Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23621 del 24/09/2019

Cassazione civile sez. III, 24/09/2019, (ud. 27/02/2019, dep. 24/09/2019), n.23621

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ARMANO Uliana – Presidente –

Dott. CIGNA Mario – Consigliere –

Dott. SCODITTI Enrico – Consigliere –

Dott. FIECCONI Francesca – rel. Consigliere –

Dott. IANNELLO Emilio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 26664-2016 proposto da:

M.G., P.R.A., domiciliati ex lege in ROMA,

presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentati e

difesi dall’avvocato CIRO CENTORE giusta procura speciale a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

UNIPOL ASSICURAZIONI SPA, MA.IM.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 1240/2016 del TRIBUNALE di BENEVENTO,

depositata il 03/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

27/02/2019 dal Consigliere Dott. FRANCESCA FIECCONI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE IGNAZIO, che ha chiesto l’accoglimento del 1 motivo.

Fatto

I FATTI DI CAUSA

1. Con ricorso notificato 15/11/2016 i ricorrenti (in epigrafe specificati), rispettivamente conducente e proprietario di un veicolo che in tesi avrebbe provocato lesioni alla trasportata (attrice) mentre si accingeva a uscire dall’abitacolo della vettura, impugnano per cassazione la sentenza d’appello del Tribunale di Benevento n. 1240/2016, pubblicata il 3/5/2016, con la quale è stato dichiarato il loro difetto di interesse a impugnare la pronuncia di condanna al risarcimento in favore della terza trasportata, pronunciata in primo grado dal Giudice di Pace. Nel primo grado il Giudice aveva escluso l’obbligo della compagnia assicuratrice, convenuta in giudizio, di risarcire il danno alla terza trasportata,in solido con gli altri convenuti, sulla base della inopponibilità all’assicurazione convenuta, quale litisconsorte facoltativo, delle dichiarazioni stragiudiziali confessorie del conducente e del proprietario emergenti dal verbale di constatazione amichevole, essendo stata dall’assicurazione contestata la dinamica dell’incidente per come descritta dall’attrice e ammessa dagli altri litisconsorti convenuti in giudizio.

2. Il Tribunale, nel constatare la carenza di interesse dei convenuti a svolgere appello, riteneva che i convenuti avevano impugnato la sentenza non tanto per vedere esclusa la loro responsabilità nell’occorso, ma per sostituirsi alla terza chiamata nel dedurre la responsabilità diretta della compagnia assicuratrice, nei confronti della quale neanche la terza trasportata aveva svolto appello incidentale. Inoltre, entrando nel merito della questione, confermava la pronuncia di primo grado, condividendo la tesi del giudice di Pace circa la mancata prova della riconducibilità del sinistro a un incidente stradale, sulla base di circostanze in atti acquisite, tra le quali vi erano le dichiarazioni rese dalla stessa parte lesa ai medici del pronto soccorso.

3. Il ricorso è affidato a tre motivi. Gli intimati non hanno resistito con controricorso e all’udienza pubblica nessuno è comparso. Il Pubblico Ministero ha concluso come in atti.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo ex art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 4, i ricorrenti (conducente e proprietario del veicolo che in tesi avrebbe danneggiato la terza trasportata) deducono la violazione dell’art. 100 c.p.c. e dell’art. 141cod. ass. sull’assunto che non sia stato considerato il loro diritto e interesse a impugnare la sentenza nella parte in cui è stata esclusa la sussistenza di un corrispondente obbligo della compagnia assicuratrice a risarcire il danno subito dal terzo trasportato.

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. In materia di responsabilità civile collegata alla circolazione di veicoli, l’azione diretta del danneggiato contro l’assicuratore, prevista dal codice dell’assicurazione, trova ragione nell’esigenza di garantire che il giudizio sulla responsabilità per il danno subito dal danneggiato conduca a un risultato unitario e opponibile a tutti gli obbligati solidali ex lege, affinchè il diritto primario del danneggiato a ottenere il risarcimento dei danni – rinvenibile nel principio solidaristico “vulneratus ante omnia reficiendus” cui si ispira tutta la normativa di settore – trovi adeguata soddisfazione con la condanna dell’assicuratore del veicolo trasportante, tenuto in via solidale unitamente ai soggetti ritenuti responsabili dell’occorso al pagamento del risarcimento del danno, in virtù di una “solidarietà imperfetta” stabilita ex lege a carico dell’assicuratore a tutela del diritto del danneggiato (cfr. Cass. Sez. 3, Sentenza n. 24469 del 18/11/2014).

