Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23619 del 23/09/2019

Cassazione civile sez. VI, 23/09/2019, (ud. 19/06/2019, dep. 23/09/2019), n.23619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LOMBARDO Luigi Giovanni – Presidente –

Dott. TEDESCO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. CRISCUOLO Mauro – Consigliere –

Dott. BESSO MARCHEIS Chiara – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA INTERLOCUTORIA

sul ricorso 23111-2018 proposto da:

P.F., P.T., in proprio e nella qualità di eredi

di P.A., elettivamente domiciliate in ROMA PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE di CASSAZIONE, rappresentate e

difese dagli avvocati LUIGI AMBROSIO, EMILIO IOVINO;

– ricorrenti –

contro

C.V., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA AUGUSTO VERA

32, presso lo studio dell’avvocato CARMELA SARDELLA, rappresentata e

difesa dall’avvocato LUIGI TOSCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3366/2017 della CORTE D’APPELLO di NAPOLI,

depositata il 18/07/2017;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 19/06/2019 dal Consigliere Relatore Dott. TEDESCO

GIUSEPPE.

Fatto

RITENUTO

che:

P.A., P.F. e P.T. hanno chiamato in giudizio davanti al Tribunale di Nola C.V., esponendo di avere conferito a T.G. una procura irrevocabile a vendere terreni di loro proprietà; che il T., in forza della procura, aveva poi venduto i terreni alla convenuta C.V.. Chiedevano dichiararsi la nullità della procura per illiceità della causa e in subordine facevano valere l’annullabilità della stessa procura perchè la volontà negoziale fu estorta con violenza e minaccia.

Chiedevano ancora, in conseguenza della nullità o dell’annullamento della procura, accertarsi la nullità della compravendita conclusa in loro nome dal T. con la C..

La corte d’appello, riformando la sentenza di primo grado favorevole per gli attori, ha dichiarato l’inammissibilità della domanda volta a far accertare e dichiarare l’invalidità della procura, in quanto proposta nei confronti di soggetto non legittimato: il terzo contraente e non il procuratore o gli eredi di lui.

Per la cassazione della sentenza P.T. e P.F., anche in qualità di eredi di P.A., hanno proposto ricorso, affidato a un unico motivo.

C.V. ha resistito con controricorso.

L’unico motivo di ricorso denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 100,102 e 163 c.p.c.

Si sostiene che il procuratore era deceduto che i suoi eredi non avevano interesse a resistere in relazione alla situazione sostanziale dedotta in giudizio, identificata nel diritto di proprietà degli attori sui fondi alienati dal procuratore.

Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere accolto per manifesta fondatezza, con la conseguente possibilità di definizione nelle forme di cui all’art. 380-bis c.p.c., in relazione all’art. 375 c.p.c., comma 1, n. 5), il presidente ha fissato l’adunanza della camera di consiglio.

Il Collegio ritiene, tuttavia, che non ricorra l’ipotesi della evidenza decisoria in ordine alla legittimazione passiva del rappresentante nel giudizio promosso dal rappresentato contro il terzo contraente sulla premessa della nullità o annullabilità della procura.

La causa va perciò rimessa alla pubblica udienza della sezione semplice tabellarmente competente e rinviata a nuovo ruolo.

P.Q.M.

La Corte rinvia la causa a nuovo ruolo per la discussione in pubblica udienza presso la Sezione II civile, tabellarmente competente.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio della 6 – 2 Sezione civile della Corte suprema di cassazione, il 19 giugno 2019.

Depositato in Cancelleria il 23 settembre 2019

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