Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2362 del 03/02/2021

Cassazione civile sez. VI, 03/02/2021, (ud. 10/12/2020, dep. 03/02/2021), n.2362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MOCCI Mauro – Presidente –

Dott. CAPRIOLI Maura – Consigliere –

Dott. LA TORRE Maria Enza – Consigliere –

Dott. DELLI PRISCOLI Lorenzo – rel. Consigliere –

Dott. CAPOZZI Raffaele – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 22416-2019 proposto da:

S.N., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA ACQUA

DONZELLA n. 27, presso lo studio dell’avvocato SALVINO GRECO, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

e contro

AGENZIA DELLE ENTRATE – RISCOSSIONE (OMISSIS), AGENZIA DELLE ENTRATE

DIREZIONE PROVINCIALE I DI ROMA, CORTE DI APPELLO DI PERUGIA UFFICIO

CAMPIONE CIVILE, MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (OMISSIS), AZIENDA

SPECIALE AMBIENTE COMUNE DI TIVOLI, AGENZIA DELLE ENTRATE UFFICIO

TERRITORIALE ROMA II AURELIO, AGENZIA DELLE ENTRATE D.P. CAMPOBASSO,

DIREZIONE PROVINCIALE ROMA III UFFICIO CONTROLLI, TRIBUNALE

ORDINARIO DI ROMA UFFICIO RECUPERO CREDITI CIVILI;

– intimati –

avverso la sentenza n. 2923/2019 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE DEL LAZIO, depositata il 14/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 10/12/2020 dal Consigliere Relatore Dott. DELLI

PRISCOLI LORENZO.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

Rilevato che:

la parte contribuente proponeva ricorso avverso avviso di iscrizione ipotecaria relativa a svariate sottese cartelle di pagamento;

la Commissione Tributaria Provinciale accoglieva parzialmente il ricorso della parte contribuente, compensando le spese;

la Commissione Tributaria Regionale, su appello della parte contribuente, accoglieva tale appello affermando che per tutte le cartelle di pagamento cui si riferisce l’odierno gravame, l’atto impositivo risulta non ritualmente notificato, in quanto il destinatario risultava sconosciuto all’indirizzo di spedizione con la conseguenza che, ai sensi dell’art. 140 c.p.c., era doveroso lo svolgimento di nuove ricerche, all’esito delle quali provvedere altresì all’eventuale invio al contribuente di una seconda raccomandata a scopo informativo e pertanto, stante Irregolarità delle notifiche delle sottese cartelle di pagamento, la pretesa impositiva in esse espressa è da ritenersi prescritta: “la particolarità della decisione, non estesa al merito della controversia, giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio”;

la parte contribuente proponeva ricorso affidato a due motivi mentre l’Agenzia delle entrate non si costituiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Considerato che con il primo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, la parte contribuente denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. per non aver condannato l’Agenzia delle entrate al pagamento delle spese di lite in applicazione del principio della soccombenza;

considerato che con il secondo motivo d’impugnazione, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, la parte contribuente denuncia omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto controverso e decisivo per aver disposto la compensazione delle spese di lite nonostante la piena soccombenza dell’Agenzia delle entrate;

ritenuto che il primo motivo di ricorso è fondato in quanto, secondo questa Corte:

ai sensi dell’art. 92 c.p.c., come risultante dalle modifiche introdotte dal D.L. n. 132 del 2014 e della Corte costituzionale sentenza n. 77 del 2018, la compensazione delle spese di lite può essere disposta (oltre che nel caso della soccombenza reciproca), soltanto nell’eventualità di assoluta novità della questione trattata o di mutamento della giurisprudenza rispetto alle questioni dirimenti o nelle ipotesi di sopravvenienze relative a tali questioni e di assoluta incertezza che presentino la stessa, o maggiore, gravità ed eccezionalità delle situazioni tipiche espressamente previste dall’art. 92, comma 2, c.p.c. (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 18 febbraio 2019, n. 4696; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

in tema di spese giudiziali, le “gravi ed eccezionali ragioni”, da indicarsi esplicitamente nella motivazione, che ne legittimano la compensazione totale o parziale, devono riguardare specifiche circostanze o aspetti della controversia decisa, non potendosi ritenere sufficiente il mero riferimento alla “natura processuale della pronuncia”, che, in quanto tale, può trovare applicazione in qualunque lite che venga risolta sul piano delle regole del procedimento (Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 11 luglio 2014, n. 16037; 14 marzo 2019 n. 7352);

nel processo tributario le “gravi ed eccezionali ragioni” indicate esplicitamente dal giudice nella motivazione per giustificare la compensazione totale o parziale delle spese del giudizio, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 15, comma 1, non possono essere illogiche o erronee, altrimenti configurandosi un vizio di violazione di legge, denunciabile in sede di legittimità (in applicazione di tale principio, la Cassazione ha annullato la sentenza impugnata che aveva fondato la compensazione delle spese sulla asserita situazione di difficoltà della contribuente nella conoscenza effettiva dell’atto impositivo, in quanto notificato nelle forme di cui all’art. 140 c.p.c.: Cass. 2 ottobre 2020, n. 21178; Cass. 25 gennaio 2019, n. 2206; Cass. 7 novembre 2019, n. 28658);

considerato che nel caso di specie è stata fornita una motivazione, relativa al perchè siano state compensate le spese, inconsistente, vuota e meramente apodittica (“la particolarità della decisione, non estesa al merito della controversia, giustifica la compensazione delle spese per entrambi i gradi del giudizio”), pur in presenza di una piena vittoria da parte del contribuente, dal momento che a tal fine la circostanza che la decisione della CTR non fosse estesa al merito della controversia non riveste alcuna rilevanza;

ritenuto pertanto che, in accoglimento del primo motivo di impugnazione e assorbito il secondo, il ricorso della parte contribuente va accolto e la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale delle Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di impugnazione, assorbe il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 10 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 3 febbraio 2021

 

 

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