Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 2362 del 02/02/2010

Cassazione civile sez. III, 02/02/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 02/02/2010), n.2362

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MORELLI Mario Rosario – Presidente –

Dott. PETTI Giovanni Battista – Consigliere –

Dott. FINOCCHIARO Mario – rel. Consigliere –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. CHIARINI Maria Margherita – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 25460/2005 proposto da:

WINTERTHUR SOCIETA’ SVIZZERA DI ASSICURAZIONI in persona del suo

Responsabile servizi sinistri assicurazione responsabilità civile e

veicoli a motore Dr. L.T. e dalla Dr.ssa S.M.

responsabile dell’ufficio Estero, elettivamente l domiciliata in

ROMA, VIA A. BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CORBO’

FILIPPO MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale

del Dott. Notaio M. AEPPLI apostillata 12/10/2005 in base alla

Convenzione dell’Aia del 5/10/1961;

– ricorrente –

contro

G.F., P.C., G.A., GA.

A., S.G.;

– intimati –

sul ricorso 319/2006 proposto da:

G.F. (OMISSIS), GA.AL.

(OMISSIS), G.A. (OMISSIS), P.

C. (OMISSIS), elettivamente domiciliati in ROMA, VIA

VITTORIA COLONNA 18, presso lo studio dell’avvocato BENIGNI GENEROSO,

che li rappresenta e difende giusta delega a margine del

controricorso e ricorso incidentale;

– ricorrenti –

contro

WINTERTHUR SOCIETA’ SVIZZERA DI ASSICURAZIONI in persona del suo

Responsabile servizi sinistri assicurazione responsabilità civile e

veicoli a motore Dr. L.T. e dalla Dr.ssa S.M.

responsabile dell’ufficio Estero, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIA BERTOLONI 55, presso lo studio dell’avvocato CORBO’ FILIPPO

MARIA, che la rappresenta e difende giusta procura speciale del Dott.

Notaio M. AEPPLI apostillata 12/10/2005 in base alla Convenzione

dell’Aia del 5/10/1961;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1481/2005 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/4/2005, depositata il 13/05/2005, R.G.N.

369/2003;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. FINOCCHIARO Mario;

udito l’Avvocato FILIPPO MARIA CORBO’;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro che ha concluso per il rigetto principale e

incidentale.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto 23 novembre 1992 G.F. ha convenuto in giudizio innanzi al tribunale di Avellino S.G., chiedendone la condanna al risarcimento del danno morale da lui subito, in conseguenza del sinistro avvenuto il 26 luglio 1990 sul raccordo stradale Salerno-Avellino.

Ha esposto l’attore che il convenuto, in tale circostanza, alla guida della vettura (OMISSIS), con a bordo la moglie G.M. ed i figli S.E. e P., rispettivamente figlia e nipoti dell’attore, per cause non chiare aveva colliso con le pareti della (OMISSIS) e nel sinistro avevano perso la vita sia la G. che i minori.

Ha esposto, altresì, l’attore che il procedimento penale, instauratosi nei confronti dello S. per il reato di omicidio colposo, si era concluso con il patteggiamento della pena.

Costituitosi in giudizio il convenuto ha eccepito la improponibilità della domanda, contestandola nel merito e chiedendone il rigetto.

Poichè l’auto era coperta da polizza assicurativa presso la Neuchateloise, Compagnie d’Assurance Generales, il convenuto ha chiesto e ottenuto la chiamata in giudizio di questa ultima.

Costituitasi in giudizio la predetta compagnia assicurativa ha eccepito il difetto di legittimazione dello S. alla chiamata, essendo stata la polizza stipulata dalla vittima del sinistro, G.M., proprietaria dell’auto.

Nel merito, la terza chiamata ha contestato la responsabilità dello S. deducendo che al più il risarcimento del danno morale poteva riguardare i nipoti dell’attore e non la figlia dello stesso, proprietaria del mezzo e quindi esclusa dalla garanzia.

