Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23618 del 31/08/2021

Cassazione civile sez. VI, 31/08/2021, (ud. 22/04/2021, dep. 31/08/2021), n.23618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE L

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. LEONE Margherita Maria – Presidente –

Dott. MARCHESE Gabriella – Consigliere –

Dott. CALAFIORE Daniela – Consigliere –

Dott. BUFFA Francesco – rel. Consigliere –

Dott. DE FELICE Alfonsina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 35315-2019 proposto da:

S.A., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA VALDINIEVOLE,

11, presso lo studio dell’avvocato ESTER FERRARI MORANDI, che lo

rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

INPS – ISTITUTO NAZIONALE della PREVIDENZA SOCIALE, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso lo studio dell’avvocato LIDIA

CARCAVALLO, che lo rappresenta e difende unitamente agli avvocati

SERGIO PREDEN, ANTONELLA PATTERI, GIUSEPPINA GIANNICO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 5025/2019 del TRIBUNALE di ROMA, depositata il

22/05/2019;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 22/04/2021 dal Consigliere Relatore Dott. BUFFA

FRANCESCO.

 

Fatto

FATTO E DIRITTO

Con sentenza del 22.5.19 il tribunale di Roma ha rigettato il ricorso del sig. S. avverso declaratoria di inammissibilità dell’accertamento tecnico preventivo richiesto dal medesimo per pensione di invalidità, per difetto di domanda amministrativa di aggravamento rispetto alle condizioni sanitarie preesistenti relative ad assegno in godimento.

Avverso tale sentenza ricorre l’assistito per un motivo, con il quale si deduce violazione del D.L. n. 78 del 2009, art. 20, conv. in L. n. 102 del 2009, e L. n. 114 del 2014, art. 25, comma 6 bis, in ragione della non necessità della domanda amministrativa, in quanto in sede di revisione dell’assegno sarebbe riconoscibile l’aggravamento delle condizioni sanitarie. Resiste l’INPS con controricorso.

Il motivo è manifestamente infondato in ragione della mancanza della domanda amministrativa della pensione di inabilità, che è prestazione diversa da quella in godimento.

Questa Corte ha già precisato al riguardo (Sez. L, Sentenza n. 20664 del 07/10/2011, Rv. 619186 – 01) che, in materia di prestazioni previdenziali, la richiesta di riconoscimento dell’assegno di invalidità non preclude la possibilità di presentare, nella competente sede amministrativa, domanda per l’attribuzione della pensione di inabilità, dovendosi ritenere che il divieto, previsto dalla L. n. 222 del 1984, art. 11, di presentare una nuova domanda fino a che non sia concluso l'”iter” amministrativo di quella precedentemente avanzata ovvero, in caso di ricorso in sede giudiziaria, non sia intervenuta sentenza passata in giudicato, miri ad evitare la duplicazione delle istanze che abbiano ad oggetto “la stessa prestazione” e non anche il caso di domande per prestazioni distinte e diversamente disciplinate dalla legge, quali sono l’assegno di invalidità e la pensione di inabilità. Ne consegue che, ove l’interessato abbia chiesto in via amministrativa unicamente l’assegno di invalidità, è improponibile la domanda formulata nel ricorso introduttivo del giudizio di primo grado per l’attribuzione della pensione di inabilità attesa, per tale prestazione, la mancanza della preventiva richiesta amministrativa ai sensi del D.P.R. n. 639 del 1970, art. 47.

Si è anche aggiunto (Sez. 6 – L, Ordinanza n. 1271 del 20/01/2011, Rv. 616035 – 01; ez. L, Sentenza n. 6941 del 04/04/2005, Rv. 581039 – 01) che, in materia di trattamenti assistenziali, la domanda amministrativa costituisce presupposto necessario per il diritto alla prestazione assistenziale richiesta e, in particolare, la presentazione di una specifica domanda amministrativa volta al conseguimento dell’indennità di accompagnamento, di cui alla L. n. 18 del 1980, art. 1, costituisce, unitamente ai previsti requisiti sanitari, un elemento necessario per l’attribuzione di tale beneficio in sede giudiziaria, a pena di improcedibilità del ricorso, mentre deve escludersi che tale domanda possa ritenersi compresa in quella diretta al conseguimento di un beneficio diverso come quello alla pensione di inabilità, senza che in contrario possa invocarsi il disposto di cui all’art. 149 disp.att. c.p.c., atteso che la citata norma prevede solo, per economia processuale, che il giudice tenga conto anche dei successivi aggravamenti verificatisi in sede giudiziaria ma sempre e solo ai fini del beneficio previdenziale o assistenziale richiesto con l’originaria domanda.

Tali principi possono trovare applicazione anche nel caso di specie, ove a seguito di revisione promossa dall’ufficio (senza dunque alcuna domanda di aggravamento proposta dall’interessato) è stata confermata l’invalidità del 75% del ricorrente (già beneficiario di assegno), escludendosi l’aggravamento delle condizioni sanitarie dello stesso: infatti, anche se l’INPS avesse riscontrato in sede di revisione un aggravamento delle condizioni sanitarie tali da giustificare il diritto alla pensione, tale accertamento non avrebbe potuto costituire un diritto alla diversa prestazione (mai richiesta prima in sede amministrativa), ma avrebbe potuto essere solo la premessa di una domanda amministrativa di pensione.

Spese irripetibili ex art. 152 att. c.p.c..

P.Q.M.

rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio, il 22 aprile 2021.

Depositato in Cancelleria il 31 agosto 2021

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