Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23624 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 05/10/2011, dep. 11/11/2011), n.23624

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. BOGNANNI Salvatore – rel. Consigliere –

Dott. CAPPABIANCA Aurelio – Consigliere –

Dott. DI IASI Camilla – Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

MINISTERO DELL’ECONOMIA E FINANZE in persona del Ministro pro

tempore, AGENZIA DELLE ENTRATE in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliati in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrenti –

contro

C.G. in proprio e in qualità di erede della defunta

L.M., L.M. deceduta e per essa eredi C.

G. & C., elettivamente domiciliati in ROMA PIAZZA

CAVOUR,

presso la cancelleria della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato PISCHEDDA ENNIO, GRILLO GAETANO, giusta delega

in calce;

– controricorrenti –

e contro

C.C.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 81/2005 della COMM. TRIB. REG. di GENOVA,

depositata il 01/12/2005;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

05/10/2011 dal Consigliere Dott. SALVATORE BOGNANNI;

udito per il ricorrente l’Avvocato ALBENZIO, che ha chiesto

l’accoglimento;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GAETA Pietro, che ha concluso per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Il Ministero dell’economia e delle finanze e l’agenzia delle entrate propongono ricorso per cassazione, affidato a due motivi, avverso la sentenza della commissione tributaria regionale della Liguria n. 81/12/05, depositata il giorno 1 dicembre 2005, con la quale l’appello della seconda contro quella di primo grado veniva rigettato, sul presupposto che l’avviso di accertamento per Irpef e Ssn relativo al 1993, emesso anche nei confronti di G. C., esercente l’attività di amministratore di condomini, nonchè della moglie, L.M., e scaturito dalla verifica della Guardia di finanza, non era fondato, dal momento che i contribuenti avevano fornito la prova che diverse operazioni attive sui conti correnti bancari e postali erano costituite da versamenti di rate condominiali. Solo C. resiste con controricorso, essendo la moglie nel frattempo deceduta.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

2. Preliminarmente va esaminata la questione avente carattere pregiudiziale, sollevata dal controricorrente, secondo cui il ricorso sarebbe inammissibile per carenza dei quesiti.

L’eccezione è manifestamente infondata, atteso che si tratta di sentenza impugnata pubblicata nel mese di dicembre 2005, e quindi anteriormente al 2 marzo 2006, data a decorrere dalla quale la disciplina di cui all’art. 366 bis c.p.c., come introdotta con il D.Lgs. n. 40 del 2006, art. 27, comma 2 andava applicata.

3. Ciò premesso, col primo motivo i ricorrenti deducono vizi di motivazione, in quanto la CTR non considerava che solo alcune voci di operazioni bancarie erano state giustificate, come la vendita di un immobile; la pensione della moglie e i ricavi dell’attività di lei;

poste che erano state tenute presenti nella rettifica, giusta le risultanze della verifica della Gdf, sicchè il giudice non poteva inferire che la prova fosse stata fornita, e per di più relativamente a tutte quelle operazioni attive bancarie.

Il motivo è generico, atteso che i ricorrenti non hanno riportato la parte relativa a tale specifica doglianza inerente all’appello nel ricorso proposto in sede di legittimità, onde mettere il Collegio nella condizione di verificare la sussistenza o meno dei vizi lamentati, senza dovere esaminare il gravame del secondo grado, sicchè la doglianza secondo cui il giudice di appello non indicava le ragioni e le fonti, in virtù delle quali riteneva fondata la contestazione degli appellati, e in particolare che la dedotta prova, peraltro generica, di alcune poste, inficiasse tutta la rettifica, non può che essere ritenuta inammissibile.

4. Col secondo motivo i ricorrenti denunziano violazione di norme di legge, e vizi di motivazione, giacchè il giudice del gravame non considerava che il contribuente non aveva fornito la prova dei propri assunti, senza che peraltro l’eventuale dimostrazione, però esclusa, di qualche posta a suo favore, potesse comportare l’annullamento dell’atto impositivo nella sua interezza.

La censura rimane assorbita da quanto enunciato rispetto al primo motivo, avendone peraltro lo stesso carattere di genericità.

Ne deriva che il ricorso va rigettato.

Quanto alle spese del giudizio, sussistono giusti motivi per compensarle, tenuto conto anche delle ragioni addotte in ordine alla prova presuntiva delle operazioni bancarie.

P.Q.M.

LA CORTE Rigetta il ricorso, e compensa le spese.

Così deciso in Roma, il 5 ottobre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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