In corso di causa hanno spiegato intervento volontario P. C., GA.Al. e G.A., moglie e figli dell’attore, formulando domanda di risarcimento del danno morale analoga a quella già proposta dall’attore.

Impugnati dalla terza chiamata gli interventi spiegati e svoltasi la istruttoria del caso, l’adito Tribunale di Avellino con sentenza del 28-30 novembre 2002 ha condannato lo S., in solido con la compagnia assicurativa, al pagamento in favore dell’attore e della moglie di questo, della somma di Euro 51.645,00 ciascuno per danno morale derivato dalla morte della figlia, nonchè al pagamento della somma di Euro 30.987,42 ciascuno per danno morale derivato dalla morte dei due nipoti nonchè al pagamento, in favore dei fratelli G., della somma di Euro 25.823,00 ciascuno per danno morale derivato dalla morte della sorella M. e della somma di Euro 20.658,28 ciascuno per danno morale derivato dalla morte dei due nipotini.

Sulle predette somme sono state riconosciuti la rivalutazione e gli interessi dal fatto al soddisfo.

Gravata tale pronunzia dalla Winterthur Società Svizzera di Assicurazioni, incorporante la Neuchateloise Assicurazioni, nel contraddittorio degli appellati G. e P., che, costituitisi in giudizio hanno contestato le avverse deduzioni e conclusioni e chiesto, in via principale, il rigetto dell’appello e – in via incidentale – proposto appello incidentale, per un congruo aumento degli importi liquidati dal primo giudice, nonchè dello S. rimasto contumace, la Corte di appello di Napoli, con sentenza 7 aprile – 13 maggio 2005, in parziale accoglimento dell’appello principale ha limitato la rivalutazione monetaria, sulle somme dovute in solido dalla Winterthur e lo S., al periodo tra il 26 luglio 1990 e la data della prima sentenza, con gli interessi corrispettivi legali sulle predette somme, come rivalutate alla data della prima decisione, a partire da tale data sino al saldo, nonchè gli interessi compensativi del danno da ritardo nel pagamento in misura pari a quella legale, sulle somme originarie, annualmente rivalutate secondo indici Istat da di del fatto a quello della prima sentenza, rigettando nel resto l’appello principale e quelli incidentali.

Per la cassazione di tale ultima pronunzia, notificata il 1 luglio 2005, ha proposto ricorso, affidato a un unico motivo, con atto 14 ottobre 2005 e date successive la Winterthur società Svizzera di Assicurazioni.

Resistono, con controricorso e ricorso incidentale notificato il 29 novembre e date successive e illustrato da memoria G.F., GA.Al., G.A. e P.C..

La Winterthur resiste, con controricorso al ricorso incidentale.

Non ha svolto attività difensiva in questa sede S. G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. I vari ricorsi, avverso la stessa sentenza devono essere riuniti, ai sensi dell’art. 335 c.p.c..

2. Come risulta dagli avvisi di ricevimento in atti, il ricorso principale, spedito a mezzo del servizio postale il 14 ottobre 2005, è stato notificato, a mani del difensore dei G. e della P. il successivo 18 ottobre, a mani di S.G., il 25 ottobre 2005.

Poichè il ricorso incidentale è stato consegnato agli ufficiali giudiziari, per la notificata, il 28 novembre 2005, la difesa della Winterthur eccepisce la sua inammissibilità per tardività, essendo la notifica avvenuta il 41 giorno successivo alla notifica del ricorso principale e irrilevante – ai fini del computo dei termini di cui all’art. 370 c.p.c. – la data in cui il plico contenente il ricorso è stato consegnato allo S..

