Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23625 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 14/01/2020, dep. 27/10/2020), n.23625

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NAPOLITANO Lucio – Presidente –

Dott. CONDELLO Pasqualina A.P. – rel. Consigliere –

Dott. FRACANZANI Marcello M. – Consigliere –

Dott. FRAULINI Paolo – Consigliere –

Dott. SAIEVA Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 21789/13 R.G. proposto da:

COCO INTERNATIONAL S.R.L., in persona del legale rappresentante,

rappresentata e difesa, giusta procura a margine del ricorso,

dall’avv. Tullio Elefante, con domicilio eletto presso il suo

studio, in Roma, via Cardinal del Luca, n. 10;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, con

domicilio eletto in Roma, via dei Portoghesi, n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia n. 26/38/13 depositata in data 11 febbraio 2013;

udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 14 gennaio

2020 dal Consigliere Dott.ssa Condello Pasqualina Anna Piera.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La società Coco International s.r.l. proponeva gravame avverso la sentenza della Commissione provinciale di Milano che aveva respinto il ricorso dalla stessa proposto avverso l’avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle entrate aveva recuperato a tassazione IRAP, IRES e I.V.A. per l’anno d’imposta 2004, avendo rideterminato in via induttiva maggiori ricavi per Euro 89.233,00, disconosciuto costi non di competenza per Euro 3.465,00 e costi non inerenti l’attività d’impresa per Euro 500,00, nonchè contestato la duplicazione di costi per Euro 9.964,00.

La Commissione regionale della Lombardia rigettava l’appello.

Osservava che, quando l’Ufficio riscontrava gravi incongruenze tra i ricavi dichiarati e quelli desumibili dalle caratteristiche e condizioni di esercizio dell’attività verificata, era legittimo il ricorso all’accertamento analitico-induttivo di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, comma 1, lett. d); in merito alla ricostruzione dei ricavi operata, rilevava che l’Ufficio si era basato su circostanze gravi, precise e concordanti, non contrastate validamente dalla contribuente, sottolineando al riguardo che “il numero delle pietanze servite” era stato desunto sulla base delle fatture di acquisto delle materie prime ed elaborando detti dati alla luce delle dichiarazioni rese dallo stesso legale rappresentante della società.

Ricorre per la cassazione della suddetta decisione la contribuente, con quattro motivi.

L’Agenzia delle entrate ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo la ricorrente denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, nullità della sentenza e violazione dell’art. 111 Cost., dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, sostenendo che la motivazione della sentenza è meramente apparente.

Assume che, a fronte della specifica doglianza fatta valere nei gradi di merito, con cui si lamentava carenza motivazionale circa i criteri di determinazione dei maggiori ricavi operata dall’Amministrazione finanziaria, la motivazione è del tutto mancante, limitandosi i giudici di appello a dedurre che il numero delle pietanze servite è stato ricavato sulla base degli acquisti di materie prime alla luce delle dichiarazioni rese dal legale rappresentante della società.

2. Con il secondo motivo censura la decisione impugnata per omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio oggetto di discussione tra le parti, ribadendo che la Commissione regionale avrebbe omesso di valutare la questione dibattuta e controversa concernente i dati posti a base della ricostruzione dei ricavi, non consentendo di contestarli.

3. Con il terzo motivo censura la sentenza per violazione e falsa applicazione dell’art. 2697 c.c., assumendo che la Commissione regionale avrebbe violato i principi che regolano la ripartizione delle incombenze probatorie nel processo, essendo rimaste ignote le grammature di materie prime ritenute dall’Ufficio necessarie alla preparazione delle pietanze e le percentuali di sfrido ritenute congrue, dati giustificativi del quantum accertato.

4. Con il quarto motivo denuncia nullità della sentenza, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere la Commissione regionale omesso di pronunciarsi sulle ulteriori contestazioni da essa proposte circa i costi recuperati a tassazione oggetto degli ulteriori rilievi mossi con l’avviso di accertamento.

5. La prima censura è infondata.

Il vizio di motivazione apparente della sentenza ricorre quando il giudice, in violazione di un preciso obbligo di legge, costituzionalmente imposto (art. 111 Cost., comma 6), ometta di esporre i motivi di fatto e diritto della decisione e di illustrare le ragioni che la sorreggono, rendendo, in tal modo, impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento.

La sentenza è, quindi, nulla non solo se risulti del tutto priva di motivazione dal punto di vista grafico o presenti una “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile” (Cass. Sez. U, n. 8053 del 7/4/2014), ma anche allorquando contenga una motivazione meramente apparente, nel senso che, dietro la parvenza di una giustificazione della decisione assunta, la motivazione non consenta “di comprendere le ragioni e, quindi, le basi della sua genesi e l’iter logico seguito per pervenire da essi al risultato enunciato” (Cass. n. 4448 del 25/2/2014), non assolvendo in tal modo alla finalità sua propria, che è quella di esternare il ragionamento che partendo da certe premesse pervenga, con un ragionamento logico, a spiegare il risultato delle conclusioni raggiunte sulla res decidendi (Cass. Sez. U, n. 22232 del 3/11/2016).

Ne discende che la motivazione è solo apparente, quando, benchè graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perchè recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all’interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture (Cass. Sez. U, n. 22232 del 2016, cit.; Cass., sez. 6-5, ord. n. 14927 del 15/6/2017).

