Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23620 del 23/09/2019
Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 04/07/2019, dep. 23/09/2019), n.23620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE 2
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –
Dott. FALASCHI Milena – Consigliere –
Dott. FORTUNATO Giuseppe – Consigliere –
Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –
Dott. OLIVA Stefano – rel. Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA INTERLOCUTORIA
sul ricorso 17923-2018 proposto da:
C.N., rappresentata e difesa dall’avvocato ISIDORO
GIANLUCA MALANDRA e domiciliata presso la cancelleria della Corte di
Cassazione;
– ricorrente –
contro
MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, in persona del Ministro pro tempore,
domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI n. 12, presso l’AVVOCATURA
GENERALE DELLO STATO che lo rappresenta e difende;
– controricorrente –
e contro
AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE DI GENOVA UFFICIO
TERRITORIALE DI GENOVA;
– intimata –
avverso l’ordinanza della CORTE D’APPELLO di GENOVA, depositata il
08/05/2018;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
04/07/2019 dal Consigliere Dott. OLIVA STEFANO.
Fatto
FATTI DI CAUSA
Con ricorso ex art. 702-bis c.p.c. depositato il 1.12.2017 C. Nicotina proponeva opposizione avverso il decreto della Corte di Appello di Genova, prima sezione penale, emesso il 12.9.2017 e notificato il 14.11.2017, con il quale era stata disposta, su istanza dell’Agenzia delle Entrate, la revoca della sua ammissione al beneficio del patrocinio a spese dello Stato per superamento del livello massimo di reddito previsto dalla legge.
Nella narrativa del proprio atto di opposizione la C. rappresentava di essere titolare di reddito da pensione, al netto del recupero crediti e degli oneri deducibili, compreso nei limiti del massimo consentito dalla legge.
Con l’ordinanza impugnata la Corte di Appello di Genova rigettava l’opposizione ritenendo che la spesa per la locazione dell’alloggio di residenza non rientrasse nell’ambito degli oneri deducibili tassativamente elencati dal T.U.I.R., art. 10 e che neppure potessero essere detratte dal reddito imponibile le somme che la C. aveva percepito a titolo di indennità di accompagnamento.
Propone ricorso per la cassazione di tale decisione C. Nicotina affidandosi ad un unico motivo.
Resiste con controricorso il Ministero della Giustizia.
L’Agenzia delle Entrate, intimata, non ha svolto attività difensiva nel presente giudizio di legittimità.
Diritto
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con l’unico motivo la ricorrente lamenta la violazione ed errata applicazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 76, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, perchè la Corte di Appello avrebbe errato nel considerare l’indennità di accompagnamento computabile nell’ambito della soglia reddituale massima prevista per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato. Trattandosi infatti di attribuzione di natura non reddituale, essa non avrebbe dovuto essere calcolata ai fini del superamento della soglia massima di reddito prevista dalla legge.
Pur dovendosi dare atto che le Sezioni Unite di questa Corte hanno affermato il principio per cui l’indennità di accompagnamento spetta al beneficiario a prescindere da qualsiasi riferimento o requisito reddituale, in dipendenza del “solo titolo della minorazione”(Cass. Sez. U, Sentenza n. 11843 del 30/10/1992 Rv.479255) – dal che potrebbe farsi discendere l’esclusione della natura reddituale della predetta indennità e, quindi, l’impossibilità di tenerne conto ai fini del superamento della soglia massima di reddito prevista per la concessione del beneficio del patrocinio a spese dello Stato – il Collegio non ravvisa, alla luce della novità della questione e stante l’assenza di precedenti specifici, l’evidenza decisoria e ritiene opportuna la trattazione del ricorso in pubblica udienza.
P.Q.M.
la Corte rinvia il ricorso alla pubblica udienza.
Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della sesta sezione civile, il 4 luglio 2019.
Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019