3. L’eccezione è infondata.

A prescindere dal considerare che non pare in alcun modo pertinente – al fine del decidere – il principio di diritto enunciato da Cass. 20 gennaio 1995, n. 623 (certo essendo che nella specie la copia del il ricorso da notificarsi allo S. è stata consegnata, dalla ricorrente principale, all’Ufficiale giudiziario, per la notifica, il 14 ottobre 2005 e, pertanto, nei termini di cui all’art. 326 c.p.c. (essendo stata notificata la sentenza impugnata il 1 luglio 2005), sì che la notifica allo S. non può, assolutamente, affermarsi eseguita esclusivamente ai sensi dell’art. 331 c.p.c. per la sussistenza, di una ipotesi di litisconsorzio processuale nei suoi confronti) si osserva che il 27 novembre 2005 cadeva di domenica e che – di conseguenza – a norma dell’art. 155 c.p.c., comma 4, il termine per la proposizione del ricorso incidentale scadeva unicamente il 28 novembre (giorno nel quale il plico risulta consegnato all’Ufficiale Giudiziario, come da annotazione sulla prima pagine dello stesso controricorso, con timbro, data e sottoscrizione dell’Ufficiale Giudiziario).

4. Nel merito i giudici di secondo grado hanno accolto la domanda proposta dagli attori, e dagli altri intervenuti, stretti parenti (rispettivamente genitori e fratelli) di G.M., diretta a ottenere il risarcimento dei danni morali patiti in conseguenza del decesso della loro congiunta G.M. nonchè dei figli di questa ( S.E. e P.) tutti deceduti in un sinistro stradale mentre erano trasportati sulla vettura, di proprietà di G.M., (OMISSIS), condotta dal di lei coniuge S.G..

Hanno, infatti, osservato quei giudici che le modifiche introdotte dalla L. n. 142 del 1992 alla L. 24 dicembre 1969, n. 990 sono prive di efficacia retroattiva (e, per l’effetto, la G.M., quale proprietaria del veicolo non poteva ritenersi coperta dalla assicurazione obbligatoria ex L. n. 990 del 1969, nella sua formulazione anteriore alla novella del 1992) ma ciò non esclude la risarcibilità del danno morale degli attori, i quali hanno fatto valere in giudizio un diritto proprio, e non un diritto della proprietaria del veicolo, cui siano succeduti a seguito della morte di questa.

5. La ricorrente principale censura la sentenza ira-pugnata nella parte de qua denunziando violazione dell’art. 360 c.p.c., nn. 3 e 5 in relazione al dettato della L. n 990 del 1969, art. 4, lett. a) ante riforma con L. febbraio 1992, n. 142 (e) illogica e contraddittoria motivazione sul punto decisivo della controversia.

Si assume, infatti, che non poteva spettare agli attori della vittima il risarcimento del danno morale in quanto G.M. essendo proprietaria della autovettura, “per le norme di legge per la circolazione obbligatoria in vigore all’epoca dei fatti e comunque in base alle limitazioni previste in polizza, non poteva considerarsi terza rispetto alla circolazione del veicolo e quindi come tale non poteva beneficiare della garanzia prevista dall’assicurazione per i danni alla sua persona, così come non ne potevano beneficiare i congiunti per i danni loro subiti ma comunque originati dal danno principale patito dalla loro dante causa”.

Precisa la ricorrente che se la corte di appello avesse correttamente interpretato la L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a), tenendo conto della posizione del soggetto direttamente danneggiato da l’evento, non avrebbe che potuto stabilire che G.M. non poteva considerarsi terza rispetto alla circolazione del suo autoveicolo e, pertanto, gli eventi che colpivano la sua persona non potevano rientrare nei benefici derivanti dal contratto di assicurazione obbligatoria.

La norma, infatti, precisa la ricorrente, sia nel suo dettato letterale, sia nella sua ratio effettiva tendente ad escludere i soggetti corresponsabili in solido della copertura assicurativa è chiarissima e non possono sorgere dubbi interpretativi.

La Corte d’Appello di Napoli per superare tale ostacolo insormontabile della non terzietà della G. – prosegue la ricorrente – ha teorizzato che essendo la richiesta formulata iure proprio e da soggetti ormai terzi e quindi non esclusi dalla garanzia, non poteva essere escluso il loro diritto al risarcimento per il danno morale.

