Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23623 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. trib., 27/10/2020, (ud. 21/11/2019, dep. 27/10/2020), n.23623

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CHINDEMI Domenico – Presidente –

Dott. RUSSO Rita – Consigliere –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. CAVALLARI Dario – Consigliere –

Dott. TADDEI Margherita – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 20506-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

G.L., elettivamente domiciliata in ROMA VIA MALPIGHI

12/A, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO FACCIOLONGO,

rappresentata e difesa dall’avvocato BIAGIO DI MARIA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1815/2014 della COMM. TRIB. REG. di PALERMO,

depositata il 27/05/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

21/11/2019 dal Consigliere Dott. MARGHERITA TADDEI.

 

Fatto

RILEVATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate ricorre avverso la sentenza della Commissione Regionale della Sicilia n. 1815/24/14 che, il 25.10.2013, confermando la sentenza della Commissione Provinciale di Trapani n. 82.02.11, ha accolto il ricorso di G.L. volto ad ottenere il riconoscimento del confine di proprietà con il Pubblico Demanio Marittimo in località “(OMISSIS)” del Comune di (OMISSIS) (Tp) relativamente alla particella (OMISSIS) del foglio (OMISSIS). L’Ufficio, fin dalle controdeduzioni al ricorso introduttivo del giudizio, aveva evidenziato che non tanto si trattava di frazionamento quanto di aggiornamento cartografico – censuario, inquadrabile come “Riordino Fondiario” assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto, vale a dire ripristino in cartografia della linea di delimitazione demaniale, senza alcun atto di frazionamento da parte dell’ex Agenzia del Territorio ed aveva contestato l’attribuzione della giurisdizione del giudice tributario a favore del giudice ordinario.

La CTR si era pronunciata per la giurisdizione del giudice tributario non solo perchè la modifica catastale che aveva interessato il terreno della contribuente derivava dalle nuove mappe prodotte dal Consorzio CO.GI. in esecuzione del protocollo d’intesa stipulato tra il Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti ed il Ministero delle Finanze ma anche perchè con l’apposita nota n. (OMISSIS) del 15/11/2006 la Direzione Centrale Cartografia, Catasto e Pubblicità Immobiliare dell’Agenzia del Territorio aveva comunicato ai Dirigenti degli Uffici dei capoluoghi di Provincia siciliani che I Lavori eseguiti dal Consorzio CO.GI. devono intendersi operazioni di verificazione straordinaria e quindi normati per la loro constatazione in atti dal Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto dei terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, come modificato dalla L. n. 679 del 1969, art. 10, ed integrato dalla L. n. 342 del 2000, art. 74, e che i ricorsi avverso i risultati di tale verificazione straordinaria, in caso di mancato accoglimento del reclamo, l’interessato avrebbe potuto promuovere ricorso alla commissione tributaria provinciale competente per territorio con le modalità previste dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546.

L’intimata resite con controricorso, ribadito da memoria.

Diritto

CONSIDERATO

CHE:

L’Agenzia delle Entrate articola quattro motivi di ricorso:

1) Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, la ricorrente reitera l’eccezione di difetto di giurisdizione del giudice tributario, avuto riguardo all’art. 32 cod. nav., al relativo Reg., art. 58, al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2. Secondo la ricorrente, avendo la parte privata contestato un provvedimento emesso a conclusione del procedimento di delimitazione marittima e rivendicato la lesione del proprio diritto di proprietà, la giurisdizione va attribuita al Giudice ordinario, trattandosi, comunque, di una controversia concernente la delimitazione del diritto di proprietà dell’istante in rapporto alla proprietà demaniale;

2) in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto, con riferimento all’art. 32 cod. nav., ed al relativo Reg., art. 58, al Testo Unico delle leggi sul nuovo Catasto dei terreni approvato con R.D. 8 ottobre 1931, n. 1572, come modificato dalla L. n. 679 del 1969, art. 10, ed integrato dalla L. n. 342 del 2000, art. 74;

