il ricorso deve quindi essere respinto. Le spese di questo grado possono essere compensate per giusti motivi, in ragione della stringatezza e della motivazione posta a fondamento della sentenza impugnata.

P.Q.M.

– rigetta il ricorso;

– compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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