La motivazione – evidenzia ancora la ricorrente – appare illogica, rispetto al dettato della L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. a) poichè così affermando sostanzialmente si limita e si circoscrive il campo della non terzietà, vigente all’epoca dei fatti ai danni che un soggetto subisce direttamente e non a quelli che pur richiesti da altri soggetti ormai terzi per danni propri, siano diretta conseguenza dell’evento che colpisce il soggetto escluso unico titolare della posizione soggettiva da cui può scaturire il risarcimento, ed anzi si può affermare che senza tale evento che costituisce l’antecedente logico e necessario, la stessa richiesta risarcitoria per il danno morale pur avanzata iure proprio non sarebbe potuta sussistere e tale modo di interpretare la norma, è totalmente illogico e dovrebbe portare quindi oggi a considerare che esclusione del conducente opera, ma solo per danni che egli subisce dall’evento mentre è alla guida del veicolo assicurato ed in caso di acclarata sua responsabilità (es. si pensi al caso di una uscita di strada), mentre in caso di suo decesso tale evento potrebbe far generare danni risarcibili in favore di terzi soggetti che ne abbiano diritto in quanto eredi.

6. Il motivo non può trovare accoglimento.

Alla luce delle considerazioni che seguono.

6.1. Giusta la testuale previsione della L. 24 dicembre 1969, n. 990, art. 4, lett. a), recante la disciplina della assicurazione obbligatoria della responsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicoli a motore e dei natanti (nel testo – anteriore sia alla abrogazione della disposizione stessa per effetto del D.Lgs. 7 settembre 3005, n. 209, art. 354, comma 1, sia alle modifiche introdotte dalla L. 19 febbraio 1992, n. 142, art. 28 – applicabile ratione temporis) “non sono considerati terzi e non hanno diritto ai benefici derivanti dai contratti di assicurazione obbligatoria stipulati a norma della presente legge: a) tutti coloro la cui responsabilità deve essere coperta dall’assicurazione”.

6. 2. La giurisprudenza di questa Corte regolatrice è costante nell’interpretare la disposizione sopra trascritta nel senso che in tema di assicurazione obbligatoria della responsabilità civile da circolazione stradale, e nel vigore della L. n. 990 del 1969, art. 4, vecchio testo, (testo anteriore, cioè, alle modifiche apportatevi dalla L. n. 142 del 1992), qualora, per colpa del conducente, sia deceduto il proprietario del veicolo, i prossimi congiunti del defunto hanno diritto al risarcimento del danno morale da essi subito, da liquidarsi mediante il pagamento dell’indennità di assicurazione, giusta disposto dell’art. 4 cit., lett. b) nel testo risultante dalla sentenza n. 188 del 1991 della Corte costituzionale, trattandosi di danno alla persona direttamente risentito dagli stessi congiunti, senza che assuma rilievo, in contrario, la circostanza secondo cui, al proprietario che avesse riportato lesioni seguite da morte, non sarebbe spettata analoga indennità per la preclusione derivante dal disposto della lett. a) del medesimo articolo (Cass. 21 febbraio 2002, n. 2503).

In particolare, i prossimi congiunti, i quali chiedano il risarcimento del danno morale per la morte di una persona rimasta vittima di un omicidio colposo, “fanno valere un diritto proprio, non un diritto sorto in capo al defunto”.

Ed infatti, la sofferenza morale per cui chiedono una riparazione è bensì una ulteriore conseguenza dell’evento rappresentato dalla morte del congiunto, evento che si ricollega con nesso di causalità al fatto illecito, ma è lesione direttamente arrecata ad un diritto di cui sono essi immediatamente i titolari.

