Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23619 del 09/10/2017


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Cassazione civile, sez. VI, 09/10/2017, (ud. 12/07/2017, dep.09/10/2017),  n. 23619

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE 2

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. MANNA Felice – rel. Consigliere –

Dott. D’ASCOLA Pasquale – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

Dott. SCARPA Antonio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26645/2014 proposto da:

P.G., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CANCELLERIA della CORTE DI CASSAZIONE, rappresentato e

difeso dall’avvocato GIANPAOLO SCICLONE;

– ricorrente –

contro

CONDOMINIO (OMISSIS), in persona dell’Amministratore pro tempore,

elettivamente domiciliato in ROMA, V. PIEMONTE, 32, presso lo studio

dell’avvocato GIUSEPPE SPADA, rappresentato e difeso dall’avvocato

ALESSANDRO SITTINIERI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2014 del TRIBUNALE di RAGUSA, depositata

il 07/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio non

partecipata del 12/07/2017 dal Consigliere Dott. FELICE MANNA.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

1. – P.G., partecipante al condominio (OMISSIS), impugnava innanzi al locale giudice di pace la Delib. Assemblea Condominiale 22 giugno 2011, per omessa comunicazione e decisioni su materie non oggetto dell’ordine del giorno.

Resistendo il condominio, il G.d.P. rigettava l’opposizione, condannando l’attore alle spese.

L’appello proposto dal P. innanzi al Tribunale di Ragusa era respinto con sentenza del 7.4.2014, così motivata: “L’appello non è fondato. La motivazione del Giudice di prime cure è ineccepibile, e per economia la si richiama integralmente unitamente alla comparsa conclusionale e alla memoria di replica dell’Appellato. Non si vuole omettere l’obbligo della motivazione nè disattendere l’orientamento di legittimità sul divieto di mera relatio alla sentenza di prime cure, ma evidenziare la puntualità delle osservazioni in fatto e soprattutto in diritto dell’Ente, alle quali l’Ufficio nulla può e deve aggiungere. La contestazione del P. è frutto di palese focolaio emotivo, siccome confermato dall’inaudita prolissità dell’impugnazione correlativamente all’assoluta modestia della vicenda; in ogni caso la Delib. è giuridicamente corretta”.

2. – La cassazione di tale sentenza è chiesta dal P. con ricorso affidato a due motivi.

Resiste con controricorso il condominio.

Su proposta d’accoglimento del consigliere relatore nominato ai sensi dell’art. 377 c.p.c., il ricorso è stato avviato alla trattazione camerale ai sensi dell’art. 380-bis c.p.c., come modificato dal D.L. 31 agosto 2016, n. 168, art. 1-bis, comma 1, lett. e), convertito, con modificazioni, dalla L. 25 ottobre 2016, n. 197.

3. – Il primo motivo lamenta la violazione o falsa applicazione dell’art. 132c.p.c., comma 2, n. 4 e la conseguente nullità della sentenza impugnata, per difetto delle condizioni per ritenere ammissibile la motivazione per relationem. Il secondo mezzo allega la violazione o falsa applicazione degli artt. 115 c.p.c.e segg. e la conseguente nullità della sentenza, per l’omessa considerazione degli elementi istruttori.

4. – Il primo motivo è manifestamente fondato.

La sentenza pronunziata in sede di gravame è legittimamente motivata per relationem ove il giudice d’appello, facendo proprie le argomentazioni del primo giudice, esprima, sia pure in modo sintetico, le ragioni della conferma della pronuncia in relazione ai motivi di impugnazione proposti, sì da consentire, attraverso la parte motiva di entrambe le sentenze, di ricavare un percorso argomentativo adeguato e corretto, ovvero purchè il rinvio sia operato sì da rendere possibile ed agevole il controllo, dando conto delle argomentazioni delle parti e della loro identità con quelle esaminate nella pronuncia impugnata, mentre va cassata la decisione con cui il giudice si sia limitato ad aderire alla decisione di primo grado senza che emerga, in alcun modo, che a tale risultato sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (Cass. n. 14786/16; conformi fra le tantissime, Cass. nn. 7347/12, 15483/08 e 2268/06).

Nella specie nulla consente di affermare che alla condivisione del giudizio di primo grado il giudice d’appello sia pervenuto attraverso l’esame e la valutazione d’infondatezza dei motivi di gravame (mancata corrispondenza del deliberato rispetto all’ordine del giorno, non necessità delle opere deliberate e loro mera strumentalità per contrastare una sentenza resa tra le stesse parti che aveva accertato in favore del P. la comproprietà indivisa ma non condominiale di un accesso pedonale: v. pagg. 2 e 3 del ricorso). L’unico giudizio proprio del Tribunale si esaurisce in una mera critica, priva di sostanza giuridica, mossa all’emotività dell’appellante e all’inutile prolissità del gravame rispetto alla modestia della res controversa, per cui la motivazione deve ritenersi sostanzialmente omessa e la sentenza impugnata nulla, di riflesso, per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4.

5. – L’accoglimento del primo motivo assorbe l’esame del secondo mezzo.

6. – Pertanto, la sentenza impugnata va cassata con rinvio al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

PQM

 

La Corte accoglie il primo motivo, assorbito il secondo, e cassa la sentenza impugnata con rinvio al Tribunale di Ragusa, in persona di diverso magistrato, il quale provvederà anche sulle spese di cassazione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della Sezione Sesta Civile – 2, della Corte Suprema di Cassazione, il 12 luglio 2017.

Depositato in Cancelleria il 9 ottobre 2017

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA