Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23619 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 17/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Presidente –

Dott. MAROTTA Caterina – rel. Consigliere –

Dott. TRICOMI Irene – Consigliere –

Dott. SPENA Francesca – Consigliere –

Dott. BELLE’ Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 21790-2015 proposto da:

MINISTERO DELLA DIFESA, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso dall’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO presso i

cui Uffici domicilia ex lege in ROMA, alla VIA DEI PORTOGHESI 12;

– ricorrente –

contro

B.T., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE DELLE

MILIZIE 9, presso lo studio dell’avvocato ENRICO LUBERTO, che la

rappresenta e difende unitamente all’avvocato LUCA MIRCO;

– controricorrente –

nonchè contro

I.S.S. ITALIA A. BARBATO S.R.L., MIDA SERVIZI S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimate –

avverso la sentenza n. 261/2015 del TRIBUNALE di FIRENZE, depositata

il 07/03/2014 R.G.N. 1380/2012;

avverso ordinanza definitiva della CORTE DI APPELLO DI FIRENZE,

depositata il 09/07/2015 R.G.N. 729/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

che:

1. con la sentenza impugnata il Tribunale di Firenze, decidendo sul ricorso in opposizione a decreto ingiuntivo proposto dal Ministero della Difesa nei confronti di B.T. (giudizio nel quale erano state parti resistenti anche la I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. e la Mida Servizi s.r.l. in liquidazione, egualmente destinatarie dell’ingiunzione di pagamento), dichiarava cessata la materia del contendere nel rapporto con la I.S.S. Italia s.r.l. e per il resto confermava il decreto ingiuntivo opposto nei confronti del Ministero e della Mida Servizi s.r.l.;

B.T., premesso di aver prestato attività lavorativa per la I.S.S. Italia s.r.l. e poi per la Mida Servizi s.r.l., quale addetta alle pulizie presso la Caserma Predieri di Firenze, aveva lamentato il mancato pagamento del t.f.r. e di altri emolumenti derivanti dal rapporto e chiesto l’emanazione del decreto monitorio nei confronti, in solido, del committente e degli appaltatori, del D.Lgs. n. 276 del 2003, ex art. 29;

il Tribunale di Firenze, ritenuta applicabile la solidarietà ex art. 29 del citato decreto, ingiungeva al Ministero della Difesa, in solido con la I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. e con la Mida Servizi s.r.l., in liquidazione, il pagamento delle somme rivendicate oltre interessi legali e rivalutazione unitamente alle spese della procedura;

il Ministero proponeva opposizione e nelle more del procedimento la I.S.S. Italia s.r.l. saldava il debito per la parte di propria spettanza;

all’esito del giudizio il Tribunale decideva nei termini sopra evidenziati ed accoglieva, altresì, la domanda subordinata svolta dall’opponente, intesa ad ottenere la declaratoria del suo diritto di regresso nei confronti della Mida (debitore principale quale datore di lavoro dell’opposta) per quanto il Ministero fosse tenuto a pagare in esecuzione del decreto ingiuntivo opposto;

2. la Corte d’appello di Firenze, con ordinanza ex art. 348 bis c.p.c., dichiarava inammissibile l’appello proposto dal Ministero avverso tale sentenza ritenendo che l’impugnazione non avesse una ragionevole probabilità di accoglimento;

3. avverso la sentenza del Tribunale e l’ordinanza della Corte d’appello il Ministero della Difesa ha proposto ricorso per cassazione affidato a complessivi sette motivi;

B.T., la I.S.S. Italia A. Barbato s.r.l. e la Mida servizi s.r.l. non hanno svolto attività difensiva;

4. non sono state depositate memorie.

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

che:

1. il Ministero ha formulato, avverso l’ordinanza resa ai sensi degli artt. 348 bis e ter, i seguenti motivi:

– primo motivo: violazione degli artt. 348 ter e quater (così la rubrica del primo motivo) c.p.c. (art. 360 c.p.c., n. 4) per essere stata l’ordinanza emessa al di fuori dei casi legislativamente previsti (art. 360 c.p.c., n. 4);

– secondo motivo: omesso esame circa un fatto decisivo della controversia che è stato oggetto di discussione tra le parti (art. 360 c.p.c., n. 5) per non essersi la Corte territoriale pronunciata sui motivi di impugnazione del Ministero concernenti la non condivisibilità della pronuncia del Tribunale in punto di applicabilità del D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 29, comma 2, alla pubblica amministrazione;

– terzo motivo: violazione del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, artt. 4 e 5 (art. 360 c.p.c., n. 3) per aver errato la Corte d’appello nell’aver ritenuto che l’Amministrazione avesse inteso sostenere un’applicazione retroattiva del D.P.R. n. 207 del 2010;

2. il Ministero ha formulato, avverso la sentenza di primo grado, i seguenti motivi:

