Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23627 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 31/01/2020, dep. 27/10/2020), n.23627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – rel. Consigliere –

Dott. CHIESI Gian Andrea – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 29838/2014 R.G. proposto da:

POLITEX S.A.S. DI FREUDENBERG POLITEX s.r.l. (già FREUDENBERG

POLITEX s.r.l.) in persona del suo legale rappresentante pro tempore

rappresentata e difesa giusta delega in atti dall’avv. Filippo Bruno

(PEC filippoalessandro.bruno.ordineavvgenova.it) e dall’avv. Anselmo

Carlevaro (PEC anselomocarlevaro.ordineavvocatiroma.org) con

domicilio eletto presso quest’ultimo in Roma, via G.G. Porro n. 8;

– ricorrente –

Contro

AGENZIA DELLE DOGANE E DEI MONOPOLI (PEC

ags.rm.mailcert.avvocaturastato.it) in persona del Direttore pro

tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello

Stato, con domicilio eletto in Roma, via Dei Portoghesi, n. 12,

presso l’Avvocatura Generale dello Stato;

– controricorrente –

e contro

EQUITALIA NORD s.p.a. in persona del suo legale rappresentante pro

tempore rappresentata e difesa giusta delega in atti dal prof. avv.

Enrico Fronticelli Baldelli (PEC

entricofronticelli.pec.studiofronticelli.com) con domicilio eletto

in Roma, viale Regina Margherita n. 294;

– controricorrente –

Avverso la sentenza della Commissione Tributaria Regionale della

Liguria n. 95/13/13 depositata il 29/10/2013;

Udita la relazione della causa svolta nell’adunanza camerale del

31/01/2020 dal consigliere Succio Roberto.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– con la sentenza di cui sopra il giudice di seconde cure ha rigettato entrambe le impugnazioni, quella principale dell’Ufficio e quella incidentale del contribuente, rideterminando il ruolo applicando all’operazione di importazione contestata il diverso dazio nella misura del 24,6%, e non nella misura determinata in origine dall’Amministrazione doganale, che aveva applicato l’aliquota daziaria antidumping;

– avverso la sentenza di seconde cure propone ricorso per cassazione la società contribuente con atto affidato un solo motivo; l’Amministrazione Finanziaria e il Riscossore resistono con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– con l’unico motivo di ricorso si denuncia violazione dell’art. 112 c.p.c. e dell’art. 132 c.p.c., n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 4 e 5, per avere la CTR omesso di pronunciare su tutta la domanda, oltre che per omessa e/o insufficiente esposizione delle ragioni di fatto e diritto della decisione e per omesso esame di uno o più fatti decisivi oggetto di discussione;

– il motivo, all’evidenza, è del tutto fondato;

– va osservato in primo luogo che trova qui applicazione quanto ai motivi di ricorso e ai vizi deducibili per cassazione il nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (come modificato dal D.L. 22 giugno 2012, n. 83, cosiddetto “Decreto Sviluppo”, pubblicato in Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012, n. 147, convertito con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 187 del 11-08-2012);

– tal disposizione, applicabile alle sentenze pubblicate, come detto, a partire dall’11 settembre 2012, quindi anche alla pronuncia qui gravata consente pur sempre di denunciare in Cassazione l’anomalia motivazionale che si concreti in una omessa motivazione, non nella sua insufficienza o contraddittorietà oltre al vizio specifico relativo all’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che sia stato oggetto di discussione tra le parti, ed abbia carattere decisivo;

– invero, nel respingere tutte le “pregiudiziali al ruolo” poste da parte ricorrente, il giudice dell’appello ha mostrato di richiamare, prestandovi adesione, quanto sul punto deciso e motivato dalla CTP ma l’adesione da un lato è operata senza minimamente dar atto delle ragioni della propria adesione a quelle statuizioni;

– e secondo questa Corte (Cass. Sez. 1, Ordinanza n. 20883 del 05/08/2019) la sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame;

– la CTR genovese non si è attenuta a tal principio e pertanto, in accoglimento del ricorso, la sentenza va cassata con rinvio al secondo giudice per nuovo esame.

P.Q.M.

accoglie il ricorso; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria Regionale della Liguria in diversa composizione che provvederà anche quanto alle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 31 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

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