1.3. Il suddetto principio impone, in sede sostanziale, l’interpretazione delle norme di legge che disciplinano l’assicurazione r.c.a. in modo coerente con la finalità di tutela della vittima, il diritto della quale ad essere risarcita non può essere nei fatti svuotato, e comporta, in sede processuale, che il giudice deve compiere ogni sforzo, nei limiti del principio dispositivo e dei poteri attribuitigli dall’ordinamento, per consentire l’accertamento della dinamica del sinistro e del diritto ad essere risarcita.

1.4. Lo stesso principio ha risvolti importanti nei rapporti tra gli obbligati solidali. Difatti al danneggiante e al proprietario del veicolo assicurato non può essere a sua volta negato o compresso il diritto di far valere l’obbligo solidale dell’assicuratore di indennizzare il terzo, indipendentemente dall’esercizio dell’azione di regresso nei confronti dell’assicuratore o della richiesta di manleva dell’assicurato. E così anche l’interesse processuale dei responsabili civili ad ottenere la condanna in via solidale dell’assicurazione a risarcire il danno non può essere soggetto ad alcuna limitazione, qualora la domanda contro l’assicuratore sia stata inequivocabilmente proposta dal danneggiato anche nei confronti dell’assicuratore con l’azione diretta ai sensi della L. n. 990 del 1969, art. 18 e ss., trasfusa negli artt. 140 e 141 cod. ass. (v. Cass. Sez. 3, 3621/2014).

1.5. E’ dunque indubbio che i litisconsorti chiamati a rispondere del danno in via tra loro solidale abbiano un interesse concreto a che l’azione diretta venga accolta anche nei confronti dell’assicuratore, per non essere i soli tenuti a rispondere dei danni ove si dimostri provato che l’incidente sia riferibile alla circolazione del veicolo assicurato.

2. Con il secondo motivo i ricorrenti denunciano ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 la sentenza ove, pronunciandosi anche nel merito, ha omesso l’esame di circostanze rilevanti e comunque si è limitata a valutare la congruità della sentenza di primo grado, pur non avendo acquisito il fascicolo di primo grado, in ciò trascurando l’esame delle prove per testi raccolte e dei referti medici e della CTU, dai quali si poteva desumere che l’incidente era avvenuto mentre la terza trasportata si stava accingendo a scendere dalla vettura, allorchè il conducente era ripartito senza accorgersi che non aveva terminato la sua fase di discesa dall’abitacolo.

2.1. Il motivo è inammissibile.

2.2. Qualora il giudice, dopo la statuizione di inammissibilità (o declinatoria di giurisdizione o di competenza), con la quale si è spogliato della “potestas iudicandi ” in relazione al merito della controversia, abbia impropriamente inserito nella sentenza argomentazioni sul merito, la parte soccombente non ha l’onere nè l’interesse ad impugnare detta ulteriore statuizione. Conseguentemente, mentre è ammissibile l’impugnazione che si rivolge alla sola statuizione pregiudiziale, è viceversa inammissibile, per difetto di interesse, l’impugnazione nella parte in cui pretende un sindacato anche in ordine alla motivazione sul merito svolta “ad abundantiam” nella sentenza gravata (cfr. tra tutte, Sez. U, Sentenza n. 3840 del 20/02/2007).

3. Con il terzo motivo, ex art. 360 c.p.c., nn. 3 e 4, i ricorrenti deducono l’erroneità della pronuncia di condanna per responsabilità aggravata ex art. 96 c.p.c., soprattutto con riferimento al rilievo preliminare di difetto di interesse.

3.1. Il motivo è assorbito in ragione dell’accoglimento del ricorso.

4. Conclusivamente il ricorso viene accolto con riferimento al primo motivo, mentre viene dichiarato inammissibile con riguardo al secondo motivo, con assorbimento del terzo motivo. Pertanto la Corte cassa la sentenza impugnata e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa e rinvia al Tribunale di Benevento, in persona di diverso magistrato, anche per le spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Terza Sezione Civile, il 27 febbraio 2019.

Depositato in Cancelleria il 24 settembre 2019

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA