Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23622 del 11/11/2011

Cassazione civile sez. trib., 11/11/2011, (ud. 22/09/2011, dep. 11/11/2011), n.23622

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PIVETTI Marco – Presidente –

Dott. PERSICO Mariaida – Consigliere –

Dott. DI BLASI Antonino – Consigliere –

Dott. CIRILLO Ettore – rel. Consigliere –

Dott. VALITUTTI Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12 presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che lo rappresenta e difende ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.V.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 48/2007 della COMM. TRIB. REG. di BARI,

depositata il 17/04/2007;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

22/09/2011 dal Consigliere Dott. ETTORE CIRILLO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

APICE Umberto, che ha concluso per l’accoglimento del 4^ motivo di

ricorso, assorbiti gli altri.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza del 17 aprile 2007 la CTR-Puglia rigetta l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate nei confronti di L.V., confermando l’annullamento dell’avviso di accertamento con il quale era stato rettificato il reddito d’impresa (IRPEF, ILOR) per l’anno 1991 riguardo all’indeducibilità di acquisiti di olio (L. 989.972.000) in relazione ad operazioni ritenute inesistenti.

Affida la motivazione della decisione unicamente alla seguente proposizione: “Dagli atti processuali e dalle deduzioni rese dalle parti nel processo non si riscontrano elementi che possano scalfire le precise e puntuali argomentazioni e conclusioni contenute nella sentenza di 1^ grado che questa Commissione condivide in toto, tenuto altresì conto del conforme orientamento di Cass. Trib. n. 24200 del 13/11/2006”.

Con atto notificato in data 22/5-3/6/2008 propone ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, l’Agenzia delle Entrate; il contribuente non è costituito.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

In applicazione del decreto del Primo Presidente in data 22 marzo 2011, il Collegio ha disposto che sia adottata una motivazione semplificata:

Con i primi due motivi e relativi idonei quesiti, la ricorrente denuncia, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4, la violazione dell’art. 112 c.p.c. per omessa pronuncia e, comunque, la violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36, comma 2, n. 4, e dell’art. 111 Cost., rilevando che “la pronuncia omette completamente di esaminare e valutare i motivi d’appello”, atteso che “il rigetto di questo …

prescinde del tutto dai suoi contenuti specifici”. Aggiunge che “la sentenza impugnata … manca … totalmente di motivazione”, in quanto “essa nulla dice su quali argomentazioni, contenute in quali atti processuali, appaiono inidonee al Giudice, e quali delle prime statuizioni vi resistano, nè perchè e se siano condivise a preferenza di affermazioni diverse”. Le censure sono fondate.

Quella in esame è una sorta di motivazione “per relationem” della sentenza d’appello mediante rinvio alla decisione di prime cure.

Sennonchè, la motivazione “per relationem” della sentenza pronunciata in sede di gravame è legittima, unicamente se e in quanto il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi d’impugnazione proposti, in modo che il percorso argomentativo desumibile attraverso la parte motiva delle due sentenze risulti appagante e corretto. Deve viceversa essere cassata la sentenza d’appello allorquando, come nella specie, la laconicità della motivazione adottata, formulata in termini di mera adesione, non consenta in alcun modo di ritenere che all’affermazione di condivisione del giudizio di primo grado il giudice di appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (Sez. 3, Sentenze n. 15483 del 11/06/2008 e n. 2268 del 02/02/2006; Sez. 2, Sentenza n. 18625 del 12/08/2010).

In sostanza, era necessario che, sia pur sinteticamente, la CTR fornisse, comunque, una risposta alle censure formulate, nell’atto di appello e nelle conclusioni, dall’Agenzia soccombente, potendo risultare solo per questa (minimale) via appagante e corretto il percorso argomentativo eventualmente desumibile attraverso l’integrazione della parte motiva delle sentenze di primo e secondo grado (Sez. 2, Sentenza n. 3636 del 16/02/2007). Nella specie, nella narrazione in fatto, la CTR si limita a sintetizzare il contenuto dell’atto impositivo, del ricorso del contribuente, della sentenza di prime cure e dell’atto d’appello. In particolare riporta ben cinque motivi di gravame dell’Ufficio (due relativi al contenuto e al rilievo dei prodromici atti della G.d.F., il terzo sull’irrilevanza del giudicato penale, gli ultimi sull’onere della prova delle detrazioni e sulla rettifica presuntiva ex art. 54 D.P.R. IVA).

Invece, nella motivazione in diritto, manca finanche graficamente qualsivoglia concreto esame dei singoli e specifici motivi di censura, di talchè l’adesione dei giudici d’appello alla decisione di prime cure appare acritica, svincolata dal contenuto del gravame, indefinita e insignificante, attagliandosi astrattamente a qualsivoglia ipotesi, nè vale l’anodino richiamo a Sez. 5, Sentenza n. 24200 del 13/11/2006.

Dunque, le poche righe di motivazione adesiva, rendono la stessa puramente figurativa, sostanzialmente apparente e praticamente mancante.

Il ricorso va, dunque, accolto in relazione ai primi due motivi e, assorbiti gli altri, la sentenza d’appello va cassata con rinvio, per nuovo esame, alla CTR competente che provvederà anche in ordine alle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie i primi due motivi di ricorso e, assorbiti gli altri, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per le spese, ad altra sezione della CTR-Puglia.

Così deciso in Roma, il 22 settembre 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 novembre 2011

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