– quarto motivo: violazione del D.L. 28 giugno 2013, n. 76, art. 9, comma 1 (conv. dalla L. 9 agosto 2013, n. 99), del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2 e successive modificazioni (art. 360 c.p.c., n. 3) per essere stata la responsabilità solidale delle pubbliche amministrazioni esclusa dal D.L. n. 76 del 2013, da considerarsi norma di interpretazione autentica;

– quinto motivo: violazione del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 1, comma 2 e successive modificazioni e dell’art. 12 delle preleggi (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il Tribunale ritenuto inapplicabile la disciplina della legge Biagi solo alle pubbliche amministrazioni nella veste di datore di lavoro e non quali committenti;

– sesto motivo: violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, e il D.Lgs. n. 276 del 2003, art. 1, comma 2 del D.P.R. 5 ottobre 2010, n. 207, artt. 4 e 5, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29 e successive modificazioni (art. 360 c.p.c., n. 3) per avere il Tribunale applicato principi giurisprudenziali affermati con riferimento a fattispecie del tutto diverse in quanto afferenti ad appalti privati;

– settimo motivo: violazione del D.Lgs. n. 163 del 2006, art. 118, comma 6, del D.Lgs. 10 settembre 2003, n. 276, art. 29, comma 2 e successive modificazioni (art. 360 c.p.c., n. 3) per non avere il Tribunale considerato che la disciplina dei contratti di appalti pubblici è del tutto peculiare e pone precisi vincoli nella scelta del contraente dettando anche modalità per la conclusione del contratto e l’esecuzione tali da rendere la relativa fattispecie negoziale del tutto diversa e non comparabile con quella dell’appalto privato;

3. il ricorso è inammissibile per tardività;

3.1. ai sensi dell’art. 348 ter c.p.c., comma 3, quando è pronunciata l’inammissibilità dell’appello per non avere l’impugnazione una ragionevole probabilità di essere accolta, contro il provvedimento di primo grado (ovvero contro l’ordinanza di secondo grado nei rigorosi limiti di cui Cass., Sez. Un., 2 febbraio 2016, n. 1914) può essere proposto ricorso per cassazione nel termine di cui all’art. 325 c.p.c. decorrente dalla comunicazione o notificazione, se anteriore, dell’ordinanza d’inammissibilità, applicandosi l’art. 327 c.p.c. in mancanza dell’una o dell’altra;

la norma è stata interpretata dalla giurisprudenza di questa Corte nel senso che il termine c.d. breve entro cui proporre il ricorso decorre dalla comunicazione o notificazione dell’ordinanza d’inammissibilità, secondo quale avvenga per prima, salvo, in difetto, l’applicazione del termine c.d. lungo ex art. 327 c.p.c., in tal senso dovendosi intendere la clausola di compatibilità che accompagna il richiamo a quest’ultima norma (cfr. ex multis Cass. 15 maggio 2014, n. 10723; Cass. 21 luglio 2015, n. 15235; Cass. 14 dicembre 2015, n. 25115; Cass. 28 giugno 2018, n. 17020; si veda anche Cass., Sez. Un. 5 dicembre 2015, n. 25208);

in particolare, Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25043 ha affermato il principio alla cui stregua, se detta ordinanza sia pronunciata in udienza, il termine per proporre ricorso per cassazione, da identificare in quello c.d. breve di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorre dall’udienza stessa per le parti presenti, o che avrebbero dovuto esserlo, secondo la previsione di cui all’art. 176 c.p.c. (cfr. Cass., Sez. Un., 7 dicembre 2016, n. 25043 ed il richiamo ivi contenuto, tra le altre, alla citata Cass. n. 25119/2015);

3.2. nella specie, l’ordinanza è stata pronunciata e letta all’udienza del 9.7.2015 e depositata lo stesso giorno, sicchè non ne occorreva alcuna comunicazione, con la conseguenza che il ricorso, avviato per la notificazione in data 16.11.2015, risulta essere tardivo, non applicandosi la sospensione feriale dei termini ex L. n. 742 del 1969 alle controversie di lavoro;

4. conclusivamente il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

5. stante la soccombenza, il Ministero va condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali liquidate in dispositivo in ragione del valore della controversia;

6. non può trovare applicazione nei confronti dell’Amministrazione dello Stato D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, atteso che la stessa, mediante il meccanismo della prenotazione a debito, è esentata dal pagamento delle imposte e tasse che gravano sul processo (cfr. Cass. 29 gennaio 2016, n. 1778).

PQM

La Corte dichiara l’inammissibilità del ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 200,00 per esborsi ed Euro 2.500,00 per compensi professionali oltre accessori di legge e rimborso forfetario in misura del 15% da corrispondersi agli avv.ti Luca Mirco ed Enrico Luberto, antistatari.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 17 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

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