Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 23618 del 27/10/2020

Cassazione civile sez. lav., 27/10/2020, (ud. 15/07/2020, dep. 27/10/2020), n.23618

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. NOBILE Vittorio – Presidente –

Dott. NEGRI DELLA TORRE Paolo – Consigliere –

Dott. BLASUTTO Daniela – Consigliere –

Dott. CINQUE Guglielmo – Consigliere –

Dott. PICCONE Valeria – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 3965-2017 proposto da:

BANCA DI CREDITO COOPERATIVO DELL’ALTO RENO S.C.A.R.L., in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in

ROMA, LARGO TONIOLO 6, presso lo studio dell’avvocato UMBERTO

MORERA, rappresentata e difesa dall’avvocato FRANCESCO VELLA;

– ricorrente –

contro

M.V., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA QUINTINO

SELLA 41, presso lo studio dell’avvocato CAMILLA BOVELACCI,

rappresentato e difeso dagli avvocati LUIGI FILIPPO PAOLUCCI e

ALESSIA PATRIARCHI;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 488/2016 della CORTE D’APPELLO di BOLOGNA,

depositata il 02/08/2016, R.G.N. 217/2014.

 

Fatto

RILEVATO IN FATTO

Che:

– con sentenza del 2 agosto 2016, la Corte d’Appello di Bologna, confermando la decisione di primo grado, ha respinto l’appello proposto dalla Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno s.c.a.r.l. avverso la sentenza del locale Tribunale che aveva accolto la domanda avanzata da M.V. nei confronti della società, e, accertata l’efficacia della conciliazione conclusa tra le parti il 22 luglio 2009, ai sensi dell’art. 65 del CNL per i dirigenti delle Banche di Credito Cooperativo al fine della risoluzione del rapporto di lavoro ed in ordine a qualsiasi controversia insorta, aveva ritenuto infondata la richiesta della Banca di restituzione delle somme pagate per le spese legali per fatti penali ascritti al dirigente M.;

– in particolare, il giudice di secondo grado ha confermato l’interpretazione offerta dal Tribunale, alla luce di quanto previsto dall’art. 10 dell’accordo conciliativo intercorso fra le parti, nonchè dell’art. 49 CCNL ed ha escluso che gli elementi addotti potessero condurre all’annullabilità dell’accordo ex art. 1429 c.c.;

– per la cassazione della sentenza propone ricorso, assistito da memoria, la Banca di Credito Cooperativo dell’Alto Reno S.c.a.r.l., affidandolo a due motivi;

– resiste, con controricorso, Valerio M..

Diritto

CONSIDERATO IN DIRITTO

Che:

– con il primo motivo di ricorso si denunzia la violazione dell’art. 1362 c.c., comma 2, sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, relativamente all’interpretazione offerta della clausola 10 dell’accordo conciliativo raggiunto fra le parti in sede sindacale in data 22 luglio 2009;

– deduce, in particolare, parte ricorrente che la Corte non avrebbe considerato il comportamento del M. stesso, il quale, riservandosi il diritto di ottenere dalla ex datrice le tutele di cui agli artt. 48, 49 e 50 del CCNL, avrebbe fondato la propria richiesta di addebitare le spese giudiziali alla società sul contratto collettivo e non, piuttosto, sull’accordo conciliativo valorizzato dal giudice di merito;

– il motivo è infondato;

– giova premettere che può addursi, ai sensi dell’art. 360, comma 1, n. 3, la violazione delle norme di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., a condizione che i motivi di ricorso non si limitino a contrapporre una diversa interpretazione rispetto a quella del provvedimento gravato, ma prospettino, sotto molteplici profili, l’inadeguatezza della motivazione anche con riferimento alle norme del codice civile di ermeneutica negoziale come canone esterno di commisurazione dell’esattezza e congruità della motivazione stessa (ex plurimis, Cass. n. 4460 del 20/02/2020);

– d’altro canto, l’art. 1362 c.c., allorchè nel comma 1 prescrive all’interprete di indagare quale sia stata la comune intenzione delle parti senza limitarsi al senso letterale delle parole, non svaluta l’elemento letterale del negozio ma, al contrario, intende ribadire che, qualora la lettera della convenzione, per le espressioni usate, riveli con chiarezza ed univocità la volontà dei contraenti e non vi sia divergenza tra la lettera e lo spirito della convenzione, una diversa interpretazione non è ammissibile (sul punto, Cass. n. 21576 del 22/08/2019);

– nel caso di specie, insistendo per una diversa valutazione del regolamento negoziale fondata sull’attribuzione di un rilievo peculiare alla richiesta del lavoratore di avvalersi della previsione del contratto collettivo inerente la rifusione delle spese processuali che lo riguardavano, parte ricorrente mira ad ottenere una inammissibile rivisitazione del merito della controversia, propugnando una diversa interpretazione del contenuto dell’accordo intercorso fra le parti non fondata sulla violazione di un canone ermeneutico, così sollecitando una attività inammissibile in sede di legittimità;

– con il secondo motivo si deduce la violazione e/o falsa applicazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., n. 1, dell’art. 49, comma 6 del CCNL per esistenza di un “conflitto” fra la Banca ed il suo Direttore Generale;

– anche tale censura deve ritenersi inammissibile;

– si legge nel testo del provvedimento giurisdizionale impugnato che “l’art. 49 del CCNL fonda l’obbligo della banca di farsi carico delle spese legali dei propri dirigenti che subiscano l’azione penale per fatti o atti connessi all’espletamento dei compiti d’ufficio. Nel caso in esame, difetta qualsiasi allegazione di prova, il cui onere era a carico della banca, dei presupposti che la disposizione individua ai fini del venir meno del predetto obbligo, vale a dire la violazione, da parte del dirigente, di istruzioni a disposizioni emanate dall’Istituto ovvero situazioni di conflitto del predetto con l’azienda. Come correttamente rilevato dal primo giudice, con riferimento ai fatti risalenti al 2001, non risulta mossa dalla Banca alcuna contestazione nei confronti del sig. M., nè, alla luce del contenuto dei verbali del CdA prodotti in atti, può considerarsi la banca ignara delle condotte che la stessa addebita al M.. La delibera negativa assunta dall’assemblea dei soci sulla promozione dell’azione di responsabilità nei confronti del M., avvalora questa conclusione”;

– orbene, nel richiedere una diversa valutazione dell’allegato conflitto fra le parti peraltro in assenza di deduzioni circa omissioni del giudice di secondo grado, si mira ad ottenere una diversa ricostruzione dei fatti e, in particolare, si sollecita a questa Corte una attività istruttoria, a fronte delle chiare conclusioni di entrambi i giudici di merito, inammissibile in sede di legittimità;

– alla luce delle suesposte argomentazioni, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile;

– le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 -bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Condanna la parte ricorrente alla rifusione, in favore della controricorrente, delle spese di lite, che liquida in complessivi Euro 5000,00 per compensi ed Euro 200,00 per esborsi, oltre spese generali al 15% e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, da atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della, ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, art. 1 -bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nella Adunanza Camerale, il 15 luglio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 ottobre 2020

 

 

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