Quindi, alla stregua delle norme sull’assicurazione obbligatoria, escluso dai benefici il primo evento (la morte della persona non terza), non per questo deve escludersi l’ulteriore conseguenza di tale morte (la sofferenza psichica dei prossimi congiunti).

Del resto è pacifico, da un lato, che tra i “danni alla persona” nominati dalla Corte costituzionale, rientra anche il danno morale, dall’altro che è ragionevole un’interpretazione non estensiva delle norme limitative dei benefici dell’assicurazione e come verrebbe estesa invece la limitazione se, nell’ambito dei danni personali cagionati dal conducente ai parenti del proprietario, si operasse una distinzione tra danni immediatamente caduti su di loro e danni pur incidenti su di loro, ma come conseguenza ulteriore di un danno caduto sulla persona del proprietario (Cass. 21 febbraio 2002 n. 2503, nonchè Cass. 19 luglio 2004, n. 13333, specie in motivazione).

6.3. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, si osserva che questa Corte è pervenuta alla identica conclusione sopra riferita anche in forza di un diverso iter argomentativo.

In altra occasione, in particolare, in altra vicenda non dissimile dalla presente, si è osservato che l’art. 3 della direttiva n. 84/5/CEE, che vieta di escludere, a motivo del legame di parentela, i membri della famiglia (anche) del conducente dal beneficio dell’assicurazione per la responsabilità civile riguardante i danni alla persona, è norma generale ed incondizionata, che concerne una fattispecie precisa e puntuale (come l’illecito della circolazione di autoveicoli produttivo di danno ingiusto), non contenente alcuna deroga espressa al principio di tutela della vittima del sinistro, deroga che, nell’ambito del diritto interno italiano, non può essere rinvenuta nell’art. 2054 c.c., il cui testo è preesistente alla direttiva predetta e non è stato oggetto di successive modificazioni.

Ne consegue che il suddetto art. 3 deve trovare diretta applicazione, in luogo della L. n. 990 del 1969, art. 4, lett. a), nel testo anteriore alla novella recata dalla L. n. 142 del 1992, art. 28, nel caso di danni alla persona del coniuge trasportato comproprietario dell’autovettura in regime di comunione di beni a seguito di sinistro verificatosi (nella specie, nel settembre 1989) successivamente alla scadenza del termine (31 dicembre 1988), imposto dall’art. 5 della stessa direttiva, per la definitiva conformazione del diritto nazionale a quello comunitario, ma prima dell’entrata in vigore della citata L. n. 142 del 1992 (Cass. 31 gennaio 2008, n. 2379).

Essendosi i giudici del merito puntualmente attenuti ai principi di diritto sopra indicati è evidente che il ricorso principale non può trovare accoglimento.

7. Con l’unico motivo i ricorrenti incidentali censurano la sentenza impugnata lamentando: “omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia, prospettato dalle parti o rilevabile d’ufficio, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5”, per avere la Corte di appello di Napoli respinto il gravame incidentale proposto dai G. e dalla P., ritenendo congrui gli importi liquidati dal Tribunale in loro favore per danno morale, poichè “allo stretto grado di parentela fra gli attori e le vittime non corrispondeva un vincolo di frequentazione di pari intensità”.

Premesso che il giudice di secondo grado ha affermato che la valutazione del danno morale non può che avvenire in modo equitativo, tenendo conto della intensità del vincolo famigliare, della situazione di convivenza e di ogni ulteriore utile circostanza, quali la consistenza del nucleo familiare, le abitudini di vita, l’età delle vittime e dei superstiti, osservano i ricorrenti che la Corte di Appello si è contraddetta nel motivare il rigetto degli appelli incidentali.

Atteso che per stessa ammissione della corte il vincolo di parentela che legava gli attuali controricorrenti alle vittime era particolarmente stretto, le vittime erano giovanissime, avendo la G.M. 28 anni e i piccoli E. e P. appena 7 e 5 anni; le circostanze del decesso furono strazianti, come strazianti furono le condizioni in cui vennero rinvenuti i corpi delle vittime.