3) in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, lamenta la violazione e falsa applicazione di norme di diritto. La CTR ha ritenuto determinante, per attribuire la giurisdizione amministrativa, la circostanza che, nel provvedimento originariamente impugnato, fosse indicata la Commissione Tributaria Provinciale quale Autorità cui poter ricorrere. In tal modo la CTR ha falsamente applicato la L. n. 241 del 1990, art. 3, ritenendo che la stessa dovesse essere interpretata nel senso che l’indicazione dell’Autorità cui poter ricorrere sia idonea a vincolare il Giudice ai fini della fissazione della giurisdizione;

4) con il quarto motivo la ricorrente, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, denuncia la nullità della sentenza per error in procedendo, con riferimento all’art. 32 cod. nav., al D.P.R. 1 luglio 1977, n. 684, art. 3, all’art. 100 c.p.c., come richiamato dal D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546. Eccepisce, in particolare, il difetto di legittimazione passiva dell’Agenzia del territorio, estranea al procedimento di delimitazione del demanio marittimo, disciplinato dall’art. 32 cod. nav., e dal relativo Reg., art. 58, procedimento che nell’attualità è di competenza, per la Sicilia, dell’Assessorato territorio e ambiente della Regione Siciliana, sicchè i giudici del merito avrebbero errato nel non accogliere la richiesta dell’agenzia di far intervenire, nel giudizio tributario, il citato Assessorato.

Il primo motivo di ricorso non è fondato.

Riguardo all’oggetto della giurisdizione delle commissioni tributarie il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, stabilisce che “appartengono altresì alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo fra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella, nonchè le controversie concernenti la consistenza, il classamento delle singole unità immobiliari urbane e l’attribuzione della rendita catastale”.

Il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 19, lett. f), enuncia, tra gli atti impugnabili dinanzi al giudice tributario, proprio “gli atti relativi alle operazioni catastali indicate nell’art. 2, comma 2”. Questa Corte, a sezioni unite, pronunciandosi in merito alle controversie attinenti alle risultanze catastali ed al riparto di giurisdizione tra giudice ordinario e giudice tributario, con la decisione n. 19524/2018 (ma anche Cass. 2950/2016; cass. n. 13691/2006) pronunciandosi su una vertenza similare riguardante il medesimo comprensorio territoriale, hanno ribadito il principio secondo cui appartiene al giudice ordinario la giurisdizione sulle controversie tra privati, o tra privati e P.A., aventi ad oggetto l’esistenza ed estensione del diritto di proprietà e nelle quali le risultanze catastali possono essere utilizzate a fini probatori; tuttavia, qualora tali risultanze siano contestate per ottenerne la variazione, anche al fine di adeguarle all’esito di un’azione di rivendica o regolamento di confini, la giurisdizione spetta al giudice tributario, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 2, e in ragione della diretta incidenza degli atti catastali sulla determinazione dei tributi. (Nella specie, la S.C. ha confermato la giurisdizione del giudice tributario sull’impugnazione da parte dei privati del provvedimento adottato dalla P.A., che aveva disposto il frazionamento d’ufficio di una precedente particella posta nella zona di demarcazione tra il demanio marittimo e la proprietà degli stessi privati, come accertata all’esito di un giudizio dinanzi al giudice ordinario, situazione del tutto analoga a quella qui impugnata). La disposizione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, comma 3, che attribuisce alla giurisdizione tributaria le controversie promosse dai singoli possessori concernenti l’intestazione, la delimitazione, la figura, l’estensione, il classamento dei terreni e la ripartizione dell’estimo tra i compossessori a titolo di promiscuità di una stessa particella nonchè quelle relative alla consistenza, al classamento delle singole unità immobiliari e all’attribuzione della rendita catastale, si applica esclusivamente alle controversie tributarie in senso stretto, quali sono quelle instaurate dai privati possessori che abbiano ad oggetto operazioni di intestazione o di variazione catastale operate dall’amministrazione e necessarie al fine della imposizione di tributi. Sussiste, invece, la giurisdizione del giudice ordinario qualora la controversia riguardi l’accertamento, sic et simpliciter, della titolarità del diritto di proprietà invocato dal privato nei confronti della P.A. (Cass., SU, n. 16429 del 26 luglio 2007).

