Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23620 del 21/11/2016
Cassazione civile sez. VI, 21/11/2016, (ud. 29/09/2016, dep. 21/11/2016), n.23620
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MANZON Enrico – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 19926/2015 proposto da:
AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende;
– ricorrente –
contro
M.W.P., elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE
ERITREA 20, presso lo studio dell’avvocato CORDELIA MARIA RITA
GREGORIO, che lo rappresenta e difende giusta procura in calce al
controricorso;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1042/32/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 04/02/2015;
udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del
29/09/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RITENUTO IN FATTO E CONSIDERATO IN DIRITTO
Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di M.W.P., medico generico convenzionato, del silenzio rifiuto opposto ad istanza di rimborso dell’IRAP, versata negli anni dal 2005 al 2008, la C.T.R. della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, riformava parzialmente la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, rilevando che, nella specie, non risultava quella stabile organizzazione di supporto oppure il possesso di beni strumentali eccedenti le quantità che, secondo l’id plerumque accidit, costituiscono nell’attualità il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività
Avverso la sentenza ricorre, su unico motivo, l’Agenzia delle Entrate.
Il contribuente resiste con controricorso.
L’unico motivo con il quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 446 del 1997, artt. 2 e 3, appare manifestamente infondato.
Il contrasto giurisprudenziale formatosi sulla res controversa è stato, di recente, composto dalle Sezioni Unite di questa Corte le quali, con la sentenza n. 9451/2016, hanno statuito, con riguardo al presupposto dell’IRAP, il seguente principio di diritto: il requisito dell’autonoma organizzazione – previsto dal D.Lgs. 15 settembre 1997, n. 446, art. 2, il cui accertamento è rimesso al giudice di merito ed è insindacabile in sede di legittimità se congruamente motivato, ricorre quando il contribuente:
a) sia, sotto qualsiasi forma, il responsabile dell’organizzazione e non sia, quindi, inserito in strutture organizzative riferibili ad altrui responsabilità ed interesse;
b) impieghi beni strumentali eccedenti, secondo l’id plerumque accidit, il minimo indispensabile per l’esercizio dell’attività in assenza di organizzazione, oppure si avvalga in modo non occasionale di lavoro altrui che superi la soglia dell’impiego di un collaboratore che esplichi mansioni di segreteria ovvero meramente esecutive.
Alla luce di tale principio, la sentenza impugnata è immune da censure laddove, tra l’altro, il mezzo tende inammissibilmente a contrastare l’accertamento in fatto compiuto dal Giudice di merito.
Ne consegue il rigetto del ricorso con compensazione delle spese processuali, data la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale.
PQM
La Corte rigetta il ricorso e compensa integralmente tra le parti e spese processuali.
Così deciso in Roma, il 29 settembre 2016.
Depositato in Cancelleria il 21 novembre 2016