Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2362 del 04/02/2014


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 2362 Anno 2014
Presidente: DI PALMA SALVATORE
Relatore: ACIERNO MARIA

ORDINANZA
sul ricorso 6835-2012 proposto da:
TANG YAJING TNGYNG72L62Z210C, elettivamente domiciliata in
ROMA, VIA EMANUELE GLANTURCO 11, presso lo studio
dell’avvocato STRACCIA VIVIANA, rappresentata e difesa
dall’avvocato SPALLA PIERO giusta procura a margine del ricorso;
– ricorrente contro
QUESTURA di ROMA, PREFETTURA della PROVINCIA di
ROMA;
– intimate avverso il provvedimento n. 452/2012 del GIUDICE DI PACE di
ROMA, depositato il 09/01/2012;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
19/11/2013 dal Consigliere Relatore Dott. MARIA ACIERNO;

Data pubblicazione: 04/02/2014

udito l’Avvocato Taldone Luisa (delega avvocato Spalla Pietro
difensore della ricorrente che ha chiestol’accoglimento del ricorso;
è presente il P.G. in persona del Dott. IMMACOLATA ZENO che ha

concluso per l’accoglimento del ricorso.

Ric. 2012 n. 06835 sez. M1 – ud. 19-11-2013
-2-

Rilevato che è stata depositata la seguente relazione in ordine al
procedimento civile iscritto al numero di R.G. 6835 del 2012;

Rilevato che nel provvedimento impugnato, il giudice di pace ha
respinto l’opposizione all’espulsione amministrativa disposta dal
Prefetto di Roma il 31 dicembre 2010 a carico della cittadina
straniera ricorrente, sulla base dei seguenti rilievi :
a) la notifica del rigetto della domanda di emersione al solo
datore di lavoro deve reputarsi – corretta alla luce della legge n.
102 del 1999;
b) le contestazioni relative a tale diniego esulano dalla
competenza del giudice di pace;
c) il provvedimento di espulsione, emesso ai sensi dell’art. 14
comma 5 bis, 5 ter e 5 quater del digs n. 286 del 1998 non
contrasta con le prescrizioni della Direttiva CE 115/2008 in
quanto non vi è prova che lo straniero abbia richiesto al
prefetto, la concessione di un periodo per la partenza
volontaria;
d) il provvedimento di espulsione risulta adeguatamente
motivato;
Considerato che la cittadina straniera ha proposto ricorso per
cassazione affidato ai due seguenti motivi :
– – violazione della I. n.241 del 1990 e 102 del 2009 per non
aver ritenuto rilevante la mancata comunicazione del rigetto al
lavoratore straniero, il quale in pendenza del procedimento
non può essere espulso e, conseguentemente, non è a
conoscenza della propria permanenza illegale nel nostro
territorio;
– violazione della direttiva comunitaria n. 115 del 2008 perché,
il provvedimento impugnato, emesso dopo la scadenza del
termine di recepimento della direttiva (fissato nel 24 dicembre
2010), ai sensi dell’art. 14 comma 5 ter del d.lgs n. 286 del
1998, successivamente all’arresto della cittadina straniera, con
la previsione di un divieto di rientro decennale, è palesemente
illegittimo alla luce dei principi introdotti dalla Direttiva
medesima, direttamente applicabile nella specie, ed in
particolare : della valutazione caso per caso delle condizioni di

“Rilevato che la ricorrente ha ottemperato tempestivamente
all’ordine di rinnovazione della notifica alla Prefettura della Provincia
di Roma e che era stata depositata relazione ai sensi dell’art.380
bis cod. proc. civ. :

Ritenuta, invece, la fondatezza dei rimanenti motivi da esaminarsi
congiuntamente, alla luce dell’orientamento di legittimità
affermatosi dopo l’interpretazione della Direttiva n. 115 del 2008 da
parte della Corte di Giustizia con la sentenza del 28 aprile 2011 (C61/11), caso El Dridi, secondo il quale : “In tema di espulsione in
divieto di adottare ordini di allontanamento in via automatica e
immediata, correlati alla sola presenza di una misura espulsiva,
contenuto nella Direttiva 2008/115/CE (c. d. Direttiva rimpatri), così
come interpretata dalla Corte di Giustizia nella sentenza del 28
aprile 2011, caso El Dridi (C-61/11), determina l’illegittimità, e la
conseguente disapplicazione da parte del giudice nazionale, del
meccanismo d’intimazione immediata con brevissimo termine per
• l’esecuzione spontanea, la cui effettività è affidata alla sola
• sanzione penale detentiva, previsto dall’art. 14, comma 5° bis del
d.lgs. 25 luglio 1998, n. 286, (come modificato, da ultimo, dall’art.
1, comma 22°, lettera M, della legge 15 luglio 2009 1 n. 94). Ne
consegue che, in applicazione delle previsioni immediate e puntuali
della citata Direttiva e coerentemente con le modifiche introdotte
dal d. I. 23 giugno 2011 n. 89, l’espulsione, disposta ai sensi dell’art.
14, comma quinto ter, del d.lgs n. 286 del 1998, che tragga la sua
esclusiva ragione legittimante dall’inottemperanza ad un ordine di
allontanamento impartito ai sensi dell’art. 14 1 comma quinto bis,
del citato decreto, deve essere dichiarata illegittima, anche se

allontanamento dello straniero attinto da un provvedimento di
espulsione; dal rispetto della gradualità dei meccanismi di
attuazione dell’espulsione; dalla valutazione in via prioritaria
dell’allontanamento mediante partenza volontaria; dalla
difformità del divieto di reingresso decennale, in quanto
contrastante con la prescrizione della direttiva che non ritiene
superabile il termine di cinque anni;
– illogicità della motivazione nella parte in cui ritiene che non
vi sia prova della richiesta di partenza volontaria, non
contenendo il provvedimento espulsivo alcuna indicazione
dell’applicabilità della Direttiva e dell’esistenza di una
scansione procedimentale utilizzabile per tale richiesta;
Ritenuto che l’omessa comunicazione del rigetto della istanza
di emersione ‘consiste in una censura rimessa alla cognizione
esclusiva del giudice amministrativo (Cass. 19447 del 2007,
che contiene un espresso riferimento alle carenze
comunicatorie endoprocedimentali)

Ritenuto, infatti, che, nella specie, a) il provvedimento di espulsione
è stato emesso dopo la scadenza del termine di recepimento della
Direttiva, contenente prescrizioni puntuali e dettagliate; b) è stato
disposto secondo la consequenzialità automatica prevista dall’art.
14 comma 5 ter, in palese violazione della Direttiva;c) è stato
omesso qualsiasi esame in ordine alla possibilità di una
graduazione, dell’allontanamento, attraverso la valutazione dei
presupposti per accedere alla partenza volontaria; d) contiene la
prescrizione palesemente illegittima del divieto decennale di
rimpatrio; e) il provvedimento impugnato non si è fatto carico di
alcuna di queste violazioni di legge;
Ritenuto, pertanto, che ove si condividano i predetti rilievi, il ricorso
deve essere accolto”
Ritenuto che il Collegio aderisce senza rilievi alla predetta relazione”
P.Q.M.
Rigetta il primo motivo di ricorso. Accoglie gli altri. Cassa e
decidendo nel merito ex art. 384, secondo comma cod. proc. civ.,
annulla il provvedimento impugnato.
Così deciso nella camera di consiglio del 19 novembre 2013
presidente

l’intimazione sia stata emanata anteriormente all’entrata in vigore
della Direttiva medesima. (Ordinanza n. 18481del08/09/2011)

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