Il secondo ed il terzo motivo, che possono essere valutati congiuntamente trattandosi di profili diversi del riparto di giurisdizione, sono infondati.

La mancata partecipazione dell’Agenzia delle Entrate al giudizio civile non è motivo di valida censura: l’Agenzia, infatti, non è portatrice di alcun interesse dominicale, che legittimerebbe la partecipazione alla causa.

Nel giudizio tributario, invece, non venendo in rilievo l’accertamento della proprietà del bene, bensì unicamente l’aspetto censuario, ovverosia la materiale rappresentazione catastale del medesimo bene, rappresentazione che non può costituire, regolare o estinguere alcun diritto dominicale sull’area in questione, l’unica parte pubblica interessata è costituita proprio dall’Agenzia delle Entrate, così come correttamente affermato nel provvedimento impugnato, rispondendo il contenzioso catastale di cui alla citata normativa unicamente ad una nozione d’interesse fiscale inteso come interesse congiunto del fisco e del contribuente alla definizione di un corretto ambito censuario, anche al fine di adeguarlo all’esito delle autonome, separate e diverse azioni di rivendica e/o di regolamento di confini. Anche il quarto motivo è infondato.

Nella specie, la contribuente, dopo avere presentato inutilmente reclamo amministrativo, chiedendo all’ufficio locale del catasto che sulla cartografia catastale fosse ripristinata la consistenza originaria della particella di sua proprietà, a suo avviso erroneamente frazionata con creazione, in fatto, di una nuova particella, con conseguente alterazione, sulla carta, della originaria superficie, ha dedotto e dimostrato (il fatto non è contestato e risulta pure dalla sentenza gravata) che il suo diritto di proprietà sull’immobile de quo era stato affermato con decisione ormai definitiva della Corte di Appello di Palermo n. 66 del 2007, che aveva confermato quella del Tribunale di Marsala – Sezione distaccata di Castelvetrano, n. 8 del 2002. Se ne ricava che il giudice tributario è stato chiamato a verificare la correttezza della nuova cartografia catastale dei luoghi in confronto al separato e presupposto giudicato civile sulla non demanialità dell’area controversa. Avverso il locale ufficio statale del catasto il controricorrente ha contestato, quindi, le sole risultanze catastali esistenti, per ottenere la variazione degli atti relativi e al fine di adeguarli al detto giudicato civile formatosi in confronto delle autorità regionali preposte al demanio marittimo siciliano.

Infatti, come evidenziato, il giudizio in esame non riguarda l’accertamento della proprietà, accertamento che è avvenuto nel diverso processo avanti il giudice ordinario, ma l’avvenuto posizionamento, ad opera della P.A., della linea di demarcazione fra la proprietà privata del contribuente ed il demanio marittimo, finalizzata all’aggiornamento cartografico-censuario, assimilabile ad un nuovo impianto del Catasto. Inoltre, ad essere impugnato è un provvedimento (il rigetto del reclamo proposto dalla contribuente) emesso dall’Ufficio fiscale.

Se ne ricava che nel presente procedimento non avrebbe mai potuto essere legittimata passivamente la Regione Sicilia, non essendo quest’ultima titolare di un interesse in causa. In particolare, non può essere applicato il disposto del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, il quale prescrive, ai commi 1 e 3, qui rilevanti, che “Se l’oggetto del ricorso riguarda inscindibilmente più soggetti, questi devono essere tutti parte nello stesso processo e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuni di essi.. ….Possono intervenire volontariamente o essere chiamati in giudizio i soggetti che, insieme al ricorrente, sono destinatari dell’atto impugnato o parti del rapporto tributario controverso”.

Il ricorso dell’Agenzia, in ossequio ai principi che precedono, va rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso e condanna la ricorrente alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 2000,00 oltre spese in misura forfettaria ed accessori di legge se dovuti.

Così deciso in Roma, adunanza camerale, il 21 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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