La motivazione della sentenza impugnata, sebbene sintetica, si sottrae a tale censura, in quanto la Commissione regionale ha spiegato le ragioni su cui poggia il percorso argomentativo, affermando la legittimità dell’accertamento analitico-induttivo e ritenendo provati i maggiori ricavi come ricostruiti dall’Amministrazione sulla base delle fatture di acquisto delle materie prime e delle informazioni rese in sede di contraddittorio dallo stesso legale rappresentante della società contribuente.

I profili di apoditticità della motivazione, quand’anche esistenti, non viziano la motivazione in modo così radicale da renderla meramente apparente.

6. Anche il quarto motivo, da esaminare con priorità perchè denuncia un error in procedendo, è infondato.

Ad integrare gli estremi del vizio di omessa pronuncia non basta la mancanza di un’espressa statuizione del giudice, ma è necessario che sia stato completamente omesso il provvedimento che si palesa indispensabile alla soluzione del caso concreto: ciò non si verifica quando la decisione adottata comporti la reiezione della pretesa fatta valere dalla parte, anche se manchi in proposito una specifica argomentazione, dovendo ravvisarsi una statuizione implicita di rigetto quando la pretesa avanzata col capo di domanda non espressamente esaminato risulti incompatibile con l’impostazione logico-giuridica della pronuncia (Cass., sez. 1, ordinanza n. 24155 del 13/10/2017; Cass., sez. 5, ord. n. 29191 del 6/12/2017).

La integrale conferma dell’avviso di accertamento impugnato comporta un implicito rigetto anche delle doglianze della contribuente riguardanti le riprese afferenti i costi disconosciuti o duplicati.

7. Parimenti infondato è il terzo motivo.

La violazione del precetto di cui all’art. 2697 c.c., censurabile per cassazione ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, è configurabile soltanto nell’ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l’onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti (sindacabile, quest’ultima, in sede di legittimità, entro i ristretti limiti del “nuovo” art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) (Cass., sez. 3, n. 13395 del 29/05/2018; Cass., sez. 3, ord. n. 26769 del 23/10/2018).

Nel caso di specie, non è ravvisabile la suddetta violazione, in quanto la Commissione regionale, facendo buon governo della disposizione normativa in esame, ha ritenuto assolto, da parte dell’Amministrazione finanziaria, l’onere sulla stessa gravante e non ha posto a carico della parte contribuente l’onere di dimostrare fatti di cui non era onerata.

8. Va anche rigettato il secondo motivo.

Il vizio di legittimità ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, nella nuova formulazione introdotta dal D.L. 22 giugno, n. 83, art. 54, comma 1, lett. b), convertito con modificazioni dalla L. 7 agosto 2012, n. 134, applicabile alla fattispecie in esame, può essere dedotto soltanto in caso di omesso esame di un fatto storico controverso, che sia stato oggetto di discussione e appaia “decisivo” ai fini di una diversa decisione, posto che non è più consentita la impugnazione della sentenza volta a criticare la sufficienza del percorso argomentativo della decisione adottata sulla base degli elementi fattuali acquisiti agli atti del giudizio e valutati dal giudice di merito.

Infatti, rimane estranea al preteso vizio di legittimità di cui si discute qualsiasi contestazione che sia tesa a censurare il convincimento che il giudice si è formato, ai sensi dell’art. 116 c.p.c., all’esito dell’esame del materiale probatorio acquisito, attribuendo maggiore o minore attendibilità ad alcune fonti di prova piuttosto che ad altre (Cass. n. 11892 del 10/6/2016) ed è esclusa in ogni caso una nuova rivalutazione dei fatti da parte della Corte di legittimità.

Posto ciò, con il mezzo in esame la ricorrente non ha indicato il fatto controverso e decisivo che i giudici di appello avrebbero pretermesso di esaminare e valutare ai fini del giudizio, ma si è limitata a riproporre argomentazioni difensive già svolte nei precedenti gradi di merito al solo fine di ottenere una ricostruzione fattuale diversa da quella prospettata dall’Ufficio e fatta propria dai giudici di merito.

Questi ultimi, diversamente da quanto asserito dalla contribuente, rispondendo alle doglianze da essa fatta valere con riguardo al metodo di ricostruzione dei maggiori ricavi accertati, con motivazione che si sottrae alla censura ad essa rivolta, hanno spiegato che il maggior numero di pietanze servite, ricostruito dall’Ufficio, scaturisce dai dati evincibili dalle fatture di acquisto delle materie prime, ossia dai dati contabili, e da quelli forniti in contraddittorio dal legale rappresentante, che sono stati rielaborati, precisando altresì che, correttamente, l’Ufficio ha ritenuto “esagerata” una porzione media di 450 gr. di pesce, già al netto del 45 per cento di sfrido, e quella di 120 gr. di pasta.

Le diverse deduzioni difensive della ricorrente, non individuando fatti principali o secondari che il giudice di appello avrebbe omesso di rilevare e non argomentando in merito alla decisività di essi, non dà luogo al vizio di legittimità inquadrabile nel paradigma dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. In conclusione, il ricorso va rigettato.

Nulla deve disporsi in merito alle spese di lite, in difetto di attività difensiva della resistente.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 14 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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