Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23627 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 08/06/2017, dep.09/10/2017),  n. 23627

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CIRILLO Ettore – Presidente –

Dott. MANZON Enrico – Consigliere –

Dott. NAPOLITANO Lucio – Consigliere –

Dott. VELLA Paola – rel. Consigliere –

Dott. SOLAINI Luca – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5308-2016 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

e contro

– intimati –

M.F., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato PATRIZIA MICAI;

– controricorrente e ricorrente incidentale –

avverso le sentenze n. 1912/04/2015 e n. 1913/04/2015 della

COMMISSIONE TRIBUTARIA REGIONALE di BOLOGNA, depositate il

01/10/2015;

letta la memoria del controricorrente ex art. 380-bis c.p.c.;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata dell’08/06/2017 dal Consigliere Dott. PAOLA VELLA.

Fatto

RILEVATO

che:

1. con le due sentenze qui impugnate la C.T.R. dell’Emilia-Romagna ha dichiarato nulli due avvisi di accertamento per Iva, Irap, Irpef, Add. Reg. e Add.Com. relativi agli anni d’imposta 2007 e 2008, in quanto emessi a carico del contribuente prima del termine dilatorio di cui alla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, in violazione contraddittorio cd. endoprocedimentale, ritenuto un principio generale;

2. l’Agenzia delle entrate ha cumulativamente impugnato le due sentenze, di identico tenore, per “violazione e falsa applicazione della L. n. 212 del 2000, art. 12,comma 7”, trattandosi di avvisi emessi non già all’esito di accessi o ispezioni, bensì di un controllo cd. “a tavolino” sulle operazioni bancarie del contribuente, con conseguente inesistenza di un obbligo di attivazione del contraddittorio preventivo per i tributi “non armonizzati” e, per quelli “armonizzati”, in mancanza di valutazione da parte della C.T.R. “circa l’effettivo assolvimento, da parte del contribuente, dell’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbero potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, nonchè in merito alla non pretestuosità dell’opposizione per dette ragioni”;

3. il controricorrente ha eccepito l’inammissibilità del ricorso (per inesistenza della notifica del ricorso, effettuata a mezzo p.e.c., e della sua sottoscrizione, con firma digitale e da parte di avvocati non cassazionisti), ne ha chiesto il rigetto, ed ha proposto ricorso incidentale contro il capo relativo alla compensazione delle spese, in ragione della “particolarità della questione, che trova ancora soluzioni difformi”, per violazione dell’art. 92 c.p.c., comma 2;

4. all’esito della camera di consiglio, il Collegio ha disposto adottarsi la motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

5. vanno preliminarmente disattese le censure di inammissibilità del ricorso, in quanto, per un verso al giudizio di Cassazione si applicano regole specifiche, diverse da quelle del giudizio tributario in senso stretto (v. Cass. SU, 8053/14), con conseguente ammissibilità della notifica telematica; per altro verso, l’attività notificatoria rientra tra i compiti delegabili al Procuratore dello stato (Cass. 20856/15) e comunque quelli rappresentati non sono vizi invalidanti (Cass. 14513/16, 7344/03) e/o insanabili (Cass. 21986/15);

6. nel merito, il ricorso merita accoglimento poichè la decisione impugnata non è in linea con i principi elaborati da questa Corte in tema di contraddittorio endoprocedimentale, in base ai quali:

6.1. per i tributi cd. “non armonizzati” (come Irpef, Irap) il termine dilatorio di 60 giorni previsto dalla L. n. 212 del 2000, art. 12, comma 7, si applica solo ai casi espressamente contemplati di accesso, ispezione o verifica nei locali del contribuente, e non anche agli accertamenti cd. “a tavolino”, effettuati cioè in Ufficio, in base a notizie e documenti acquisiti presso terzi o fornite dal contribuente mediante questionari o colloqui – come risulta avvenuto nel caso di specie – in tal senso militando sia il dato testuale della norma che le peculiarità delle verifiche in loco (Cass. SU 24823/15, 18184/13; Sez. Trib. 5632/15, 16036/15, 15744/16, 24199/16, 24368/16);

6.2. per i tributi cd. “armonizzati” (come l’Iva), invece, “la violazione dell’obbligo del contraddittorio endoprocedimentale da parte dell’Amministrazione comporta in ogni caso, anche in campo tributario, l’invalidità dell’atto, purchè, in giudizio, il contribuente assolva l’onere di enunciare in concreto le ragioni che avrebbe potuto far valere, qualora il contraddittorio fosse stato tempestivamente attivato, e l’opposizione di dette ragioni (valutate con riferimento al momento del mancato contraddittorio), si riveli non puramente pretestuosa e tale da configurare, in relazione al canone generale di correttezza e buona fede ed al principio di lealtà processuale, sviamento dello strumento difensivo rispetto alla finalità di corretta tutela dell’interesse sostanziale, per le quali è stato predisposto” (Cass. SU, 24823/15 cit.; cfr. Cass. sez. 6-5, 15744/16);

7. la sentenza va quindi cassata con rinvio per nuovo esame, alla luce dei criteri sopra indicati, nonchè per l’esame delle ulteriori questioni rimaste assorbite, oltre che per la statuizione sulle spese del presente giudizio, il cui esito assorbe perciò il motivo di ricorso incidentale relativo alla statuizione sulle spese del secondo grado di giudizio, le quali dovranno essere nuovamente e complessivamente regolate in sede di rinvio.

PQM

 

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale dell’Emilia-Romagna, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 8 giugno 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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