Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23620 del 09/10/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 12/09/2017, dep.09/10/2017),  n. 23620

 

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Presidente –

Dott. ORILIA Lorenzo – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. PICARONI Elisa – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23229/2016 proposto da:

COOP FLEGREA 70 A RL, rappresentata e difesa dagli avvocati ALBERTO

TORTOLANO, SERGIO RUSSO;

– ricorrente –

contro

S.A., B.C., CONDOMINIO DI (OMISSIS);

– intimati –

avverso la sentenza n. 998/2016 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 09/03/2016;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

12/09/2017 dal Consigliere Dott. ANTONIO SCARPA.

Fatto

FATTI DI CAUSA E RAGIONI DELLA DECISIONE

La Coop. Flegrea 70 a r.l. ha proposto ricorso articolato in unico motivo avverso la sentenza della Corte d’Appello di Napoli n. 998/2016 del 9 marzo 2016, che, dichiarando estinto il giudizio per effetto della rinuncia agli atti notificata dalla società cooperativa appellante in data 27 aprile 2010, ha posto a carico della rinunciante le spese processuali sostenute dalle controparti Condominio di (OMISSIS), S.A. e B.C., liquidate in complessivi Euro 1.700,00 per ciascuna parte appellata.

Gli intimati Condominio di (OMISSIS), S.A. e B.C. non hanno svolto difese nel giudizio di cassazione.

La Coop. Flegrea 70 a r.l. aveva formulato appello contro un’ordinanza ex art. 700 c.p.c. emessa dal Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Pozzuoli, mediante citazione notificata il 4 marzo 2010, seguita da atto di rinuncia agli atti notificato alle controparti il 27 aprile 2010, nonchè da costituzione in giudizio di S.A. e B.C. in data 10 maggio 2010 e del Condominio di (OMISSIS) all’udienza del 18 giugno 2010. Tutte le appellate costituite si erano opposte alla rinuncia ed avevano chiesto la declaratoria di inammissibilità dell’appello. Ritenuta l’applicabilità dell’art. 306 c.p.c., comma 4, secondo cui il rinunciante deve rimborsare le spese alle altre parti, salvo diverso accordo tra loro, la Corte d’Appello di Napoli ha affermato che non poteva che conseguirne la condanna dell’appellante.

L’unico motivo di ricorso denuncia la violazione e falsa applicazione degli artt. 306,91 e 92 c.p.c., avendo la Corte di Napoli condannato la “parte rinunciataria” (rectius, “rinunciante”) al pagamento delle spese di giudizio in favore degli appellati, che si erano costituiti dopo aver ricevuto la notifica dell’atto di rinuncia, senza peraltro avere alcun interesse alla prosecuzione del giudizio.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della Camera di consiglio.

Il provvedimento della Corte d’Appello di Napoli, applicando l’art. 306 c.p.c., comma 4, non si è uniformato all’interpretazione che di tale norma ha già indicato questa Corte, nel senso che il provvedimento che dichiari l’estinzione del giudizio, a seguito di atto di rinuncia effettuato prima della costituzione della controparte, non deve contenere alcuna statuizione in ordine alle spese processuali, le quali vanno poste a carico del rinunciante soltanto nel caso in cui la controparte, già costituita, abbia accettato la rinuncia, ai sensi dell’art. 306 c.p.c., comma 4.

Com’è noto, l’ordinamento processuale non prevede un’espressa disciplina della rinunzia agli atti nel giudizio di impugnazione, limitandosi l’art. 338 c.p.c., a disporre che l’estinzione del procedimento d’appello (o di revocazione di cui dell’art. 395 c.p.c., nn. 4 e 5) fa passare in giudicato la sentenza impugnata, salvo che ne siano stati modificati gli effetti nel procedimento estinto, di tal che anche nel giudizio di appello deve farsi ricorso all’art. 306 c.p.c., sulla base del generale rinvio di cui all’art. 359 c.p.c..

Essendosi allora gli appellati Condominio di (OMISSIS), S.A. e B.C. costituiti nel giudizio di gravame dopo aver ricevuto la notifica della rinuncia agli atti di giudizio della Coop. Flegrea 70, ovvero quando ormai tale rinuncia aveva già provocato il proprio immediato effetto estintivo, si era al di fuori dell’ambito di operatività dell’art. 306 c.p.c., comma 4, sicchè la sentenza impugnata, agli effetti di tale norma, nessuna statuizione poteva emettere in ordine alle spese processuali a carico della società rinunciante (Cass. Sez. 1, 10/03/2011, n. 5756).

D’altro canto, la stessa accettazione della rinuncia agli atti del giudizio è necessaria solo quando il rapporto processuale è già instaurato e vi sia una parte costituita che abbia interesse alla prosecuzione del giudizio, interesse che non sussiste allorquando la costituzione operata sia determinata dal solo intento di ottenere il rimborso delle spese processuali (Cass. Sez. 1, 11/10/1999, n. 11384; Cass. Sez. 1, 10/12/1996, n. 10978).

Il Condominio di (OMISSIS), S.A. e B.C., peraltro, ben potevano costituirsi nel giudizio di appello avverso l’ordinanza ex art. 700 c.p.c., pure successivamente alla notifica della rinuncia dell’appellante, e chiedere una vera e propria decisione sull’appello, ove ne avessero avuto interesse, interesse che deve però concretarsi nella possibilità di conseguire un risultato utile e giuridicamente apprezzabile, e che perciò si sostanzia nell’avvenuta proposizione di richieste il cui integrale accoglimento procurerebbe alla parte una utilità maggiore di quella altrimenti derivante dall’estinzione del processo (Cass. Sez. 2, 03/08/1999, n. 8387). In caso di positiva verifica della sussistenza della parte destinataria della rinuncia dell’interesse alla prosecuzione del giudizio, il giudice può poi applicare all’esito il disposto dell’art. 91 c.p.c..

La Corte d’Appello di Napoli, nella sentenza impugnata, non ha altrimenti valutato la sussistenza dell’interesse degli appellati Condominio di (OMISSIS), S.A. e B.C., costituitisi soltanto dopo la notificazione della rinuncia agli atti dell’appellante, a proseguire il giudizio di appello, ed ha adottato egualmente il provvedimento di condanna della rinunciante alle spese, nella specie non consentito dall’art. 306 c.p.c., comma 4.

E’ perciò necessario un nuovo esame della causa da parte del giudice di merito, imponendosi ulteriori indagini ed apprezzamenti di fatto. La sentenza impugnata va cassata con rinvio ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli, che deciderà sulla base dei richiamati principi e tenendo conto dei richiami svolti, provvedendo anche a regolare le spese del giudizio di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa, anche per le spese del giudizio di cassazione, ad altra sezione della Corte d’Appello di Napoli.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 settembre 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

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