Ebbene, – proseguono i ricorrenti – non soltanto delle due ultime circostanze la corte di appello non ha ingiustamente tenuto conto – ed è particolarmente grave che il giudice della riforma non abbia incluso nel novero delle circostanze ulteriori ed utili la contestuale perdita, per i concludenti, di ben tre cari – ma addirittura, benchè gli elementi idonei a giustificare la maggiorazione del risarcimento prevalessero su quelli di segno contrario, la Corte partenopea ha attribuito rilevanza unicamente alla minore intensità del vincolo di frequentazione; aspetto quest’ultimo certamente marginale – una figlia/sorella come pure un nipotino si amano intensamente anche se la frequentazione non è quotidiana soprattutto se valutato in rapporto all’altra circostanza, relativa alla contestuale perdita di tre strettissimi congiunti, del tutto omessa nella sentenza impugnata, in relazione alla valutazione della congruità del danno morale liquidato.

La sofferenza psico-fisica transeunte, che il danno morale soggettivo ha la funzione di ristorare, è certamente maggiore in coloro che nel medesimo tragico frangente vedono perire tre giovanissimi e strettissimi parenti.

Ed è chiaramente incorsa in vizio di motivazione la Corte di Appello nel non tenere conto di tale aspetto, quale parametro della congruità del risarcimento.

Per tali ragioni la motivazione della sentenza è sul punto contraddittoria e carente e va, entro tali limiti, cassata con rinvio del giudizio ad altra sezione della Corte di Appello di Napoli.

8. Il motivo, per alcuni aspetti inammissibile, per altri manifestamente infondato, non può trovare accoglimento.

8.1. Quanto al primo, assorbente, aspetto (inammissibilità della censura in esame), contrariamente a quanto pare ritenga la difesa dei ricorrenti incidentali il motivo di ricorso per cassazione con il quale alle sentenza impugnata venga mossa censura per vizi di motivazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 5 deve essere inteso a far valere carenze o lacune nelle argomentazioni, ovvero illogicità nella attribuzione agli elementi di giudizio di un significato fuori dal senso comune, o ancora, mancanza di coerenza tra le varie ragioni esposte per assoluta incompatibilità razionale degli argomenti ed insanabile contrasto tra gli stessi, mentre non può, invece, essere inteso – come ora pretendono i ricorrenti incidentali – a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggetto della parte e, in particolare, non si può proporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti (cfr. Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, Cass. 27 ottobre 2006, n. 23087, specie in motivazione, nonchè Cass. 6 marzo 2008, n. 6064; Cass. 6 settembre 2007, n. 18709; Cass. 3 agosto 2007, n. 17076).

8. 2. Anche a prescindere da quanto precede, comunque, gli assunti prospettati dai ricorrenti sono manifestamente infondati atteso che i giudici del merito hanno congruamente e logicamente motivato la loro statuizione evidenziando che G.M., unitamente ai suoi figli costituivano, con lo S. (conducente la vettura nella quale hanno trovato la morte), un distinto nucleo familiare, residente in (OMISSIS) e non convivevano nè con G. F. e P.C. (genitori e nonni delle vittime) residenti in Svizzera, nè con GA.Al. e A. (rispettivamente fratelli e zii materni delle vittime) residenti in altro comune dell'(OMISSIS) sì – di conseguenza che “allo stretto grado di parentela fra gli attori e le vittime” “non corrispondeva un vincolo di frequentazione di uguale intensità” e la circostanza giustificava la quantificazione del danno nella misura (null’affatto irrisoria) del danno morale liquidato.

9. Entrambi i ricorsi, in conclusione, infondati, devono rigettarsi, con compensazione, tra le parti costituite, delle spese di questo giudizio di cassazione.

P.Q.M.

La Corte riunisce i ricorsi e li rigetta;

compensa, tra le parti, le spese di questo giudizio di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 2 febbraio 2010

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